Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- Con sentenza in data 26 – 31 luglio 2000 il Tribunale di Nola rigettò la domanda proposta da D.V.V. e C.A. M., che avevano chiesto la condanna di D.B.E. e della Fonspa S.p.A. al frazionamento del mutuo di cui si erano accollati la residua quota al momento dell’acquisto di un immobile.

2- Con sentenza in data 26 ottobre 2005 – 19 gennaio 2006 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma, condannò il D. B. (venditore dell’immobile) a richiedere il frazionamento del mutuo e dell’ipoteca da effettuare secondo le indicazioni del C.T.U. e a tenere indenni gli appellanti da ogni pretesa del Credito Fondiario e Industriale Fonspa S.p.A. eccedente la quota di mutuo gravante sull’immobile.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la comune volontà delle parti era nel senso di porre a carico del venditore (il D.B.) l’obbligo di frazionamento del mutuo, diversamente sarebbe venuto meno il sinallagma contrattuale;

all’epoca della stipulazione del contratto di mutuo vigeva la L. 6 giugno 1991, che, all’art. 5, prevedeva espressamente la suddivisione del mutuo in quote; gli appellanti non avevano provato il danno che assumevano di avere subito.

3- Avverso la suddetta sentenza C. e D.V. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.
Motivi della decisione

1.1 – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 39, comma 6 e art. 161 (T.U. in materia bancaria e creditizia).

La censura riguarda il rigetto della domanda proposta nei confronti della Fonspa sul rilievo che essi avevano acquistato l’immobile ben dopo l’entrata in vigore della normativa indicata e che era irrilevante la circostanza che il mutuo al D.B. fosse stato concesso in epoca antecedente. In altri termini, si assume che il principio tempus regit actum va applicato con riferimento al momento dell’acquisto del bene ipotecato.

1.2 – La cesura non merita accoglimento. Infatti il contratto di mutuo da prendere in considerazione è quello stipulato tra D. B. e Fonspa, restando irrilevante l’epoca in cui i ricorrenti hanno acquistato dal D.B. la porzione d’immobile da costui in precedenza ipotecato.

Una tale affermazione discende dai principi generali in ordine all’epoca di stipula dei contratti e trova conferma nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 161, comma 6, in virtù del quale i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.

Nella specie, come ritenuto dalla Corte territoriale, il contratto di mutuo è quello intervenuto tra D.B. e Fonspa il 15 luglio 1991.

2.1 – Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè violazione o falsa applicazione del principio generale dell’affidamento e delle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

La censura si basa sul rilievo che la Fonspa aveva già operato il frazionamento del mutuo, come si afferma essere documentato dalle ricevute di pagamento.

2.2 – La censura è infondata. Gli stessi ricorrenti ammettono che la controparte aveva insistito nel considerare tali pagamenti quale adempimento del terzo.

Ne consegue che la soluzione della questione non può prescindere da esame degli atti e apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità.

Ma, soprattutto, dal testo della sentenza impugnata non risulta che essa sia stata trattata in sede di merito, per cui, al fine di sfuggire alla sanzione di inammissibilità per novità della questione, i ricorrenti avevano l’onere – non assolto – non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avevano fatto, al fine di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di eseguire la necessaria verifica (Cass. n. 20518 del 2008).

3.1 – Il terzo motivo adduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si assume che ha errato la sentenza impugnata a ritenere carente la prova che fosse intervenuta una richiesta di frazionamento da parte del mutuatario, unico legittimato.

3.2 – Le scarne argomentazioni addotte non dimostrano i vizi denunciati (peraltro la motivazione di una sentenza non può essere, in relazione alla medesima questione, contemporaneamente omessa e contraddittoria) ma, inammissibilmente, ne censurano il contenuto decisorio.

4- Pertanto il ricorso va rigettato. Non luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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