T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 13.5.2009 la III Commissione del C.S.M., pubblicava l’elenco delle sedi c.d. disagiate, tra le quali indicava il distretto di Caltanissetta (13 posti).

Il bando di concorso prevedeva tra l’altro, alla lett. c), la irrevocabilità delle dichiarazioni di disponibilità, fissando i termini per la presentazione delle domande al 25.5.2009.

La ricorrente manifestava disponibilità al trasferimento presso la Repubblica per i minorenni di Caltanissetta, con istanza del 23.5.2009.

In data 11.6.2009, per sopravvenuti ed imprevedibili eventi che avevano interessato lo stato di salute della propria genitrice, revocava la dichiarata disponibilità al trasferimento d’ufficio.

Con delibera del Plenum del 16.7.2009, tuttavia, ne veniva disposto il trasferimento a Caltanissetta.

Con decreto ministeriale, veniva altresì disposto l’anticipato possesso, da effettuarsi tra il 10 e il 20 novembre 2009.

Avverso siffatte determinazioni, la d.ssa F. deduce:

– che, in violazione dell’art. 1 della l. n. 133 del 1998, nonché dell’art. 192 del r.d. n. 12 del 1941, nonché, ancora, della circolare n. 15098 del 30.11.1993, il bando di cui alla delibera del C.s.M. in data 13.5.2009, avrebbe stabilito la regola della irrevocabilità della dichiarazione di disponibilità;

– che l’art. 1 – bis del d.l. n. 143/2008 (conv. con modifiche dalla l. n. 181/2008), ha stabilito che non possano essere trasferiti magistrati da Uffici presso cui si determinerebbero vacanze superiori al 20% dell’organico;

– che, in tale senso, nel caso di specie, si esprimeva anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce con nota indirizzata alla III^ Commissione del C.s.M. con cu faceva rilevare che, a causa del contestuale trasferimento di altro magistrato, l’organico della Procura per i minorenni sarebbe stato azzerato;

– che, ad ogni buon conto, il C.s.M. avrebbe impropriamente equiparato le ipotesi disciplinate dagli artt. 1 e 1 – bis della l. n. 143/2008);

– che, comunque, l’Organo di Autogoverno avrebbe immotivatamente affermato l’insussistenza delle "eccezionali ragioni, così come individuate al par. VI della Circolare n. 12046 dell’8.6.2009" che consentono la revoca della domanda.

Si costitutiva, per resistere, l’amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 5246 del 12.11.2009, è stata accolta l’istanza cautelare.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 15.12.2010.

2. Il ricorso è in parte fondato e merita (parziale) accoglimento, nei termini che si vanno a precisare.

2.1. La legge n. 133 del 1998, così come modificata dalla l. n. 181/08 di conversione del d.l. n. 143/09, disciplina le modalità di copertura delle sedi c.d. disagiate, nonché gli incentivi da attribuire ai magistrati trasferiti d’ufficio a tali sedi, secondo modalità atte a contemperare le esigenze di razionale organizzazione degli uffici giudiziari con il principio di inamovibilità.

Con il d.l. citato, nel corpo della l. n. 133/2008, è stato inserito l’art. 1 -bis, relativo alle sedi c.d. " a copertura immediata", definite come le sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti "e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento".

In linea generale, l’art. 1 della l. n. 133/2008, definisce il trasferimento d’ufficio come "ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio".

E’ pacifico, in causa, che il trasferimento della d.ssa F. sia avvenuto ai sensi dell’art. 1, e non già dell’art. 1 -bis della l. citata, posto che l’intero gravame ruota intorno alla possibiltà di revocare la dichiarazione di disponibilità dalla stessa prestata.

Tale circostanza destituisce di fondamento i profili di censura fondati sulla violazione del comma 2 dell’art. 1 bis della ripetuta l. n. 133/2008 ("Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico").

2.2. Nel caso di specie, il bando con il quale sono state pubblicate le sedi disagiate per l’anno 2009, prevede espressamente (pag. 6), che "ledichiarazioni di disponibilità sono irrevocabili".

Reputa tuttavia il Collegio che tale regola, debba essere interpretata alla luce della circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009 (che reca le " Disposizioni in tema di tramutamenti e assegnazione per conferimento di funzioni"), in cui la manifestazione di disponibilità al trasferimento su sedi disagiate, non ha una disciplina, specifica, e compiuta, diversa da quella dei tramutamenti a domanda, per i quali la possibilità della revoca, ancorché espressamente prevista, è comunque legata alla sussistenza di "eccezionali ragioni di salute, di servizio, o familiari" (par. VI, punto 2).

Se infatti è vero, come rileva la difesa erariale, che è nella definizione stessa del trasferimento d’ufficio (comune all’art. 1 e all’art. 1 -bis), la ragione della irrevocabilità della dichiarazione di disponibilità, non può, tuttavia, azzerarsi ogni valenza di quest’ultima, pena la totale assimilabilità tra ipotesi che, invece, lo stesso legislatore ha voluto differenziare (vale a dire, trasferimento su sedi per le quali vi è stata manifestazione di interesse, e sedi per le quali, invece, vi è totale difetto di aspiranti).

Del resto, che tale sia la corretta interpretazione anche del bando oggi in rilievo, vi è conferma nella stessa delibera del 16.7.2009, con la quale il C.S.M. si è fatto comunque fatto carico di verificare la sussistenza delle "eccezionali ragioni" individuate al par. VI della richiamata circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009.

Sotto il profilo appena evidenziato, peraltro (come già rilevato in sede cautelare), il provvedimento è assolutamente carente di motivazione, non essendo possibile capire, neanche dagli atti istruttori, quale sia il ragionamento svolto dall’Organo di autogoverno per negare rilievo alla certificazione medica prodotta dalla d.ssa F..

3. Per quanto appena argomentato, il ricorso merita, in parte, accoglimento.

L’esito del giudizio, comporta, peraltro, l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie in parte, e per l’effetto, annulla la delibera del C.S.M. del 16.7.09 con la quale la d.ssa F. è stata trasferita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, unitamente al d.m. 3.9.2009 con il quale è stato disposto l’anticipato possesso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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