T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 22 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 La ricorrente ha presentato, in base al DDG del 16 marzo 2007, istanza di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria permanente degli insegnanti elementari per il biennio 2007/2008 – 2008/2009, allegando il diritto alla riserva quale invalida civile nell’ambito del modulo di domanda nella quale ha anche rappresentato di aver svolto servizio precario di insegnamento dal 01/09/2005 al 30/06/2006 e dal 01/09/2006 al 31/08/2007. Avverso il mancato riconoscimento del beneficio ha proposto reclamo al competente ufficio scolastico che ha respinto detto mezzo richiamando il comma 8 dell’articolo 1 del citato DDG "… che prevede, nel caso di beneficio richiesto per la prima volta, lo stato di disoccupazione posseduto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.".

2 Impugna tutti gli atti in epigrafe indicati per: violazione della legge n. 68/99 con particolare riferimento all’art. 16 – eccesso di potere per irragionevolezza, errore di diritto e violazione del principio di obiettività e di buon andamento della pubblica amministrazione – violazione art. 38 Costituzione.

3 Con ordinanza n. 654 del 13 ottobre 2007, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

4 L’Avvocatura dello Stato si è costituita il 22 novembre 2007, depositando la relazione dell’amministrazione e l’istanza di aggiornamento della graduatoria.

5 La ricorrente ha quindi depositato (4 novembre 2010) memoria dedicata al profilo della giurisdizione e tesa ad argomentare – ulteriormente ed alla stregua di precedenti giurisprudenziali versati – la fondatezza della domanda.

6 Nel corso della pubblica udienza del 18 novembre 2010 il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 IL ricorso è infondato non ravvisandosi la sussistenza di ragioni per mutare l’orientamento già espresso dalla Sezione con il precedente richiamato in sede cautelare e reso tra le stesse parti.

2 La questione implicata dalla vicenda concerne, per un verso, la perdurante necessità del requisito della disoccupazione ai fini dell’acquisizione del diritto alla riserva con conseguente instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per altro verso, nell’affermativa, quella dell’incidenza su tale diritto di un’attività lavorativa in essere e non connotata in termini di stabilità. In fatto, va osservato che la ricorrente alla data di aggiornamento della graduatoria di cui trattasi era sicuramente occupata il che ha comportato il mancato riconoscimento della riserva. La giurisprudenza è prevalentemente orientata nel senso di richiedere la sussistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; la stessa ha poi evidenziato che, lo stato di disoccupazione deve essere valutato non in astratto, bensì caso per caso, verificando il grado di stabilità del rapporto da riferire alla durata dello stesso.

3 Due sono le tematiche che emergono: – quella del coordinamento con l’articolo 16, comma 2, della legge 68/99 con quanto prescritto dall’articolo 7, comma 2, per verificare se il requisito della disoccupazione sia tuttora richiesto; – ove ritenuto ancora necessario, quella di verificare in quali termini l’articolo 16 stabilisce che "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei pubblici concorsi possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

3.1 Si potrebbe ritenere che, nel caso in cui il disabile sia idoneo in esito ad un pubblico concorso o procedura di analoga struttura e funzione, la norma abbia semplicemente eliminato il requisito della disoccupazione. Esaminando più a fondo la norma, va tuttavia evidenziato che l’articolo 16 prescinde dallo stato di disoccupazione "ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3", e cioè del completamento delle quote di riserva. La prescrizione, in altre parole, significa che – se una determinata amministrazione non ha esaurito la quota di riserva e ha nelle proprie graduatorie disabili idonei (cioè soggetti che hanno positivamente superato il concorso e/o la procedura selettiva), detta amministrazione li può assumere pur in difetto del requisito – ordinariamente richiesto – dello stato di disoccupazione, certificato dall’iscrizione alla liste. L’articolo 16, però, disciplina propriamente il solo momento dell’assunzione, non quello della procedura concorsuale e/o selettiva, dal che consegue che appare corretto farne derivare che la nuova formulazione renda irrilevante – al più – lo stato di disoccupazione al momento della "assunzione". Se si ritiene – come sembra preferibile – che la norma abbia tale contenuto, resterebbe da soddisfare la regola generale di cui all’articolo 7, comma 2, per la quale, i requisiti di accesso ad un concorso devono essere comunque posseduti al momento della domanda, con la conclusione che il disabile può anche essere occupato al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, ma deve essere disoccupato in quello del concorso – nel caso, della domanda di aggiornamento della graduatoria -. Siffatta conclusione è avvalorata dal dato testuale dell’articolo 7, comma 2, della legge, a tenore del quale "per le assunzioni di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni (cioè nelle assunzioni tramite procedure selettive), i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della presente legge (cioè, letteralmente, "i disabili che risultano disoccupati") hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso". L’ articolo 7, avente portata generale, descrive le modalità dell’avviamento al lavoro e le quote di riserva che vanno rispettate dai datori di lavoro, privati e pubblici. Questi ultimi devono effettuare le assunzioni "in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 29/93" (ora art. 35 del D. Lgs. 165/2001), quindi con richiesta – generica o nominativa – o con procedura selettiva, con la precisazione che "per le assunzioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) (e cioè attraverso procedura selettiva) "i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della presente legge, hanno diritto alla riserva di posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso". L’articolo 8, comma 2, prevede, appunto, l’elenco – con unica graduatoria – dei disabili disoccupati. Ne deriva che il disabile – che può, a tenore dell’articolo 16, anche essere occupato al momento dell’assunzione – deve invece essere necessariamente disoccupato al momento della partecipazione alla selezione; il che potrebbe forse apparire non del tutto ragionevole, specie se visto nell’ottica del collocamento "mirato" di cui all’articolo 2, che tende non tanto e non solo a far ottenere al disabile una qualsivoglia occupazione, bensì all’approntamento di "strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto". Tuttavia, il chiaro tenore del combinato disposto di cui agli articoli citati, pare al Collegio significhi che, in ogni caso, il disabile deve trovarsi in stato di disoccupazione al momento della partecipazione alla selezione (ovvero, come nel caso all’esame, dell’aggiornamento delle graduatorie). Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza (Consiglio di stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 95) che ha precisato che l’articolo 7 deve essere inteso come disposizione di carattere generale che indica il requisito della disoccupazione come necessario per poter consentire ai destinatari delle norme sulle assunzioni obbligatorie di partecipare al concorso; rispetto ad esso, invero, l’articolo 16, comma 2, riguarda il particolare momento, successivo all’espletamento del concorso, delle assunzioni degli idonei, derogatoriamente svincolate ai soli fini della copertura della quota di riserva ex articolo 3, dalla persistenza della disoccupazione e dal limite dei posti riservati nello specifico concorso.

4 Posto che è quindi pacifica l’acquisizione seconda la quale, il requisito di disoccupazione per l’assunzione nella quota di riserva va posseduto al momento della scadenza del termine per la produzione della domanda di partecipazione al concorso e non necessariamente al momento dell’assunzione, rileva ora l’ulteriore questione di quando un soggetto possa dirsi effettivamente inoccupato, ovvero, entro quali limiti un’attività lavorativa in atto, ma non stabile, possa essere irrilevante e consentire al disabile di avvalersi della riserva. Sul punto, e con riferimento al settore scolastico, il giudice d’appello si è espresso a più riprese per il caso di supplenze di durata annuale affermando (C.S. sez. VI, n. 6611/03) che "la pretesa alla riserva… si appalesa infondata anche sotto il sostanziale profilo che in realtà (la ricorrente), in quanto titolare di una supplenza annuale, non poteva comunque essere considerata "disoccupata", (cfr anche Consiglio di Stato, VI, 12 febbraio 2001, n. 674; 1° dicembre 1998, n. 1615). Ciò perché detta supplenza ed il connesso rapporto di lavoro, sono caratterizzati da tendenziale stabilità o quantomeno da relativa continuità, idonea a far venir meno lo stato di disoccupazione, diversamente da quanto accade invece per le supplenze temporanee, come quelle inferiori a quattro mesi nell’arco solare. Di recente il Consiglio di Stato (in sede consultiva) si è nuovamente espresso sul punto (cfr.: parere della II sezione n. 11616 del 19.1.2005), ribadendo che lo stato di disoccupazione necessario per fruire in un pubblico concorso della riserva di posti non viene meno per effetto del conferimento di una o più supplenze temporanee nell’arco dell’anno scolastico, mentre è idonea a far venir meno la detta condizione soltanto la supplenza caratterizzata da tendenziale stabilità o quanto meno da relativa continuità. Trattasi di principi ribaditi secondo i quali, "ciò che rileva ai fini della perdita del requisito di disoccupazione, è l’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo eccedente la durata di otto mesi, di tal che, all’effetto predetto, deve aversi riguardo unicamente all’elemento temporale della durata del rapporto di lavoro – che se oltre il limite di legge fa venir meno l’attribuzione dei benefici che si collegano allo stato di disoccupato – prescindendo dalla tipologia di prestazione e dal soggetto con cui il rapporto lavorativo viene a costituirsi. In conclusione dunque si può affermare come, per legge, i contratti a termine, di durata inferiore ad otto mesi, non influiscano sullo stato di disoccupazione del lavoratore, limitandosi a sospenderlo; quelli di durata superiore lo fanno invece cessare, in quanto sorretti da "tendenziale stabilità", ovvero dalla presunzione, sia pure relativa, che, alla scadenza, il contratto verrà rinnovato, se non addirittura sostituito da altro più favorevole. Nella specie, poiché la ricorrente è titolare di un contratto di lavoro a termine di durata superiore agli otto mesi, tale quindi che il rapporto in atto può ritenersi sorretto da sostanziale stabilità, il diritto alla riserva non opera.".

5 Il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio possono esser compensate in ragione della mancanza di attività difensiva da parte della Avvocatura dello Stato, che si è limitata a depositare la relazione della questura e la documentazione del procedimento.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 18 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *