Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 27-02-2013, n. 9293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22/11/2007, dichiarava S.A. responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico, perchè, accostatosi con la propria auto a quella condotta da M.V., mostrava i propri organi genitali alla donna, e lo condannava alla pena di mesi 2 di reclusione, condizionalmente sospesa.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 16/9/2011, in parziale riforma del decisum di prime cure ha concesso al S. il beneficio della non menzione, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuti con i seguenti motivi:

– insussistenza di prova in ordine alla responsabilità dell’imputato e alla individuazione della autovettura in proprietà al padre dello stesso;

– inutilizzabilità della deposizione resa dal m.llo Sc. in ordine alle dichiarazioni rese a costui da S.A. e S.S., relative alla proprietà dell’autovettura.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale, svolta in ordine alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, è logica e corretta.

Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia emerge che il decidente è pervenuto ad affermare la colpevolezza del S. a seguito di una compiuta analisi valutativa delle emergenze istruttorie: infatti, ad avviso del giudice di merito le risultanze dibattimentali, permettono, oltre ogni ragionevole dubbio, di ritenere sussistente il delitto di cui all’art. 527 cod. pen., e che la prova della penale responsabilità del prevenuto emerge in primo luogo e di tutta evidenza dalla deposizione della parte offesa, caratterizzata da assoluta linearità e pacatezza.

Ciò posto, osservasi che la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della testimonianza della p.o. da parte del giudice di merito, ha delineato il principio per cui tale testimonianza può essere posta, anche da sola, a fondamento del giudizio di colpevolezza, a condizione che il giudicante ritenga seria e circostanziata tale fonte di prova, dando ragione della propria decisione nella relativa motivazione (ex multis Cass. 11/6/2003, n. 31403); come nella specie.

Il decidente ha richiamato, a riscontro estrinseco della veridicità del narrato della vittima, la deposizione del M.llo Sc., il quale ha riferito di avere rinvenuto negli atti di indagine una visura del P.R.A. da cui risultava che intestatario della autovettura era il padre dell’imputato.

Sul punto, va evidenziato, inoltre, che non vi è traccia in atti processuali della eccezione di inutilizzabilità di detta deposizione e del conseguente accoglimento della stessa da parte del Tribunale, a cui fa riferimento la difesa, visto che la più volte richiamata udienza del 23/11/2007, indicata in ricorso, non si è mai tenuta, in quanto il processo si è definito alla udienza del 22/11/2007, a seguito della chiusura della istruttoria e delle conclusioni, rese, rispettivamente dalle parti.

Va, peraltro, rilevato che con il ricorso si tende ad una analisi rivalutativa della piattaforma probatoria, sulla quale al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il S. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

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