Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-07-2012, n. 12926

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 13.7.1998 F.D. esponeva che dal 1970 o 1971 aveva posseduto pacificamente, ininterrottamente e animo domini un appezzamento di terreno nel comune di (OMISSIS), intestato a C.R., dichiarato fallito dal tribunale di Pistoia con sentenza del 15.10.1987 ma il curatore del fallimento non aveva inteso riconoscere il suo diritto, comprendendo l’immobile nell’attivo fallimentare.

Il curatore resisteva, deducendo che la proprietà era stata già trasferita a P.M., all’esito di vendita senza incanto e negava i presupposti dell’usucapione. Interveniva il P. che, con separato atto, agiva in via esecutiva.

Il F. proponeva opposizione all’esecuzione, ma il P. otteneva la consegna. Le cause venivano riunite ed il Tribunale di Pistoia, con sentenza 36/2003, dichiarava che il F. aveva acquistato per usucapione, decisione riformata dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza 127/2006, che respingeva la domanda del F. che condannava alla restituzione del terreno al P., al pagamento allo stesso di Euro 5000,00 ed alle spese.

La Corte territoriale deduceva che alla diffida del curatore il legale del F. aveva risposto evidenziando che il suo cliente era nel possesso in base alla dichiarazione degli eredi del C., dalla quale risultava che nel 1971 il terreno era stato concesso dal proprietario perchè ne usufruisse gratuitamente, circostanza che escludeva l’animo domini nè si era verificata l’interversione della detenzione in possesso o alcun apporto avevano fornito le testimonianze.

Ricorre F. con quattro motivi, e relativi quesiti. Resiste P..

Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 1141 c.c. perchè è incontestato che il F. ha avuto il potere di fatto.

Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione per omessa valutazione dei comportamenti processuali ed extraprocessuali di una parte, perchè la dichiarazione è senza data. Si riporta la lettera del legale.

Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2697, 2729 c.c., dell’art. 244 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c. ed errata valutazione delle prove.

Col quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 96 e 345 c.p.c. per carenza assoluta di prova sul dolo o colpa e sull’esistenza di danni.

Le prime tre censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi.

Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di tatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436. Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciarle, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al line di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

In ogni caso, appare decisiva la circostanza, per nulla smentita dalla prova testimoniale, che l’iniziale detenzione non ha dato luogo, nel tempo, ad interversione del possesso.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La domanda di usucapione è stata correttamente disattesa in riferimento alla mancanza del fatto "possesso", posto che la consegna del bene da luogo a mera detenzione presupponendo un "comodato", come da decisione delle S.U. (27 marzo 2008 n. 7930).

La circostanza che la dichiarazione degli eredi sia senza data si ritorce contro il ricorrente e la sentenza ha dedotto che l’interversione è avvenuta quando, con lettera 20.10.1996, il legale del F. ha risposto alla diffida del curatore e, conseguentemente, non è mai maturato il possesso utile ad usucapionem.

Sul quarto motivo, con riferimento al quale il controricorrente replica di aver proposto domanda di risarcimento anche in primo grado, ripetuta in appello, è da osservare che il ricorrente riconosce la possibilità che l’azione di lite temeraria sia proposta in primo grado fino alla udienza di precisazione delle conclusioni ed anche in appello o in Cassazione, la Corte di appello, rispetto ad una richiesta in appello per 18.000,00 Euro, ha statuito il risarcimento dei danni in 5.000,00 Euro per responsabilità processuale aggravata, stante la totale soccombenza e l’azione giudiziaria palesemente infondata in base agli elementi di fatto già conosciuti tanto da essere rappresentati nella dichiarazione allegata alla lettera del 20.10.1996.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00 di cui 5000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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