Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12907 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, il Condominio (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni da lui sofferti a causa di una caduta avvenuta lungo le scale del condominio a causa di una certa quantità d’acqua presente sui gradini.

Il Tribunale, dopo aver autorizzato la chiamata in causa della società di assicurazione del convenuto, rigettava la domanda.

Interposto appello da parte del V., la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 12 ottobre 2006, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, con l’ulteriore carico delle spese.

Osservava in proposito la Corte territoriale che l’appellante non aveva provato il fatto così come dedotto, nè la sussistenza del nesso causale, mentre il condominio appellato aveva dimostrato che l’evento si era verificato per caso fortuito. Le deposizioni testimoniali, inoltre, avevano evidenziato che le pulizie delle scale venivano svolte in giorni diversi da quello in cui il sinistro era accaduto, che la macchia d’acqua era visibile e che il V., nel momento della caduta, era intento a chiacchierare.

Il V. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno con atto affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente non risulta aver eletto domicilio in Roma; pertanto – in conformità a quanto stabilito da questa Corte con due diverse pronunce a Sezioni Unite, l’ordinanza 24 luglio 2003, n. 11526, e la sentenza 25 gennaio 2007, n. 1614, cui si sono conformate altre pronunce delle Sezioni semplici (v. l’ordinanza 16 luglio 2010, n. 16615) – mancando tale elezione, la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., va effettuata e si perfeziona con il deposito dell’avviso stesso presso la cancelleria di questa Corte, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l’invio di copia dell’avviso stesso al difensore, ai sensi dell’art. 135 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 4, svolge una funzione meramente informativa.

Nella specie, quindi, la comunicazione di avviso dell’udienza è regolarmente avvenuta col deposito presso la cancelleria, a nulla rilevando che il successivo avviso a mezzo fax, sollecitato dal difensore del ricorrente in occasione del deposito del ricorso, non risulti, andato a buon fine.

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata cade in contraddizione là dove da un lato afferma che il fatto dedotto non è stato provato dall’appellante e dall’altro ritiene che il condominio abbia dimostrato il caso fortuito; in realtà, nessun dubbio può aversi circa la dinamica del fatto, riconosciuta dalla stessa Corte d’appello. Ciò premesso, il V. evidenzia alcuni motivi di illogicità della motivazione: la sentenza non avrebbe considerato che dalle deposizione testimoniali si desume che l’acqua che aveva determinato la caduta non era, in realtà, visibile prima dell’infortunio, ma soltanto dopo; è irrilevante che la struttura delle scale fosse nota alla vittima della caduta, così com’è irrilevante il fatto che egli stesse chiacchierando con altri condomini nel momento della caduta; non avrebbe alcuna importanza il fatto che la stessa si sia verificata in un giorno della settimana non utilizzato per la pulizia delle scale.

In adempimento dell’onere di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., il motivo trascrive la parte della motivazione della sentenza in cui sono contenuti gli elementi posti a fondamento del percorso logico seguito dalla sentenza stessa.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Rileva al riguardo il ricorrente che, in considerazione della natura oggettiva della responsabilità per cose in custodia, la sentenza non avrebbe indicato alcun elemento "ad esplicazione dell’apodittica affermazione che il condominio avrebbe provato il verificarsi dell’evento per caso fortuito". Il caso fortuito, infatti, va inteso come fatto idoneo a interrompere il nesso causale, ma non può certamente essere costituito dal fatto colposo del danneggiato, che può al massimo valere come motivo di diminuzione del danno risarcibile, ai sensi dell’art. 1227 c.p.c., comma 1.

Il secondo motivo è concluso dal seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se il caso fortuito previsto dall’art. 2051 cod. civ., come esimente dalla responsabilità custodiale – possa identificarsi in un preteso comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso della cosa (uso della stessa senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo)".

3. Rileva il Collegio che il presente ricorso si colloca, ratione temporis, nel periodo di vigenza dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il quale imponeva che ciascun motivo di ricorso fosse concluso dalla formulazione di un quesito di diritto e che, in relazione alla censura di vizio di motivazione, venisse fornita chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assumeva che la motivazione fosse mancante, insufficiente o contraddittoria.

Alla luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine al quesito di diritto, i due motivi sopra riportati, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi inammissibili.

Il primo, infatti, pur censurando un complessivo vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si riporta uno stralcio, non contiene un adeguato momento di sintesi tale da far ritenere rispettato il precetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Come questa Corte ha recentemente rilevato, infatti, è inammissibile il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, in ossequio alla ratio che sottende la disposizione indicata, secondo cui la Corte di legittimità deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (sentenza 18 novembre 2011, n. 24255).

In altre parole, il motivo di ricorso per cassazione contenente una censura sulla motivazione deve contenere un momento di sintesi omologo al quesito di diritto, costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., 18 giugno 2008, n. 16528, seguita, fra le altre, da Cass., 16 febbraio 2012, n. 2226).

Nella specie, al contrario, tale momento di sintesi manca del tutto nel ricorso, poichè la parte ricorrente si è limitata a trascrivere alcuni passaggi della motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone genericamente la lacunosità e contraddittorietà.

Quanto al secondo motivo – che formula, invece, la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. – il relativo quesito è, da un lato, del tutto astratto, in quanto non contiene alcun riferimento alla vicenda in esame; dall’altro, esso formula una domanda la cui risposta è scontata e priva di utilità ai fini del caso concreto. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha in più occasioni insegnato che, in ordine all’esimente di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (sentenze 8 maggio 2008, n. 11227, e 24 febbraio 2011, n. 4476).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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