T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 425 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 5575 del 2010 (di accoglimento del ricorso n. 1278 del 2008), questa Sezione, nel riconoscere, nei confronti dell’odierno ricorrente, il beneficio di cui al comma 4 dell’art. 50 della legge 388/2000; statuiva che "la concreta applicazione del comma 4 dovrà, peraltro, tenere conto degli allineamenti già in passato attribuiti al ricorrente medesimo, con riveniente operatività della disposizione di che trattasi nei soli limiti della differenza fra quanto spettante in ragione del disposto normativo in discorso e quanto già percepito al titolo di cui sopra".

In tali limiti, veniva posto a carico dell’Amministrazione della Giustizia l’obbligo di procedere alla ricostruzione di carriera dell’interessato sotto il profilo economico; condannandosi l’Amministrazione stessa alla corresponsione delle differenze retributive al titolo di cui sopra dovute, oltre interessi o rivalutazione, nella maggiore misura, così come previsto dall’art. 22, comma 36, della legge 724/1994".

Con l’odierno mezzo di tutela, lamenta il dott. S. che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla suindicata sentenza – assistita, ora, da forza di giudicato – in quanto, con provvedimento del 5 agosto 2010, è stato negato il riconoscimento degli adeguamenti retributivi ai sensi del citato art. 50.

Nel sottolineare la "fuorviante" interpretazione dall’Amministrazione fornita al contenuto della sentenza 5575/2010, parte ricorrente rivendica il diritto al conferimento di due scatti biennali (pari ad un’anzianità economica di quattro anni), a partire dal conferimento della qualifica di magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori con decorrenza 26 luglio 1988, con conseguente ricostruzione della carriera.

Viene poi confutata la tesi esposta dall’Amministrazione nella suindicata determinazione, secondo cui l’anzianità economica spettante al dott. S. nella qualifica di magistrato dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori all’11 gennaio 2001 (data di entrata in vigore della legge 388/2000) corrisponderebbe ad anni 41, mesi 2 e giorni 5 (8^ classe, 12^ scatto), con attribuzione di uno stipendio annuo lordo di Euro 104.670,00, inferiore a quello percepito dal ricorrente in virtù di provvedimenti di riallineamento stipendiale (Euro 108.695,77), valutabile in un’anzianità all’11 gennaio 2001 di anni 44 e mesi 2 (8^ classe, 14^ scatto).

Chiede conseguentemente il ricorrente, in accoglimento del proposto mezzo di tutela, che l’adito giudice amministrativo – previa declaratoria di nullità degli atti emessi dal Ministero della Giustizia – ordini all’Amministrazione intimata di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza sopra citata; ove del caso disponendo la nomina di un Commissario ad acta che a tanto provveda in luogo dell’Amministrazione stessa.

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2011.
Motivi della decisione

1. La disamina del proposto mezzo di tutela impone una previa ricognizione dei contenuti della sentenza n. 5575 del 2 aprile 2010, passata in giudicato, della quale parte ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione ad opera dell’intimata Amministrazione della Giustizia.

La causa petendi del relativo giudizio era essenzialmente incentrata sulla individuazione del corretto ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 50, comma 4, della legge 388/2000, recante disposizioni di carattere perequativo concernenti il trattamento retributivo, fra gli altri, dei magistrati ordinari che non avessero fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione delle norme soppresse dal decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359).

La decisione della cui esecuzione si tratta, in particolare, ha tratto spunto dalla considerazione che la suindicata norma "è suscettibile di trovare applicazione anche nei confronti dei magistrati, aventi maggiore anzianità di servizio, i quali abbiano eventualmente già goduto di altri benefici economici a titolo di allineamento stipendiale, che tuttavia si siano sostanziati nell’attribuzione di utilità economiche inferiori rispetto a quanto riconoscibile per effetto dell’operatività dello stesso art. 50: sì da realizzare una effettiva "perequazione" in ossequio alla ratio legis della disposizione in rassegna".

Da tale presupposto la Sezione ha inferito che "se… la ratio della legge 388/2000 risiede nell’intento di propiziare una equiparazione economica dei magistrati che non abbiano in passato fruito di riallineamenti stipendiali con quelli che ne siano stati, invece destinatari, non può quindi pervenirsi alla illogica conclusione che tale finalità possa determinare effetti penalizzanti per i secondi nel caso in cui… i benefici in godimento dimostrino inferiore entità": per l’effetto ritenendo che:

– se "la concreta applicazione del comma 4 dovrà… tenere conto degli allineamenti già in passato attribuiti…, con riveniente operatività della disposizione di che trattasi nei soli limiti della differenza fra quanto spettante in ragione del disposto normativo in discorso e quanto già percepito al titolo di cui sopra"

– "in tali limiti, accede al riconosciuto diritto l’obbligo, in capo alla resistente amministrazione, di procedere alla ricostruzione di carriera dell’interessato sotto il profilo economico; nonché l’accessiva condanna dell’amministrazione stessa alla corresponsione delle differenze retributive al titolo di cui sopra dovute, oltre interessi o rivalutazione, nella maggiore misura, così come previsto dall’art. 22, comma 36, della legge 724/1994".

2. Come sopra ricostruiti gli essenziali snodi logici della pronunzia, della quale viene invocata la piena ed esatta esecuzione, la pretesa fatta valere con il presente mezzo di tutela non si dimostra fondata, alla stregua di quanto posto in evidenza dall’Amministrazione della Giustizia con nota del 5 agosto 2010.

Il Ministero ha, in tale circostanza, rappresentato che il dott. S., nominato uditore giudiziario con D.M. 26 luglio 1960, è stato dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori con decorrenza 26 luglio 1988, con un’anzianità economica di anni 29.

Per effetto di una serie di provvedimenti di riallineamento stipendiale, al magistrato è stata attribuita un’anzianità convenzionale di anni 33 (8^ classe, 9^ scatto), nella qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, dal 31 ottobre 1989.

L’anzianità economica nella qualifica di magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori del dott. S., alla data del 1° gennaio 2001, risultava quindi pari ad anni 44 e mesi 2 (8^ classe, 14^ scatto), con attribuzione di uno stipendio lordo annuo lordo di Euro 108.695,77.

Nella stessa nota il Ministero pone peraltro in luce che, laddove non si fosse tenuto conto dei riallineamenti stipendiali goduti dal magistrato, con applicazione dei soli benefici di cui al comma 4 dell’art. 50 della legge 388/2000, il calcolo delle attribuzioni stipendiali dovute al ricorrente sarebbe il seguente:

– inquadramento, alla data del 1° luglio 1983, ex artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984 n. 425, nella qualifica di magistrato di cassazione, con anzianità economica di anni 17, mesi 4 giorni 5 (8^ classe);

– in applicazione del comma 1 dell’art. 5 della legge 5 agosto 1988 n. 303, anzianità al 1° luglio 1983, pari ad anni 21, mesi 4 e giorni 5 (8^ classe, 1^ scatto);

– attribuzione – al momento della dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 26 luglio 1988 – di un’anzianità economica di anni 23 e mesi 9 (8^ classe, 3^ scatto), retrodatata di 4 anni (al 26 luglio 1984) in applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge 5 agosto 1988 n. 303;

– determinazione, in applicazione dell’art. 50, comma 4, della legge 388/2000, di un’anzianità economica nella qualifica di magistrato dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori al 1° gennaio 2001, pari ad anni 41, mesi 2 e giorni 5 (8^ classe, 12^ scatto), con riveniente attribuzione di uno stipendio annuo lordo di Euro 104.670,00.

3. Le indicazioni come sopra riportate persuadono dell’infondatezza del mezzo di tutela all’esame.

L’Autorità ministeriale, con procedimento logicoanalitico in punto di fatto non oggetto di puntuali contestazioni ad opera del ricorrente (laddove non intenda riferirsi ad una generica confutazione del computo effettuato dal Ministero, peraltro sfornita di compiuti e concludenti elementi dimostrativi dell’erroneità della metodologia impiegata), ha dimostrato che il trattamento stipendiale percepito dal ricorrente, per effetto di pregresse determinazioni di riallineamento è, in atto, superiore a quello che l’interessato avrebbe goduto in applicazione delle disposizioni dettate dal comma 4 dell’art. 50 della legge 388/2000.

Tale circostanza induce il Collegio a richiamare quanto dalla Sezione statuito, nella sentenza della cui esecuzione si tratta, circa l’esigenza che:

– ferma l’estensione della previsione ex art. 50 anche nei confronti dei magistrati i quali abbiano eventualmente già goduto di altri benefici economici a titolo di allineamento stipendiale, purchè questi ultimi si siano sostanziati nell’attribuzione di utilità economiche inferiori rispetto a quanto riconoscibile per effetto dell’operatività dello stesso art. 50

– "la concreta applicazione del comma 4" debba "tenere conto degli allineamenti già in passato attribuiti…, con riveniente operatività della disposizione di che trattasi nei soli limiti della differenza fra quanto spettante in ragione del disposto normativo in discorso e quanto già percepito al titolo di cui sopra".

Tale differenza – si ribadisce, in assenza di compiuta dimostrazione a contrario ad opera dell’odierno ricorrente, che non ha addotto all’attenzione del Collegio alcun concreto elemento di convincimento idoneo a consentire di disattendere la ricostruzione dal Ministero operata nella citata nota del 5 agosto 2010 – risulta "in negativo" ove si desse corso, come dal dott. S. postulato, all’applicazione del ripetuto art. 50: per l’effetto imponendosi di rilevare come il trattamento in atto goduto dall’interessato, a fronte dei riallineamenti stipendiali dei quali il medesimo risulta essere stato destinatario, si ragguaglia ad un superiore valore economico.

4. Viene per l’effetto meno – si ripete, sulla base delle indicazioni sul punto in equivoche indotte dalla sentenza della Sezione n. 5575/2010 – la stessa operativa del meccanismo perequativo, per come introdotto dalla legge 388/2000 ed interpretato dalla Sezione con l’anzidetta pronunzia: conseguentemente imponendosi, in ragione della riscontrata fondatezza degli argomenti di censura esposti con il presente ricorso, la reiezione del mezzo di tutela all’esame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente dott. S.G. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia per complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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