T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 445 Trasferimenti d’ufficio e su richiesta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La d.ssa S.F., con ricorso iscritto al n. 8403/2009, ha impugnato la delibera in data 16.7.2009, con cui il C.S.M. ne ha disposto il trasferimento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

Con ordinanza del 12.11.2009, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, ai fini del riesame da parte del C.S.M. dell’istanza di revoca della disponibilità al trasferimento d’ufficio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

Avverso il provvedimento del 24.2.2010, deduce, in primo luogo, la violazione del giudicato cautelare nonché illegittimità derivata.

Impugna, altresì, il decreto di anticipato possesso presso la sede di Lecce della d.ssa A.C., in questo caso per illegittimità derivata dal provvedimento impugnato in via principale.

Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate e la d.ssa C..

Con atto di motivi aggiunti, la d.ssa F. ha quindi impugnato la delibera del 2.12.2009, successivamente conosciuta, con cui, in esecuzione dell’ordinanza cautelare in precedenza menzionata, il C.S.M. ha preso in esame l’istanza di revoca della disponibilità, evidenziando come la patologia della mamma della ricorrente, di cui alla certificazione medica allegata, rappresenti "l’evoluzione clinica della preesistente diagnosi di cardiopatia ipertensiva legata ad una accentuazione di sindrome ansiosa depressiva curabile e contenibile con un aumento delle dosi di trattamenti specifici farmacologici".

Avverso siffatte determinazioni, deduce:

– che è mancato un giudizio tecnico da parte dell’amministrazione sulla gravità della patologia e sulla necessità di rimuovere ogni possibile fattore di stress emotivo;

– che comunque la condizione di irrevocabilità della dichiarazione di indisponibilità di cui al trasferimento d’ufficio, recata dal bando di concorso del 13.5.2009, è illegittima per contrasto con gli artt. 2 e 3 della circolare n. 12046/2009;

– che a norma dell’art. 1 -bis della l. n. 133/2008, introdotto dal d.l. n. 143/2008, conv. in l. n. 181/2008, non possono essere trasferiti i magistrati in servizio presso Uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20% dell’organico.

L’amministrazione e la controinteressata resistono anche ai motivi aggiunti.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 15.12.2010.

2. Il ricorso, e i motivi aggiunti, sono infondati.

2.1. Appare evidente, in primo luogo, che il ricorso principale è stato proposto, sostanzialmente, al buio. Ciò in quanto, con la delibera in data 2.12.2009 (atto presupposto rispetto a quelli impugnati con il ricorso principale), il C.s.M. ha dato esecuzione proprio all’ordinanza cautelare resa da questo Tribunale amministrativo nella camera di consiglio del 12.11.2009.

Ne discende l’infondatezza di tutte le censure proposte con il ricorso principale, ivi compresa quella di illegittimità derivata, posto che la delibera del 24.2.2010 costituisce l’atto terminale di una sequenza, autonoma, e comunque distinta, da quello che forma oggetto del ricorso n. 8403/2009.

2.1. Relativamente ai motivi aggiunti, è poi possibile prescindere dalle eccezioni pregiudiziali ex adverso sollevate (di irricevibilità e/o inammissibilità), in quanto anch’essi risultano infondati nel merito.

2.2. Le censure con cui parte ricorrente denuncia l’illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui statuisce l’irrevocabilità della domanda di disponibilità, sono inconferenti.

Il provvedimento impugnato, infatti, non richiama tale specifica previsione, incentrandosi, invece, sulla certificazione medica allegata all’istanza di revoca.

La stessa, secondo l’Organo di Autogoverno, non appare idonea ad integrare, quelle "eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari" sopravvenute alla domanda di tramutamento (ovvero alla dichiarazione di disponibilità) che giustificano l’accoglimento dell’istanza di revoca.

Tanto, ai sensi del par. VI della circolare consiliare n. 12046 dell’8 giugno 2009.

2.3. Relativamente all’apprezzamento, nel merito, dell’istanza di revoca, il Collegio ritiene che il C.S.M. non fosse tenuto ad effettuare una valutazione tecnica propria della diagnosi prospettata dai sanitari di fiducia di parte ricorrente, quanto a verificare se essa fosse tale da integrare le ragioni sopravvenute, oggettive e insuperabili richieste a tal fine dalla disciplina secondaria, elaborata dallo stesso Organo di Autogoverno.

Sotto questo profilo, il C.s.M. ha evidentemente assimilato la disciplina delle domande di tramutamento alle dichiarazioni di disponibilità al trasferimento d’ufficio.

Nel caso di specie, non vi è dubbio, né contestazione, sul fatto che la patologia che affligge la mamma della d.ssa F. fosse una circostanza preesistente alla dichiarazione di disponibilità, e che la negativa evoluzione della stessa, altresì, fosse prevedibile da parte della ricorrente (essendo, a tacer d’altro, il trasferimento di una figlia fonte evidente di stress emotivo anche per soggetti in condizioni psichiche normali).

Ad ogni buon conto, la cura di siffatta patologia non richiede necessariamente (come sostanzialmente messo in luce dal C.S.M. sulla scorta della documentazione medica allegata), l’assistenza della ricorrente, ovvero la sua presenza in loco.

Di talché, non appare irragionevole e/o illogica la valutazione del Consiglio che non ha ravvisato, nelle ragioni familiari rappresentate, una circostanza idonea a supportare la revoca della dichiarazione di disponibilità.

Diversamente opinando, del resto, non potrebbe provvedersi alla razionale organizzazione degli uffici giudiziari, in quanto la programmazione in tal senso operata dall’Organo di autogoverno, rimarrebbe esposta alle mutevoli determinazioni dei magistrati aspiranti al tramutamento.

La disposizione di cui al par. VI della circolare n. 12046/2009, cit., rappresenta, pertanto, una norma di chiusura, ed è quindi logicamente destinata ad operare solo in relazione ad eventi oggettivamente gravi e imprevedibili.

E’ appena il caso di rilevare che, in relazione alle dichiarazioni di disponibilità al trasferimento d’ufficio, tale valutazione deve essere operata con rigore ancora maggiore, visto l’imperioso interesse pubblico sotteso alla copertura delle sedi c.d. disagiate.

2.3. E’ infine, infondato, anche il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 1 -bis, comma 2, della l. n. 133/2008, introdotto dalla l.n. 181/2008, di conversione del d.l. n. 143/2008.

La legge n. 133 del 1998, così come modificata dalla l. n. 181/08 di conversione del d.l. n. 143/09, disciplina le modalità di copertura delle sedi c.d. disagiate, nonché gli incentivi da attribuire ai magistrati trasferiti d’ufficio a tali sedi, secondo modalità atte a contemperare le esigenze di razionale organizzazione degli uffici giudiziari con il principio di inamovibilità.

Con il d.l. citato, nel corpo della l. n. 133/2008, è stato inserito l’art. 1 -bis, relativo alle sedi c.d. " a copertura immediata", definite come le sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti "e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento".

In linea generale, l’art. 1 della l. n. 133/2008, definisce il trasferimento d’ufficio come "ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio".

Nel caso di specie, è pacifico, in causa, che il trasferimento della d.ssa F. sia avvenuto ai sensi dell’art. 1, e non già dell’art. 1 -bis della l. citata, posto che l’intero gravame ruota intorno alla possibilità di revocare la dichiarazione di disponibilità dalla stessa prestata.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso e i motivi aggiunti debbono essere respinti.

Sembra equo, però, compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti di cui in premessa, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore
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