Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 25-02-2013, n. 9104 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del Riesame di Trieste con ordinanza del 9/8/2012 confermava nei confronti di P.P. l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23/7/2012 dal gip presso il Tribunale di Pordenone a carico di 11 indagati per plurimi reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per acquisti e cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina commessi da cittadini albanesi residenti in area di (OMISSIS).

Le attività di indagine erano state svolte mediante acquisizione di informazioni da parte dei soggetti individuati quali acquirenti della droga per uso personale, intercettazioni ed interventi sul territorio.

L’odierno ricorrente era ritenuto trafficante di droga in rapporti con il T., rispetto al quale operava come fornitore; a carico vi erano conversazioni intercettate dall’ottobre 2011 e corrispondenti attività di osservazione e pedinamento che consentivano di accertare un primo accordo per la fornitura di droga il (OMISSIS) e la gestione da parte del P. dei rapporti con i corrieri della droga; anche nel prosieguo delle indagini vi erano altre conversazioni chiaramente riferibili a forniture di droga, anche se, nel caso specifico emerso da una conversazione del 28 dicembre, una fornitura non era stata accordata perchè vi era stata richiesta di pagamento immediato.

Peraltro il tribunale rilevava come non fosse contestato dalla difesa che il P. sia uno stabile trafficante di stupefacente, essendo solo negata la sua responsabilità per il caso concreto.

Infine, sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale confermava le valutazioni del provvedimento impugnato ritenendo sufficiente valutare il dato del recente arresto del ricorrente in possesso di un’arma clandestina e di 64 kg di hashish.

Contro tale provvedimento P. propone ricorso a mezzo del proprio difensore.

Con primo motivo deduce la mancanza di motivazione, rilevando che il Tribunale del Riesame ha esaminato soltanto le censure rivolte al capo di imputazione 2) mentre, quanto al capo 1), a fronte degli argomenti con cui il difensore rilevava la liceità dei rapporti tra P. e T. nonchè rilevava come non fosse dimostrato che quest’ultimo fosse il soggetto partecipante a tutte le conversazioni a lui attribuite, argomenti presenti nella memoria scritta, il Tribunale ha omesso la motivazione su "quasi tutte le doglianze".

Rileva come erroneamente si riporti il periodo di attività del ricorrente nelle attività contestate all’arco temporale (OMISSIS) quando la stessa informativa della polizia giudiziaria indica come il ricorrente sia stato individuato quale fornitore soltanto a decorrere dalla seconda metà di ottobre. Rileva la assenza di motivazione sulla specifica deduzione di eccessiva genericità delle imputazioni.

Ribadisce poi, esponendole analiticamente, le varie doglianze già mosse in sede di riesame e sulle quali non vi era stata motivazione da parte del tribunale.

Con secondo motivo deduce la illogicità della motivazione con riferimento alle due intercettazioni ambientali numero 369 e 370, rilevando come le stesse non possano essere indicative di un rapporto di affari tra P. e T..

Con terzo motivo deduce la inosservanza dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione al capo 2 osservando che le stesse conversazioni 369 e 370 del 28 dicembre 2011 escludono i pregressi rapporti delinquenziali tra P. e T.. Formula quindi specifici rilievi sulle intercettazioni.

Il ricorso è infondato.

I tre motivi possono essere valutati congiuntamente in quanto la difesa contesta globalmente la adeguatezza della motivazione rispetto alla vicenda in sè e per la mancanza di risposte alle proprie deduzioni specifiche.

Prima di individuare in concreto cosa, di quanto la difesa deduce, possa essere oggetto del giudizio di legittimità, va rammentato che la previsione del vizio di motivazione carente e/o illogica ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. E) non introduce un potere del giudice di legittimità di procedere ad una rivalutazione nel merito della vicenda offrendo una propria alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come, invece, di fatto la difesa di P. richiede. Il giudice di legittimità può sindacare, nell’ambito del testo del provvedimento impugnato, l’obiettiva carenza complessiva di motivazione sui punti fondamentali della res iudicanda, rilevando eventuali macroscopici errori logici o evidenti errori dell’apprezzamento del contenuto delle prove.

Va quindi premesso che la motivazione dell’ordinanza non è certamente "omessa" od apparente in quanto la stessa richiama il contenuto della ordinanza impugnata, rispondendo in tale modo agli argomenti della difesa; non rileva che non vi sia stata analitica risposta ad ogni pur minima contestazione sul materiale probatorio, soprattutto quanto alla interpretazione delle conversazioni, essendo adeguato, ai fini della sufficienza della motivazione, che il complesso della stessa risolva i dubbi sollevati dalla difesa, se del caso affrontando in modo espresso solo singoli elementi di effettivo contrasto con la tesi di accusa.

La motivazione impugnata, quindi, con motivazione logica ed immune da singoli errori, ricostruisce i rapporti tra conclamati trafficanti di droga; che tale sia il "mestiere" del ricorrente non lo nega neanche la difesa, a fronte dell’elemento, valorizzato nel provvedimento impugnato, che a distanza di poco tempo dai fatti oggi in esame il P. fu arrestato perchè aveva un proprio deposito di ben kg 64 di marijuana e g. 50 di cocaina.

Sul presupposto del sicuro ruolo dei colloquianti, la decisione è congrua nel valorizzare il plausibile significato delle conversazioni intercettate e l’esito degli appostamenti della p.g..

Nè, una volta che risulta adeguata la motivazione complessiva, questa Corte può addentrarsi, come richiede la parte con la sostanziale ripetizione delle difese svolte in fase di merito, nella interpretazione dei singoli elementi probatori.

Quanto alla particolare contestazione sull’errore di indicazione del periodo di attività criminale accertato nei confronti del P., va rilevato che la indicazione in generale dell’arco temporale di commissione del reato contestato nel capo di imputazione, riferito ad una pluralità di soggetti, trova specificazione per i singoli soggetti nel corpo della motivazione, ove sono indicate le date di accertamento dei rapporti tra P. e T..

Va quindi confermata la sufficienza e la logicità del provvedimento impugnato quanto alla motivazione sulla gravità indiziaria, con conseguente rigetto del ricorso. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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