Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12909 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la Assicurazioni Generali s.p.a. e Z.M. chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale tra l’autocarro da lui condotto e l’autovettura guidata dallo stesso Z..

La causa fu riunita a quella n. R.G. 9414/95 promossa da Z. M. contro il medesimo M.A. e contro la Ras Assicurazioni.

Con sentenza 13248/2003 il Tribunale di Milano accertò la concorsuale responsabilità dei due conducenti nella misura del 60% a carico di M.A. e del 40% a carico di Z.M..

Condannò M.A. e la R.A.S. s.p.a., in solido, a corrispondere a favore di Z.M. la complessiva somma di Euro 78.214,44, oltre accessori. Condannò M.A. a rifondere alla R.A.S. ogni somma che quest’ultima fosse tenuta a pagare. Dichiarò satisfattivo l’importo di L. 10.000.000 già ricevuto in corso di causa da M.A..

Ha proposto appello quest’ultimo lamentando che il giudice di prime cure aveva errato nell’affermare il suo concorso di colpa nella produzione del sinistro e che era stato liquidato in misura eccessiva il danno subito da Z.M. ed in misura restrittiva il danno da lui stesso subito. L’appellante lamentava inoltre che il Tribunale avesse affermato il diritto di rivalsa del suo assicuratore.

La Ras Assicurazioni si è costituita aderendo ai motivi di impugnazione del suo assicurato M.A., salvo il motivo relativo alla rivalsa di essa assicuratrice, chiedendo di giudicare Z.M. responsabile esclusivo del sinistro e di condannarlo al risarcimento del danno.

Si sono costituiti Z. e Assicurazioni generali chiedendo la conferma della decisione ad esclusione del capo riguardante il regolamento delle spese.

La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato che l’incidente per cui è causa è da addebitare a colpa concorrente di M.A. in ragione di trenta punti percentuali e di Z.M. in ragione di settanta punti percentuali; ha condannato M.A. e la R.A.S. s.p.a., in solido fra loro, a corrispondere in favore di Z.M. la somma di Euro 39.107,22.

Propone ricorso per cassazione Z.M. con due motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà.

Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2728 cod. civ., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 154;

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

Sostiene parte ricorrente che la decisione della Corte d’Appello è incongrua perchè in contraddizione con gli elementi obiettivi che essa ha posto a base della propria pronuncia ed in specie: con il rapporto della polizia municipale, con le deposizioni testimoniali, con la consulenza tecnica d’ufficio.

Il motivo deve essere rigettato.

Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente;

l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 6 aprile 2011, n. 7621).

La sentenza impugnata ha esaminato tutti gli elementi probatori acquisiti stabilendo che Z. violò la regola sulla velocità e sulla mano da tenere e soprattutto non pose in essere alcuna efficace manovra di emergenza, non avendo nè frenato nè tentato di superare a destra l’automezzo al fine di evitare la collisione.

Per queste ragioni la Corte d’appello ha attribuito alla condotta dello Z. un concorso di colpa in misura prevalente. Tale valutazione, essendo il frutto di un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, in presenza di una idonea motivazione.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 274 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

Lamenta parte ricorrente che l’impugnata sentenza ha liquidato le spese processuali dei due giudizi riuniti come se si trattasse di un’unica causa e non di due cause separate, nel rispetto del criterio della soccombenza.

Il motivo è infondato perchè nel caso in esame si ha un unico atto d’appello, proposto da M.A., per cui correttamente la Corte ha pronunciato la condanna in base al criterio della soccombenza.

Il ricorso deve essere dunque rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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