Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 27-02-2013, n. 9299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 24/11/2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava B.C. colpevole per avere, nella qualità di amministratore unico della EMI s.r.l., emesso fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire alla società Il Mastro Birraio di Calabria s.r.l. l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione.

La Corte di Appello di Catanzaro, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 9/2/2012, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del B., con i seguenti motivi:

– la affermazione di colpevolezza si fonda su una sentenza relativa al processo che vede imputata la legale rappresentante della società Il Mastro Birraio s.r.l., M.T., con cui la predetta è stata condannata per violazione degli artt. 640 bis, 483 e 640 c.p., non ancora passata in giudicato, per cui inutilizzabile ai fini del decidere;

– carenza della motivazione, non avendo il decidente tenuto conto di alcune risultanze emergenti dagli atti costituenti il compendio probatorio;

– contraddittorietà della sentenza, in riferimento alla omessa considerazione relativa al fatto che la fornitura dei beni portati dalle fatture, asseritamente riferite ad operazioni inesistenti, è realmente avvenuta, in conformità al contratto sottoscritto dalle parti.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale, sviluppata in sentenza in relazione alla concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, si palesa del tutto logica e corretta.

Osservasi che dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, è emerso che la Corte distrettuale, preliminarmente, rileva giustamente che le eccezioni e le argomentazioni svolte dalla difesa dell’imputato nei motivi di appello si sono risolte nella riproposizione di questioni già dedotte nel giudizio di primo grado, diffusamente e correttamente riscontrate dal Tribunale, in difetto di confutazioni delle considerazioni sviluppate nella impugnata pronuncia. La sentenza del gup del Tribunale di Cosenza, infatti, ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie delittuosa in contestazione, individuando i plurimi indicatori del ruolo di cartiera assunto dalla EMI s.r.l., con utilizzazione corretta degli esiti delle attività di indagine, indipendentemente dalla richiamata sentenza del Tribunale di Cosenza, resa nel processo promosso contro il legale rappresentante della società Il Mastro Birraio di Calabria, n. 313/2010.

Gli elementi di fatto accertati hanno permesso al giudice di merito di qualificare come cartiera la EMI, con indicazione puntuali degli elementi individualizzanti in tal senso: il preventivo per l’acquisto dei macchinari è stato predisposto per la Mastro Birraio di Calabria dalla impresa slovacca; i beni sono stati trasportati ed installati dalla stessa ditta slovacca; anche la documentazione relativa al loro funzionamento è stata fornita da detta impresa; dalla consulenza tecnica del p.m. risulta che il valore effettivo di detti beni oggetto di acquisto era pari al preventivo e non a quello indicato nelle fatture rilasciate dalla EMI; quest’ultima società non è stata in grado di produrre documentazione comprovante il trasporto dei macchinari presso la Mastro Birraio di Calabria.

Il giudice di merito, a giusta ragione, rileva come una impresa nazionale, la quale operi abitualmente acquistando beni da una impresa comunitaria e rivendendoli ad altro soggetto nazionale, venga ad accumulare un importante e crescente debito d’i.v.a., che si crea via via che le merci sono immesse nel mercato interno; è altrettanto certo che, attraverso la interposizione di un soggetto che acquisti fittiziamente dal fornitore comunitario e rivenda al reale compratore, assumendosi, quindi, l’integrale debito di imposta, l’effettivo acquirente si trova ad utilizzare fatture alle quali è applicata l’i.v.a., così da assumere il correlativo diritto alla detrazione; ipotesi questa concritezzatasi nel caso in esame.

Ad avviso della Corte distrettuale, quanto evidenziato permette di rilevare evidenti risultanze significative di una condotta fraudolenta, basata sulla fittizietà del ruolo rivestito nella filiera della distribuzione dalla EMI, che, infatti, non avendo acquistato realmente dal fornitore comunitario, si è interposta formalmente al solo fine di consentire al proprio cliente, La Mastro Birraio di Calabria, di accumulare una considerevole i.v.a. a credito da portare in detrazione.

A fronte di una motivazione totalmente esaustiva, con puntuali richiami agli elementi costituenti la piattaforma probatoria, si scontrano i motivi di annullamento avanzati con il ricorso, che non possono trovare accoglimento perchè con essi vengono dedotti motivi in fatto, non proponibili in sede di legittimità; perchè, peraltro, con gli stessi si tende ad una diversa lettura delle emergenze istruttorie, sulle quali a questa Corte è precluso procede a nuovo esame estimativo.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il B. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali me al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *