Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21/11/2011 la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano, di condanna di G.E. per il reato di cui all’art. 609 quater c.p., ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 2.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con un unico motivo, di violazione di legge, lamenta la non intervenuta declaratoria della prescrizione, maturata nella primavera del 2007 e di durata decennale stante la dichiarata prevalenza delle attenuanti generiche, attesa la consumazione del fatto, come da contestazione, tra la primavera – estate del (OMISSIS) e la primavera del (OMISSIS), ovvero prima dell’atto interruttivo rappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio.
Motivi della decisione

3. Va anzitutto premesso che è ammissibile il ricorso nella specie diretto, con un unico motivo, a far valere la prescrizione che sia maturata, unicamente per effetto del giudizio di bilanciamento di circostanze attenuanti ed aggravanti operato dalla Corte territoriale, prima della sentenza di primo grado; infatti, proprio detto giudizio di bilanciamento (e segnatamente la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante contestata) ha reso possibile invocare l’estinzione del reato, in precedenza non prospettabile. Ciò posto, nel merito il motivo è fondato: applicato, nei presupposti di legge, il regime prescrizionale previgente alle modifiche introdotte con la L. n. 251 del 2005 (essendo il fatto stato consumato sino alla primavera del (OMISSIS)), in quanto più favorevole, va osservato che, per effetto della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata, la pena edittale da adottarsi a parametro di riferimento è, in virtù dell’art. 157 c.p., comma 3, ante riforma, quella di anni dieci di reclusione meno un giorno, sicchè il termine prescrizionale ordinario conseguentemente applicabile risulta essere quello di anni dieci ex art. 157 c.p., comma 1, n. 3 nella previgente formulazione; tale termine, che ha preso a decorrere dalla primavera del (OMISSIS) quale data ultima di consumazione del reato, appare interamente maturato nella primavera del 2007 posto che il primo atto interruttivo, rappresentato, nella specie, dalla richiesta di rinvio a giudizio del 22/07/2009, è intervenuto solo a decennio ormai completato.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione.

4. Vanno invece confermate le statuizioni civilistiche della sentenza impugnata, non oggetto di impugnazione neppure sotto il profilo della mancanza dei presupposti di cui all’art. 129 cpv. c.p.p., del resto palesemente incompatibile con il quadro motivazionale complessivamente emergente dalla suddetta pronuncia. Nè a tale conferma è di ostacolo l’intervenuta maturazione della prescrizione in data anteriore alla pronuncia di primo grado. Va infatti ribadito che la declaratoria di estinzione del reato, pronunciata dal giudice di appello, a seguito di prescrizione, in virtù dell’applicazione delle attenuanti generiche o del giudizio di comparazione fra queste e le aggravanti, comporta l’applicazione dell’art. 578 c.p. – che fa salve le statuizioni civili conseguenti alla condanna penale venuta meno – anche se, per effetto del nuovo computo, la scadenza del termine prescrizionale risulti anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 9092 del 19/11/2008, Gallo ed altro, Rv. 243323; Sez. 4, n. 21569 del 16/01/2007, Centanini, Rv.

236717; Sez. 1, n. 12315 del 18/01/2005, Sgarbi, Rv. 231430).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013
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