Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 27-02-2013, n. 9292 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La quarta sezione penale di questa Corte, con sentenza del 5/6/2009, n. 32227, annullava la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 3/3/2008, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte. La impugnata decisione aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza con cui M.O. era stato condannato a gg. 15 di arresto ed Euro 258,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

La Corte distrettuale, con sentenza del 28/2/2012 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ad esso ascritto perchè estinto per prescrizione.

Propone ricorso per cassazione la difesa del M. con il seguente motivo:

– il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, visto che la ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), è stata depenalizzata, degradandola ad illecito amministrativo.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va rilevato che con la sentenza n. 32227/2009 la quarta sezione di questa Corte aveva ritenuto che la affermazione di responsabilità del M. doveva essere limitata a quella meno grave di cui al citato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), sanzionata solo con la pena dell’ammenda.

Con L. n. 120 del 2010 la violazione in esame è stata depenalizzata e degradata ad illecito amministrativo, punita con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00.

Di tal chè la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, bensì pronunciare sentenza di assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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