Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12906 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G., classe (OMISSIS), S., N., R.E., e L.E., in proprio e quale esercente la postestà genitoriale sul figlio P.G., classe (OMISSIS), citavano davanti al tribunale di Caltagirone T.C. S., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su S.P. e la Sara assicurazioni s.p.a., assumendo che il 26.5.2001 S.G., alla guida di auto assicurata con la Sara, percorreva la SS (OMISSIS), allorchè in agro di (OMISSIS) sbandava per la velocità elevata e per la pioggia e si poneva di traverso rispetto all’asse della carreggiata, invadendo la corsia opposta mentre sopraggiungeva l’auto condotta da P. D., con a bordo la moglie L.E. ed il figlio G.. Il conducente avv. P.D. decedeva il (OMISSIS).

Gli attori chiedevano il risarcimento del danno patrimoniale e non. Nel giudizio si costituivano gli eredi di S.G., autista dell’auto antagonista, anch’egli deceduto nell’incidente, i quali, in via riconvenzionale chiedevano il risarcimento dei danni.

Il GU del tribunale di Caltagirone, con ordinanza ex art. 186 quater, condannava i convenuti T.C.S., in proprio e quale esercente la patria potestà sulla minore S.P., nonchè la Sara Assicurazioni a risarcire i danni agli attori, ritenendo che l’incidente si fosse verificato per esclusiva responsabilità dell’autista dell’auto Smart, S., che aveva perso il controllo dell’auto in curva.

Veniva rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti. La corte di appello di Catania, su appello dei convenuti, ritenuto il concorso di colpa nella misura del 25% dell’avv. P., che non viaggiava rigorosamente sulla sua destra, riduceva al 75% le somme liquidate agli attori a titolo di risarcimento dei danni e condannava gli eredi del defunto avv. P.D., in solido con l’assicuratrice RAS s.p.a., al risarcimento del 25% del danno subito dai convenuti, T.C.S., S.A., S.N., V. e S. per il decesso di S.G..

Avverso questa sentenza hanno posto ricorso per cassazione gli attori, che hanno anche presentato memoria.

Resistono con 2 controricorsi i convenuti.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione insufficiente della sentenza nella ricostruzione dell’incidente stradale, per aver ritenuto che l’avv. P. non viaggiasse sulla destra della propria carreggiata.

Secondo i ricorrenti il P. viaggiava sulla propria destra;

egli non aveva avuto il tempo di effettuare alcuna manovra di emergenza e non ci fu uno scontro frontale, essendo andato lo S. in testa coda.

2. Il motivo è infondato.

Segnatamente va ribadito anche in questa sede di responsabilità civile quanto già affermato dalla giurisprudenza penale e cioè che le norme di comportamento dettate dall’art. 143 nuovo C.d.S., sono volte inequivocabilmente a contrastare situazioni di pericolo conseguenti all’eventualità che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza, sicchè l’inosservanza dell’obbligo di "circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera" si caratterizza come condotta specificamente colposa, atta a contribuire alla produzione dell’evento, qualunque sia la causa di invasione della mezzeria da parte di altro veicolo e quindi anche se si tratti di causa pur essa colposa (Cass. Pen. 2568 del 04/11/2010).

Ovviamente, tuttavia, in caso di collisione tra veicoli, la inosservanza dell’obbligo di tenere rigorosamente la destra, ai sensi dell’art. 143 cit., non comporta sempre e necessariamente che essa abbia dato apporto causale all’evento, con la conseguenza che la sussistenza o meno di tale apporto deve essere stabilita dal giudice con riferimento alle concrete circostanze di tempo, di luogo e di situazioni nelle quali l’evento dannoso si è verificato. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7575 del 09/07/1991, con riferimento all’art. 104 vecchio C.d.S.).

3. Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

Nella fattispecie la sentenza impugnata con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità ha ritenuto sulla base del verbale della Polizia stradale che lo scontro avvenne pressocchè al centro della carreggiata e che il presumibile punto d’urto veniva localizzato a ridosso della striscia longitudinale discontinua di mezzeria, nella corsia di pertinenza della Fiat Uno (cioè quella del P.). Rileva poi la corte territoriale che questa asserzione non è smentita dal teste C. che, presente ai fatti, ha dichiarato di non saper dire se l’auto che lo precedeva fosse tutta sulla sua destra o al centro della strada.

Ne consegue che le censure mosse dai ricorrenti mirano ad una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.

4. Il ricorso va rigettato.

Esistono giusti motivi (segnatamente la difficoltà di ricostruzione delle modalità dell’incidente, quale emerge dal contrasto tra le decisioni dei giudici di merito) per compensare le spese processuali di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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