Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12904 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 28.3.1987, D.M.P. conveniva davanti al tribunale di Catania T.P.G., T.P. A. e M.A., la Uniass Assicurazioni e L’Italia Assicurazione, oggi Fondiaria, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di decesso della propria sorella, D.M.T. il (OMISSIS), trasportata dal motociclo Honda 125 condotto da M.A. e sbalzata per terra dall’autovettura Fiat 127, di proprietà di T.P. G. e guidata da T.P.A., assicurata con la Fondiaria.

Intervenivano in giudizio Di.Ma.Fi., G., S., F., Sa. e P.S., prossimi congiunti ed eredi della vittima.

Con successiva citazione D.M.A.M. conveniva in giudizio T.P.G. ed A., M.A., Uniass Assuicurazioni e la Fondiaria formulando analoga domanda a quella della sorella P..

Il Tribunale di Catania condannava M.A. e la Uniass a pagare a Di.Ma.Fi. e P.S., genitori della vittima, L. 27 milioni per ciascuno e D.M.P. L. 10 milioni e agli altri congiunti L. 7 milioni ciascuno. Proponevano appello M.A. ed appelli incidentali la Uniass Assicurazioni nonchè gli eredi D.M..

La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 21.1.2006, riteneva il concorso di colpa tra i due conducenti nell’incidente in questione e condannava in solido T.P.G., A. e M.A. a pagare in solido agli eredi D. M., la somma di Euro 80.000 per ciascun genitore ed Euro 30000 in favore di D.M.P. ed Euro 20.000 per ciascuno degli altri fratelli.

Condannava i predetti convenuti e le rispettive assicuratrici Uniass e Fondiaria in solido al pagamento delle spese processuali.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. A..

Resistono con controricorsi la Fondiaria Sai e La Duomo UNI One Assicurazioni (incorporante la UNIASS), nonchè P.S. e D.M.P., A., S., G., F.S., in proprio e quali eredi legittimi di Di.

M.F., nelle more deceduto, i quali ultimi hanno anche presentato memoria.

Tutti i controricorrenti hanno presentato ricorsi incidentali.
Motivi della decisione

1.1. Preliminarmente vanno riuniti i risorsi a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale M.A. censura l’impugnata sentenza per contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè, pur affermando che il mancato funzionamento del faro del motoveicolo non era stato oggetto di pieno accertamento e che era invece emerso dalla perizia penale che esso era funzionante a motore acceso e che dal rapporto dei Carabinieri emergeva che il faro si era rotto nell’incidente, conclude che tale punto non poteva considerarsi accertato dagli atti del processo.

1.2. Con il secondo motivo del ricorso principale il ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e cioè che la corte di merito non avrebbe tenuto conto che il tratto di strada in questione presentava un’illuminazione sufficiente con la conseguenza che era irrilevante che il faro fosse funzionante o meno.

1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., nonchè del D.P.R. n. 393 del 1959 , artt. 104 e 105 (C.d.S.) per aver ritenuto che operasse la presunzione di corresponsabilità di entrambi i conducenti nel sinistro per mancanza di prova contraria.

Secondo il ricorrente M. fu il T. (per accedere a (OMISSIS)) che si immise sulla corsia, dove viaggiava lui, che godeva del diritto di precedenza ex artt. 104 e 105 C.d.S., non rispettato dal T..

Avendo il T. violato il diritto di precedenza, l’esclusiva responsabilità del sinistro andava ascritta allo stesso.

2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Domo Uni One Assicurazioni lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza relativamente alla prova circa il funzionamento del faro anteriore del motoveicolo.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la suddetta assicuratrice lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata circa l’affermata reciproca possibilità di avvistarsi dei conducenti e l’irrilevanza ai fini dell’attribuzione di responsabilità del funzionamento del faro anteriore del motociclo.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 104 e 105 C.d.S., per non aver ritenuto che il M. godeva del diritto di precedenza sulla carreggiata che stava percorrendo rispetto al T. che si immetteva sulla stessa.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente incidentale predetta lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., nonchè il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza, per aver ritenuto il concorso di colpa, mentre la violazione commessa dal T., nel non concedere la precedenza era eziologicamente assorbente.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Fondiaria assicurazioni lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e l’errata ed insufficiente motivazione in merito alla ricostruzione dell’incidente, per non aver la sentenza impugnata tenuto conto che il giudice penale aveva escluso ogni responsabilità di T.P., perchè il fatto non costituisce reato.

4.1. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi vadano esaminati congiuntamente, perchè strettamente connessi Essi sono infondati.

Anzitutto va rilevato in merito all’ultimo motivo suddetto (della Fondiaia Sai) che correttamente la sentenza penale è stata utilizzata quale elemento di prova liberamente valutabile, non dando luogo a giudicato nella fattispecie, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 652 c.p.p., (peraltro non invocato espressamente).

4.2.Quanto alla ricostruzione dell’incidente va osservato che come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

4.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità ha ritenuto che la circostanza che il M. guidasse la moto con il faro anteriore non funzionante (ritenuta accertata dal tribunale) non è stata in effetti accertata con sicurezza, in quanto, se è vero che la corte di appello penale ha appurato che la lampada presentava il filamento rotto ed ha ritenuto che fosse improbabile che ciò dipendeva dall’urto poichè la moto non presentava danni nella parte anteriore, vi era da rilevare che i carabinieri intervenuti davano – invece – atto della "rottura del faro".

Rileva la corte di merito che l’urto tra i veicoli avvenne al centro della strada, quando l’auto del T. aveva quasi ultimato la manovra di svolta a sinistra ed avrebbe dovuto dare la precedenza alla moto che viaggiava sull’altra semicarreggiata. Tuttavia la corte di merito ritiene accertato che entrambi i conducenti avevano la possibilità di avvistarsi, e che, in assenza della prova del funzionamento del faro della moto, non può graduarsi con certezza la responsabilità di ciascuno dei conducenti nella causazione del sinistro, con necessità di applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.p.c., comma 2.

Le varie censure mosse dai ricorrenti con i suddetti motivi di ricorso, propongono una diversa lettura delle risultanze processuali, che non può trovare ingresso in questa sede di solo sindacato di legittimità.

5.1. Infondata è anche la censura di violazione ed errata applicazione dell’art. 2054 c.c., mossa dal M. e dalla Duomo Uni One assicurazioni.

Va osservato preliminarmente che la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054 cod. civ., comma 2, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l’accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto per evitare l’evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico. (Cass. 12.4.2011, n. 8409, Cass. N. 15434 del 2004). In particolare anche l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente (Cass. 4755 del 09/03/2004; n. 15847 del 15/12/2000).

5.2.Ne consegue che nella fattispecie correttamente la corte di merito ha ritenuto il concorso di colpa, in quanto pur avendo ritenuto che il T. aveva l’obbligo di dare la precedenza, da una parte ha ritenuto che non risultava provato che funzionasse il faro della moto e dall’altra che, in ogni caso, entrambi i conducenti avevano la possibilità di avvistarsi reciprocamente, il che significa che vi era la possibilità di effettuare manovre di emergenza.

6.1. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente principale M.A. lamenta la violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 1, 7, 18, assumendo che erroneamente la sentenza impugnata ha condannato gli assicurati al risarcimento del danno in solido, omettendo la condanna solidale anche delle rispettive compagnie Uniass e Fondiaria Sai, che erano state espressamente convenute nel giudizio, sulla base delle suddette norme.

6.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale i congiunti di D. M.T. lamentano egualmente la violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 1, 7, 18, per aver la sentenza impugnata omesso di condannare in solido con i predetti responsabili civili M. A., T.P.A. e P.G. anche i rispettivi assicuratori Uniass Assicurazioni e Fondiaria Sai.

7.1 due motivi vanno trattati congiuntamente. Essi sono fondati nei termini che seguono.

La L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 1 (applicabile alla fattispecie ratione temporis) statuisce che: "Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è l’obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione".

Nella fattispecie avendo gli attori proposto azione diretta nei confronti degli assicuratori per la responsabilità civile da circolazione di veicoli dei convenuti, oltre che contro i convenuti (ex art. 2054 c.c.), questi ultimi dovevano essere condannati in solido con gli assicuratori anche al risarcimento del danno non patrimoniale, e non solo (come statuito) al pagamento in solido del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese processuali.

Ed in effetti nella sentenza non viene indicata alcuna ragione per discostarsi da tale responsabilità solidale. Essendo stati, con la sentenza di appello, individuati tre responsabili dell’evento dannoso, questi dovevano essere condannati al pagamento di tutto il dovuto in solido con i loro assicuratori per la r.c.a..

8. Ne consegue che va accolto il quarto motivo di ricorso del M. e l’unico motivo di ricorso incidentale degli eredi di D. M.P., mentre vanno rigettati i restanti motivi del ricorso di M., ed i ricorsi incidentali delle due assicuratrici; va cassata, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, vanno condannati in solido anche al risarcimento dei danni non patrimoniali T.P.G., T.P.A. e M.A., Duomo Uni One Assicurazioni e la Fondiaria Sai assicurazioni.

Vanno condannati Duomo Uni One Assicurazioni e la Fondiaria Sai assicurazioni al pagamento in solido delle spese processuali sostenute dagli eredi di D.M.P. in questo giudizio di cassazione, mentre esistono giusti motivi per compensare tra tutte le altre parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il quarto motivo del ricorso principale di M.A. ed il ricorso incidentale di D.M. P., G., S., F., Sa., A. M. e P.S.. Rigetta i restanti motivi del ricorso del Marletta nonchè i ricorsi incidentali di Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. e di Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a.. Cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, condanna le predette S.P.A. Assicuratrici, in solido con T.P.G., T.P.A. e M. A. anche al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dei D.M. e di P.S.. Condanna Duomo Uni One Assicurazioni e la Fondiaria Sai s.p.a. in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dai D.M. e P.S., liquidate in complessivi Euro 8200,00, di cui Euro 200 per spese oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra tutte le restanti parti.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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