T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 422

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 568 agosto 1994, depositato il successivo 2 agosto, la società ricorrente impugna il decreto 1 aprile 1994, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proceduto alla "approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la Regione Lazio", ai sensi dell’art. 12bis d.l. n. 149/1993, conv. in l. n. 237/1993.

La società ricorrente, proprietaria dell’Albergo omonimo sito in Roma, espone:

– di avere presentato, in data 11 aprile 1989, domanda ai sensi del DM 31 dicembre 1988, volta al finanziamento di iniziative a carattere regionale per la realizzazione e ristrutturazione di impianti turisticoricettivi;

– che tale domanda non era ricompresa tra quelle da finanziare, dal DM Turismo 14 dicembre 1989, e pertanto avverso lo stesso era costretta a proporre ricorso a questo Tribunale (n. 1533/1990 r.g.);

– appreso che nell’ambito del predetto procedimento si erano rese disponibili alcune somme a seguito di rinunzie, decadenze e revoche di finanziamenti – già approvati con il citato D.M. 14 dicembre 1989 -, e che le stesse erano state riassegnate con D.M. 25 ottobre 1981, ancora una volta escludendola, la società A.S.C., era costretta a proporre nuovo ricorso contro quest’ultimo D.M. (n. 18433/1993 r.g.);

– che presentava ancora una volta domanda di finanziamento ai sensi del’art. 12bis d.l. n. 149/1993, disciplinante la rassegnazione delle somme recuperate dall’amministrazione a coloro che, avendo già presentato un progetto ritenuto ammissibile, avessero (come la ricorrente) riproposto domanda nel rispetto di determinaste forme e termini;

– che ancora una volta la società A.S.C. non era inclusa tra i beneficiari, di cui al D.P.C.M. 1 aprile 1994.

Avverso quest’ultimo provvedimento, impugnato con il presente ricorso, vengono proposti i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla l. n. 556/1988 e alla l. n. 237/1993; violazione art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; stante l’assoluto difetto di motivazione dell’atto impugnato, dove "manca addirittura alcun riferimento alla graduatoria dei concorrenti";

b) violazione e falsa applicazione D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla l. n. 556/1988 e alla l. n. 237/1993; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione; poiché l’amministrazione ha valutato le "voci caratteristiche… secondo la medesima illegittima metodologia di cui alla prima tornata di finanziamenti", laddove "non ha senso logico, prima che giuridico, stabilire degli esponenti valutativi… senza indicare precisi criteri di qualificazione cui ricollegare la valutazione", e senza tenere conto "della diversa categoria degli alberghi, della loro diversa collocazione geografica";

c) violazione e falsa applicazione art. 12 nn. 6 e 7 d.l. n. 149/1993, conv. in l. n. 237/1993; del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione all’art. 2, co. 2, l. n. 556/1988; eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione; poiché la Commissione valutatrice non ha utilizzato i parametri di cui all’art. 1, co. 1, l. n. 556/1988, come previsto dall’art. 2 D.M. 31 dicembre 1988, ma ha utilizzato parametri diversi (v. pag. 19 ric.);

d) violazione artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e artt. 2 ss. DPR n. 352/1992, in relazione al rifiuto di accesso alla documentazione, opposto dall’amministrazione.

Con ulteriore ricorso 2728 giugno 1996 (dep. in data 10 luglio 1996), la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, e precisamente:

a) violazione e falsa applicazione del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla legge n. 556/1988 e alla legge n. 237/1993; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità di comportamento; difetto di istruttoria e carenza dei presupposti; poiché le deduzioni svolte dall’amministrazione nella relazione del 20 aprile 1986 – relativamente alla asserita esecuzione da parte della ricorrente di più del 30% dei lavori al momento della presentazione dell’istanza – costituisce un "maldestro tentativo di integrazione della motivazione, peraltro contraddetto dalla stessa avvenuta ammissione del progetto"; né l’affermazione risulta fondata in fatto;

b) violazione e falsa applicazione del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla legge n. 556/1988 e alla legge n. 237/1993; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione, poichè "la produzione documentale del 22 aprile 1996 conferma… che l’amministrazione ha confuso i requisiti di ammissibilità e i parametri di valutazione dei progetti, e soprattutto… ha valutato indici diversi da quelli normativamente fissati".

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali (succeduto ex lege alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al soppresso Ministero del Turismo e spettacolo) e la Regione Lazio.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati, come in epigrafe indicati, P. s.r.l., H.P. s.r.l., IGAR s.r.l., Società I.C. s.p.a., che hanno concluso per il rigetto del ricorso.

In data 22 febbraio 2006, la ricorrente ha depositato un "atto recante domande risarcitorie" (notificato il precedente 6 febbraio 2006), con il quale, premesso:

– che il D.M. 14 dicembre 1989 (impugnato con ric. n. 1533/1990) è stato annullato con sentenza di questo Tribunale n. 1694/1994, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 433/1996;

– che "l’amministrazione, sia pure con ritardo, ha rinnovato la procedura e disposto l’attribuzione di somme alla s.r.l. "A.S.C.";

– che "sebbene la procedura sia stata completata con il versamento di quanto dovuto alla società ricorrente, permane tuttavia in capo a quest’ultima l’interesse all’annullamento del decreto impugnato… ai fini della condanna dell’amministrazione al conseguente risarcimento dei danni";

– che la società ricorrente "con il presente atto e – tuzioristicamente – con autonomo ricorso, che ne riproduce il contenuto, chiede il risarcimento dei danni e pregiudizi subiti";

ha richiesto che venga "accertato e dichiarato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio, in via solidale e/o ciascuna per quanto di ragione, sono responsabili dei danni subiti dalla società odierna ricorrente per effetto dei provvedimenti adottarti e/o del comportamento tenuto… nell’ambito., in occasione e a seguito del procedimento amministrativo relativo all’erogazione dei finanziamenti ai sensi del d.l. 4 novembre 1988 n. 465, conv. dalla legge 30 dicembre 1988 n. 556", e pertanto che il Tribunale voglia condannare le predette amministrazioni al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 8.858.620,62, o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dal Tribunale, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse, per le ragioni di seguito esposte.

Oggetto del presente ricorso è il DPCM 1 aprile 1994, recante "approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la Regione Lazio", ai sensi dell’art. 12bis d.l. 20 maggio 1993 n. 149, conv. in l. 19 luglio 1993 n. 237.

Tale disposizione prevede che talune somme, provenienti dalla soppressione di un "Fondo centrale di garanzia" (comma 1) e da revoca di determinati finanziamenti di progetti (comma 2) siano "versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all’art. 1, comma 5, lettera a), del decretolegge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decretolegge." (comma 3).

A tali fini, il medesimo art. 12bis prevede che:

(comma 4): "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi."

(comma 5): "Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi."

(comma 6): "L’ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell’interesse sociale alla realizzazione dell’opera anche in relazione alle aree di cui all’art. 1, comma 1, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148."

La domanda a suo tempo proposta dalla società ricorrente ed il decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione dei progetti e che esclude la domanda della soc. A.S.C., si riferiscono a quest’ultima procedura, retta dal citato art. 12.bis.

Tale procedura, se pur si ricollega alla precedente previsione dell’art. 1 d.l. n. 465/1988, è sostanzialmente autonoma, tanto che:

– gli interessati – pur individuati con riferimento ai partecipanti alla precedente procedura non soddisfatti – sono tenuti a ripresentare domanda;

– il progetto deve presentare determinate caratteristiche, pena l’esclusione;

– le disposizioni degli artt. 1 e 2 d.l. n. 465/1988 si applicano (ai sensi del comma 7, art. 12bis), solo in quanto compatibili.

A fronte di ciò, la sentenza di questo Tribunale n. 1694/1994, pronunciando sui precedenti ricorsi nn. 1533/1990 e 18433/1993, ha dichiarato irricevibile quest’ultimo, e, in accoglimento del primo, ha annullato il D.M. 14 dicembre 1989.

Tale decreto – come si evince dall’esposizione in fatto – è quello che la ricorrente aveva impugnato, in quanto non ricomprendeva, tra quelle ammesse al finanziamento, la sua domanda presentata in data 11 aprile 1989, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988.

Ed è in ottemperanza a tale decisione che l’amministrazione, come si evince dall’ "atto recante domande risarcitorie", ha provveduto alla attribuzione ed erogazione del finanziamento, in origine negato.

Da quanto esposto, consegue:

– che la ricorrente ha ottenuto il finanziamento ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988, di cui alla sua domanda del 11 aprile 1989;

– che il finanziamento del progetto è evidentemente incompatibile con la proposizione di nuova domanda, ai sensi dell’art. 12bis d.l. 20 maggio 1993 n. 149;

– che, pertanto, vi è sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento del D.M. 1 aprile 1994, che non include tra i progetti finanziabili quello della società ricorrente, posto che quest’ultima ha avuto accesso al finanziamento, in base alla prima (ed originaria) procedura.

Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno, introdotta con "atto recante domande risarcitorie", depositato il 22 febbraio 2006 (e che, come dichiarato dalla ricorrente, ha formato oggetto anche di un autonomo ricorso), deve essere dichiarata inammissibile, afferendo essa a prospettati danni e pregiudizi derivanti dalla illegittimità di atti amministrativi e/o da comportamenti tenuti dall’amministrazione, relativi ad un diverso procedimento (quello, cioè, che ha formato oggetto della sentenza n. 1694/1994 di questo Tribunale).

Resta, ovviamente, impregiudicata ogni decisione di questo Tribunale sull’autonomo ricorso per il risarcimento del danno sopra evocato.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da A.S.C. s.r.l. (n. 12790/1994 r.g.), lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *