Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-07-2012, n. 12922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Gaber Pali asserendo di essere creditrice di A. e D.P.S. per lavori di palificazione eseguiti per un fabbricato di proprietà dei medesimi; in data 23/9/1996 otteneva dal Pretore di Vasto decreto ingiuntivo per la somma di L. 19.240.000.

I fratelli D.P. proponevano tempestiva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa creditoria;

assumevano di non avere commissionato i lavori di palificazione, ordinati, invece dal direttore dei lavori senza alcun avviso ad essi proprietari; assumevano, inoltre, di avere subito ingenti danni; in via subordinata, chiedevano la compensazione tra l’eventuale credito della società e il loro controcredito risarcitorio.

Radicatosi il contraddittorio, la società opposta deduceva che l’intervento di palificazione era stato reso necessario in conseguenza del manifestarsi di lesioni al fabbricato e di essersi limitata ad eseguire le direttive impartite dalla direzione lavori e dai committenti, non avendo avuto un ruolo decisionale in ordine alle modalità seguite per l’eliminazione delle lesioni sul fabbricato.

Con sentenza del 7/5/2001 il Tribunale di Vasto accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

A seguito di appello della Gaber Pali s.n.c, al quale resistevano gli appellati, la Corte di Appello dell’Aquila con sentenza 2/9/2004 dichiarava inammissibile l’appello perchè:

– gli opponenti avevano posto a fondamento della loro opposizione non soltanto la mancata autorizzazione dei lavori per i quali era reclamato il compenso, ma anche e soprattutto l’inadempimento della Gaber Pali che, come risultava da ATP, aveva maldestramente eseguito l’opera con pali di lunghezza inferiore ai 12 metri, provocando danni in concorso con altri responsabili;

– il giudice di primo grado, pur rilevando anche la mancanza di prova scritta, richiesta dall’art. 1659 c.c. alle variazioni del progetto per le quali era richiesto il pagamento, aveva poi accertato l’inadempimento contrattuale (per lavori male eseguiti) e per tale motivo aveva respinto la pretesa attrice e affermato la responsabilità dell’appaltatore, indipendentemente dalle direttive impartite dal committente;

– l’appello non conteneva alcuna censura, neppure generica, della suddetta motivazione posta a fondamento della sentenza del Tribunale;

– era inammissibile la impugnazione di una sola ragione decisoria in presenza di altra ragione decisoria da sola sufficiente a sorreggere la decisione in quanto l’eventuale accoglimento della censura sarebbe improduttivo di effetti in ordine alla statuizione impugnata che, siccome fondata su autonoma ratio decidendi, è suscettibile di passaggio in giudicato.

La Gaber Pali propone ricorso per Cassazione fondato su due motivi e resistono con controricorso A. e D.P.S. i quali chiedono la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata per manifesta infondatezza, temerarietà e dilatorietà del ricorso.

All’udienza del 23/6/2011 la causa era rinviata a nuovo ruolo per mancata comunicazione dell’avviso di udienza al difensore della ricorrente e all’udienza del 12/1/2012 la causa era rinviata in attesa dell’istanza L. n. 183 del 2011, ex art. 26.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 99 c.p.c. (principio della domanda), art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e art. 132 c.p.c. (contenuto della sentenza), nonchè il vizio di motivazione assumendo:

che in primo grado aveva eccepito che le conseguenze delle lesioni del fabbricato non potevano essere dedotte in giudizio dagli opponenti, perchè già esercitate in altro giudizio;

che la ratio decidendo della sentenza oggetto dell’appello ritenuto inammissibile non era costituita dall’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’appaltatore, che figurava come obiter dictum, ma era costituita solo dalla mancanza di prova scritta dell’autorizzazione alla variazione dei lavori per i quali si chiedeva il pagamento;

che nella sentenza oggetto di appello mancava ogni motivazione in merito al preteso inadempimento.

2. Il motivo è infondato in quanto dagli atti di causa risulta che gli opponenti avevano tempestivamente dedotto l’inadempimento di Gaber Pali (tanto che nelle conclusioni in primo grado espressamente si chiedeva darsi atto che le opere, non eseguite a regola d’arte, avevano finito con l’aggravare lo stato di dissesto) ed essi avevano fondato anche su tale inadempimento la propria opposizione; il giudice di primo grado ha motivato l’accoglimento dell’opposizione sul rilievo dell’inadempimento pertanto la ricorrente avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo di appello per censurare la sentenza di primo grado che aveva posto a fondamento della decisione una eccezione a suo dire non proposta; ne discende che correttamente l’appello è stato dichiarato inammissibile.

Per quanto attiene l’interpretazione da parte della Corte territoriale della portata precettiva della sentenza che era stata appellata, si osserva che l’attività interpretativa costituisce apprezzamento di merito riservato al giudice di appello ed è insindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, congruamente motivato con il richiamo testuale delle varie proposizione nelle quali si articola la sentenza di primo grado.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla statuizione per la quale sarebbe stato ritenuto infondato l’appello in quanto mancava la prova che i lavori per i quali era stato richiesto il pagamento fossero autorizzati.

4. Il motivo è inammissibile in conseguenza dell’infondatezza del primo motivo relativo alla spettanza del prezzo dell’appalto (ritenuto non spettante per inadempimento dell’appaltatore); infatti, l’opposizione a decreto ingiuntivo degli ingiunti è stata accolta non perchè mancasse la prova dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori, ma perchè l’appaltatore che richiedeva il pagamento era invece inadempiente; il giudice di appello ha poi rilevato che "è assorbente la circostanza che il gravame non contiene alcuna censura, neppure generica, nei confronti della ragione principale posta dal Tribunale a fondamento dell’opposizione, ossia la responsabilità – dunque il grave inadempimento – dell’appaltatore".

Ne discende che il motivo, dirigendosi contro una motivazione non decisiva, ma aggiuntiva diventa irrilevante (cfr. Cass. 5/6/2007 n. 13068; Cass. 9/4/2009 n. 8676).

5. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa della parte controricorrente questa Corte osserva che la condanna per lite temeraria può essere pronunciata solo se la parte ha agito o resistito con mala fede o colpa grave. Con riguardo al giudizio di cassazione ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass. 2 giugno 1995, n. 6191).

Applicando i detti principi al caso di specie si osserva che il proposto ricorso ancorchè infondato e in parte inammissibile, non è tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti, nè una ignoranza gravemente colpevole dell’inammissibilità del secondo motivo.

L’istanza ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può essere accolta.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, dovendosi considerare non rilevante,ai fini di una compensazione, anche parziale delle spese, il rigetto della richiesta di condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società Gaber Pali s.n.c. a pagare ai controricorrenti A. e D.S. P. le spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012
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