Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10226

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11.1.2012 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma, emessa il 25.6.2008, con la quale P.A. e L.F. erano stati condannati per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 nella versione anteriore alla modifica apportata dal D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis, comma 1, lett. f) conv. in L. n. 49 del 2006, con confisca del denaro e dello stupefacente in sequestro, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli appellanti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perchè estinti per prescrizione; confermando nel resto l’impugnata sentenza.

2. Ricorrono per cassazione P.A. e L.F., con separati ricorsi ma di contenuto identico, denunciando la violazione degli artt. 240 e 157 c.p. e la mancanza di motivazione.

Con i motivi di appello erano state svolte specifiche doglianze in ordine alla pena accessoria della confisca, non essendovi prova della riconducibilità delle somme di denaro ai reati contestati.

La Corte, nel dichiarare la prescrizione, ha omesso di motivare sul punto, limitandosi a confermare genericamente le altre statuizioni della sentenza di primo grado.

Eppure, secondo la giurisprudenza di legittimità, il Giudice che dichiara la prescrizione deve pronunciarsi sulla confisca secondo i criteri dettati dall’art. 240 c.p.. Peraltro non viene neppure indicato se si verta in ipotesi di confisca obbligatoria o facoltativa.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati.

2. A norma dell’art. 240 c.p., mentre delle cose che costituiscono il prezzo del reato e di quelle "oggettivamente criminose" è sempre ordinata la confisca, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono il prodotto o il profitto è prevista la confisca facoltativa e solo in caso di condanna. La confisca è quindi obbligatoria nelle ipotesi di cui all’art. 240 cpv. c.p. oppure quando sia prevista come tale da una particolare disposizione di legge.

3. Il GUP aveva disposto la confisca delle somme di denaro sequestrate "quale provento delle cessioni di stupefacente".

Avendo quindi ritenuto che si trattasse di confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 1, non poteva esimersi dall’accertare il nesso pertinenziale o eziologico con il reato contestato.

Come è stato più volte affermato, la confisca facoltativa tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole. Essa quindi può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione della cosa sequestrata e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. Sicchè tale confisca "è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionante, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile. Nel caso, ad esempio, di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente il semplice impiego di tale veicolo, ma è necessario un collegamento stabile con l’attività criminosa che esprima con esso un rapporto funzionale" (cfr. ex multis Cass. sez. 6 n. 24756 dell’1.3.2007 – Muro Martinez Losa; conf. sez. 4 n. 34088 del 2003 Rv.226687; Cass. n. 13298 del 2004 Rv. 227886; N. 43937 del 2005 Rv. 222732).

Per quanto riguarda più specificamente il denaro è necessario che venga dimostrato che esso costituisca il prodotto o il profitto del reato. Soltanto una volta dimostrata tale stretta relazione non c’è dubbio che possa trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui "la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che, egli cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione" Cass. pen. sez. 4 n. 6755 del 15.12.2004; conf. Cass. sez. 6 n. 26728 del 4.4.2003; Cass. sez. 6 n. 16726 del 26.2.2003).

4. Con i motivi di appello si deduceva che la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione in ordine alla riconducibilità delle somme, sequestrate agli imputati, alle condotte illecite ipotizzate.

5. La Corte territoriale, senza considerare che, trattandosi di confisca facoltativa (il GUP aveva ritenuto il denaro sequestrato come provento del reato), occorreva adeguata motivazione, non ha minimamente argomentato in ordine alle censure contenute nei motivi di appello.

Per di più non ha tenuto conto che, a norma dell’art. 240 c.p., comma 1, la confisca facoltativa può essere disposta solo in caso di condanna. Sicchè la sentenza di improcedibilità dell’azione penale per essere i reati estinti per prescrizione, non consentiva più, comunque, di far luogo alla confisca.

6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, con restituzione agli aventi diritto delle somme di denaro sequestrate.
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che elimina, delle somme di denaro, disponendone la restituzione agli aventi diritto, previo dissequestro.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

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