T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 8204 del 6 agosto 2009, il Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, disponeva la nomina del commissario ad acta nella persona del dirigente della Corte dei Conti dott. Maurizio Arlacchi per il recupero di euro 2.872.766, 85, che assume dovuti dal Comune di Cosenza per lo smaltimento dei rifiuti (annualità 2008).

Il Commissario Delegato disponeva altresì che l’incarico fosse portato a termine entro 30 giorni dalla notifica della medesima ordinanza.

Avverso siffatta ordinanza il Comune di Cosenza ha proposto il ricorso iscritto al n. di r.g 8069/2009.

Nel frattempo, il Commissario ad acta portava a compimento l’incarico affidatogli oltre il termine stabilito dalla predetta ordinanza n. 8204, adottando la deliberazione oggetto della presente impugnativa.

Il Comune deduce:

1) Eccesso di potere – Violazione art. 49 d.lgs. n. 267/2000 – Contraddittorietà – Violazione dell’art. 3 della l.n. 241/90.

La deliberazione commissariale è stata adottata in difformità dal parere di regolarità tecnica e contabile reso dai competenti dirigenti.

2) Violazione delle norme di contabilità pubblica art. 151 e 191 del d.lg s. n. 267/2000, nonché degli artt. 13 e 22 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di assunzione degli impegni di spesa e gestione del bilancio;

3) Violazione dell’art. 194 d.lgs. n. 267/2000 in tema di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

La deliberazione impugnata è in contrasto con i vincoli di bilancio risultanti dalla programmazione pluriennale essendo stata adottata in mancanza di copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2009 – 2011 ed essendo stata, comunque, adottata senza avere proceduto alla necessaria variazione di bilancio.

4) Violazione del principio contabile n. 2 approvato nella seduta dell’8 gennaio 2004 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno;

5) Violazione dell’art. 183, comma 6, e dell’art. 171, comma 4, t.u.e.l. n. 267/2000. Violazione del principio contabile n. 1.

6) Inesistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento. Carenza di potere. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Violazione dell’art. 5 l. n.225 del 1992, commi 3 e 5.

Il Commissario ad acta ha provveduto oltre il termine all’uopo conferitogli.

7) Illegittimità derivata.

8) Eccesso di potere, travisamento, falsa rappresentazione della realtà.

Il Commissario ha disposto una forma di rateizzazione, in adesione ad una inesistente proposta proveniente dall’amministrazione comunale.

Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 190/2010, del 13 gennaio 2010, è stata accolta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 15.12.2010.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Con O.P.C.M. 16.1.2009 n. 3731, è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008.

Il Commissario provvede, tra l’altro, "previa verifica delle situazioni debitorie dei comuni o dei consorzi per il pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani" al tempestivo "recupero delle somme dovute, utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori, anche avvalendosi di commissari ad acta all’uopo nominati" (art. 1, comma 4, ord. ult. cit.).

2.2. Con ricorso iscritto al n. 8069/2009, il Comune di Cosenza ha impugnato il provvedimento con cui, in applicazione della disposizione testé riportata, è stato nominato, dal Commissario Delegato, un Commissario ad acta per il recupero di euro 2.872.766,85, dovuti dal Comune a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (annualità 2008).

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla stessa camera di consiglio del 15.12.2010 alla quale è stato trattenuto il presente gravame.

Il ricorso è stato respinto, con conseguente infondatezza delle censure di illegittimità derivata sollevate con il presente ricorso.

3. Con ulteriore ordine di rilievi, il Comune di Cosenza evidenzia che il provvedimento del Commissario ad acta non ha conseguito il parere di regolarità tecnica e contabile prescritto dall’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000. Ritiene, altresì, che il Commissario abbia violato una serie di norme e di principi contabili, in precedenza evidenziati, attinenti alla gestione del bilancio comunale.

Per una migliore comprensione della natura, e della portata, dei predetti rilievi, occorre riassumere il contenuto del provvedimento impugnato il quale ha:

– operato una variazione di bilancio, imputando la somma dovuta dal Comune sul capitolo n. 6047 ("Spese l’Ufficio del Commissario") per gli anni 2009, 2010, 2011;

– concesso al Comune la rateizzazione del debito;

– demandato al Dirigente del Settore Economia, Programmazione e Risorse, l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

In punto di fatto, occorre anche osservare che i dirigenti del settore contabile, pur rilevando l’esattezza dell’imputazione della spesa effettuata dal Commissario, hanno rifiutato di esprimere il parere previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, esclusivamente in ragione della sussistenza del ricorso giurisdizionale in precedenza ricordato.

Il Collegio osserva altresì, in relazione ai principi contabili asseritamente violati, che il Commissario è organo straordinario nominato proprio allo specifico fine di adottare tutte le misure sostitutive idonee a recuperare le somme dovute dai Comuni.

Il suo intervento, pertanto, non può che avvenire in deroga alla normale gestione del bilancio.

Nel caso di specie, il Commissario ad acta ha provveduto, peraltro, alle necessarie variazioni di bilancio nonché a scaglionare nel tempo gli ordinativi di pagamento, all’evidente e dichiarato scopo di non incidere eccessivamente sulla liquidità di cassa del Comune.

Al riguardo, non consta, in effetti, che egli abbia operato in adesione ad una specifica proposta in tal senso. Poiché, tuttavia, a tale determinazione egli avrebbe potuto procedere anche autonomamente, un (eventuale) errore di interpretazione circa la volontà comunale, non ne scalfisce la ragionevolezza e logicità.

Neppure rileva, a parere del Collegio, il superamento del termine assegnato dal Commissario Delegato al dr. Arlacchi, in assenza di qualunque indizio circa la volontà del Commissario medesimo di attribuire a siffatto termine natura perentoria.

4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna il Comune di Cosenza alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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