Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 27-02-2013, n. 9294 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 7/6/2007, dichiarava R. H. colpevole del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) per avere posto in vendita n. 184 CD audio, 25 CD Paystation, 74 DVD, 164 CD programmi per personal Computer, contraffatti e privi del contrassegno Siae, e lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 16/2/2011, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

– vizio di motivazione in ordine alla omessa verifica dell’effettivo contenuto dei supporti sequestrati;

– vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della sentenza Schwibbert, resa dalla Corte di Giustizia Europea.
Motivi della decisione

Il ricorso non si palesa manifestamente infondato.

E’ indubbio che la sentenza della Corte comunitaria, resa l’8/11/2007 in processo Schwibbert non produce effetti nei confronti delle violazioni sostanziali del diritto d’autore, in particolare, per quelle sanzionate dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) o all’art. 171 ter, comma 2, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.

E’ altrettanto vero, però, che il reato previsto dal citato art. 171 ter, lett. c), viene a concretizzarsi nel caso della sussistenza provata della duplicazione o contraffazione del materiale posto in vendita.

Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito sul punto non hanno fornito compiuta giustificazione motivazionale, in quanto le richiamate emergenze istruttorie non si palesano atte a dare esaustiva prova della sussistenza di detto elemento, da considerarsi determinante al fine della concretizzazione del reato, nè hanno dato adeguato riscontro alla censura, sollevata sul punto, nell’interesse del prevenuto.

Conseguentemente, la non manifesta infondatezza del ricorso, in relazione alla prova della illecita duplicazione della merce in sequestro, consentendo la instaurazione di un corretto rapporto di impugnazione, permette a questa Corte di rilevare che il reato per cui si procede risulta prescritto, già, al 7/3/2012.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato ascritto all’imputato risulta estinto per maturata prescrizione.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *