Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10230

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12.12.2011 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, emessa il 28.5.2009, con la quale G.A. e S.S. erano stati condannati alla pena di anni 1 di arresto ed Euro 60.000,00 di ammenda ciascuno per i reati di cui agli artt.81 cpv. e 110 c.p., L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies.

Rilevava la Corte territoriale che i reati non erano prescritti, dovendosi aggiungere al termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 il periodo di sospensione (per rinvii delle udienze, di primo e secondo grado, su istanza del difensore), pari complessivamente ad anni 4 e giorni 20; sicchè, essendo la permanenza cessata con il sequestro delle opere in data 18.9.2003, la prescrizione sarebbe maturata il 10.4.2012.

Quanto alla intervenuta demolizione, a parte che non era stato documentato il completo ripristino dello stato dei luoghi, non era applicabile la causa estintiva, essendo la demolizione del manufatto intervenuta solo dopo l’accertamento e quindi non spontaneamente.

La pena inflitta in primo grado era, infine, adeguata all’entità dei fatti; Correttamente poi, in relazione alla sanzione pecuniaria, era stato applicato il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2.10.2003, essendo stato il sequestro già eseguito in data (OMISSIS).

2. Ricorrono per cassazione G.A. e S.S., denunciando con il primo motivo l’erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 ed all’art. 2 c.p. ed il vizio di motivazione.

La sanzione pecuniaria di Euro 60.000,00 di ammenda è stata irrogata del tutto illegittimamente.

Essendo stata accertata la violazione in data 9.9.2003, come da contestazione, avrebbe dovuto essere applicata la sanzione prevista dal previgente testo del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 essendo il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. poi in L. n. 326 del 2003, che ha incrementato le sanzioni pecuniarìe, entrato in vigore solo successivamente.

Con il secondo motivo eccepiscono la prescrizione. La Corte territoriale, nel rigettare la relativa eccezione, non ha tenuto conto che, essendo intervenuta la demolizione ed essendo comunque l’area assoggettata a vincolo, con conseguente non condonabilità delle opere, le sospensioni della prescrizione erano "tamquam non essent".

Con il terzo e quarto motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. La stessa Corte territoriale ha dato atto che la cessazione della permanenza dei reati era intervenuta in data 18.9.2003 e che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2.10.2003.

Incomprensibilmente, però, ha ritenuto che esso trovasse applicazione prima della sua entrata in vigore e perciò retroattivamente, in palese violazione dell’art. 2 c.p.. Non c’è dubbio, infatti, che le sanzioni pecuniarie siano state inasprite e che quindi, sotto tale profilo, la disciplina più favorevole fosse quella prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 nella precedente formulazione (per il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c contestato l’originaria sanzione da Euro 15.493 a 30.986 è stata elevata ad Euro da 51.645 a 103.290).

Conseguentemente la pena pecuniaria di Euro 60.00,00 Irrogata agli imputati è illegittima.

3. La fondatezza del sopraindicato motivo di ricorso, per fa forza propulsiva dell’impugnazione, consente di applicare la prescrizione anche se maturata successivamente alla emissione della sentenza impugnata. Pur volendo tener conto delle sospensioni indicate, secondo gli stessi calcoli effettuati dalla Corte territoriale la prescrizione è maturata il 10.4.2012.

Va emessa, pertanto, previo annullamento della sentenza impugnata, immediata declaratoria di estinzione del reati per intervenuta prescrizione.

Non ricorrono poi le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p., non avendo gli stessi ricorrenti formulato alcun rilievo in tema di responsabilità.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati residui estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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