Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12901 Colpa presunzione in caso di scontro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Alle 22,40 del (OMISSIS), sotto una pioggia battente, sull’asse mediano (OMISSIS), l’autovettura Peugeot 306 condotta dal ventenne proprietario P.A. sulla quale viaggiava anche C.M., sbandò decisamente verso destra, urtò contro il guard rail, lo diverse per 13 metri dopo averlo agganciato e precipitò nella sottostante scarpata.

La passeggera morì ed il conducente perse una gamba, tranciata dal guard rail penetrato nell’abitacolo.

Sulla domanda risarcitoria proposta nel 2000 dai congiunti di C.M. nei confronti del P. e dell’assicuratrice Assitalia, nonchè nei confronti della società Assicurazioni Generali, designata per il FGVS (gli attori avevano infatti sostenuto che lo sbandamento era stato provocato da un veicolo non identificato che era rientrato bruscamente a destra dopo aver sorpassato la Peugeot), nonchè su quella proposta in corso di causa dallo stesso P. nei confronti delle Assicurazioni Generali, si pronunciò con sentenza n. 29/2003 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, dichiarata inammissibile la domanda del P. ed accertata l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura non identificata, condannò Assicurazioni Generali al risarcimento in favore dei congiunti della C..

2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli che, decidendo con sentenza n. 3230/2006 sugli appelli del P., della società Assicurazioni Generali e dei congiunti della C., ha – per quanto in questa sede ancora rileva – dichiarato bensì ammissibile la domanda del P., ma l’ha rigettata nel merito per essersi l’incidente verificato per sua colpa esclusiva. Ha conseguentemente mandato assolta l’assicuratrice Generali da ogni pretesa risarcitoria ed ha condannato solidalmente l’Assitalia ed il P. al risarcimento dei danni in favore dei congiunti della C..

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione P.A. affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la società Assicurazioni Generali.

Ha depositato controricorso anche Ina Assitalia s.p.a., aderendo al ricorso e chiedendone l’accoglimento.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

1.- Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito formato il proprio convincimento non già sulla scorta di elementi di prova obiettivamente conferenti, ma in base alla presunzione che il P. viaggiasse ad una velocità eccessiva in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.

Nel quesito di diritto che correda l’illustrazione del motivo (a pagina 19 del ricorso) si presuppone che la Corte avesse accertato che "l’illecita manovra dell’auto pirata" aveva inciso sulla dinamica del sinistro e si domanda se di tanto il giudice possa non tener conto soltanto perchè ha il dubbio che così non sia accaduto.

2.- Col secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 2054 c.c., domandandosi nel quesito di diritto (formulato a pagina 24 del ricorso) se, "in caso di coinvolgimento di più veicoli nel medesimo sinistro, dell’art. 2054 c.c., comma 2, deve essere applicato anche in assenza di collisione diretta tra quei veicoli".

3.- Col terzo motivo è alternativamente dedotto ogni possibile tipo di vizio della motivazione sul seguente fatto controverso "se l’auto pirata, certamente presente sulla scena del sinistro, è stata responsabile o quanto meno corresponsabile del fatale incidente".

4.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che li connota, muovono dal comune denominatore del presupporre fatti diversi da quelli accertati dalla Corte d’appello con motivazione analitica, puntuale, particolarmente diffusa ed approfondita (alle pagine da 29 a 39 della sentenza).

In realtà la Corte territoriale non ha affatto ritenuto che la manovra dell’auto pirata avesse inciso sulla dinamica del tragico sinistro, ma che tra le vetture non vi fu alcun urto (come invece affermato dal P. nel corso del suo interrogatorio formale, peraltro in contrasto con gli accertamenti compiuti in sede penale), correttamente escludendo che potesse dunque trovare applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2 (ex multis, Cass., nn. 1270/06, 10948/03, 12750/01); e che non v’era "neppure la prova che proprio tale manovra e non la sola velocità elevata ed in tutti i casi imprudente del P., non avesse potuto esser la causa esclusiva di quell’incidente", concludendo che "manca in tal modo la prova dello stesso fatto storico e dell’incidenza causale della condotta eventualmente colposa di questa vettura sul verificarsi dell’incidente" (pagina 35 della sentenza).

La motivata conclusione della Corte d’appello è stata, insomma, che l’unico dato certo era costituito dal fatto che v’era stato un sorpasso (secondo quanto riferito da un teste che però non s’era avveduto dell’incidente in occasione di quel sorpasso), ma che la correlazione fra sorpasso e sbandata era frutto delle affermazioni dello stesso P., secondo una versione dei fatti da lui riferita nel corso del giudizio e della quale non v’era alcun riscontro nel rapporto redatto dalla polizia giudiziaria.

Nè, evidentemente, è dato domandare in questa sede una rinnovazione degli apprezzamenti svolti in sede di giudizio di merito, le cui risultanze sono state compiutamente considerate.

5.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e di Ina Assitalia (che ha aderito al ricorso e che è, dunque, a sua volta soccombente), che vanno solidalmente condannati a rimborsarle ad Assicurazioni Generali s.p.a..
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna P.A. ed Ina Assitalia, in solido, a rimborsare ad Assicurazioni Generali s.p.a.

le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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