Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 25-02-2013, n. 9103 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del Riesame di Genova con ordinanza del 5 novembre 2012 confermava la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di P.P. dal gip del Tribunale di Sanremo il 20 ottobre 2012 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione all’acquisto di una quota di una fornitura di 1087 g di cocaina tra il (OMISSIS), all’accordo con altri complici per l’acquisto di una ulteriore partita della stessa sostanza tra (OMISSIS) e per l’acquisto di grammi 300 di cocaina, condotta accertata il (OMISSIS).

I fatti erano accertati in quanto, nel corso di indagini a carico di tale Pa. condotte con intercettazioni e pedinamenti al fine di accertare reati in materia di stupefacenti, si seguivano i movimenti di quest’ultimo per acquisto e scambio di partite di stupefacente, giungendosi alla definitiva certezza che Pa.

fosse effettivamente un trafficante di cocaina in quanto il soggetto che appariva trasportare droga e con il quale il predetto era in costante contatto, tale F., effettivamente, sulla scorta delle attività di indagine, il (OMISSIS) veniva arrestato al valico di (OMISSIS) in possesso di 300 g di cocaina acquistata presumibilmente in (OMISSIS).

La responsabilità del P. per i traffici posti in essere dal Pa. era desunta da un primo contatto tra i due in cui il Pa., dopo essersi recato a ritirare una busta dal F., si recava a consegnare delle valigette al P. che, in relazione al precedente incontro con tale F., contenevano presumibilmente stupefacente. Vi era una significativa conversazione intercettata nella quale P. chiedeva direttamente di avere qualcosa dal F. che, però, con un linguaggio chiaramente criptato riferiva di aver venduto tutto ciò che aveva a disposizione; inoltre, subito dopo che il (OMISSIS) vi era stato il citato sequestro di droga in danno del F., in una conversazione intercettata tra Pa. e P., quest’ultimo riferisce che la droga sequestrata era "per la società" e che doveva trovare un modo per "recuperare".

Il Tribunale riteneva irrilevanti gli argomenti difensivi del P. che giustificava i contatti con i citati soggetti con la vecchia amicizia con il Pa. e con il fatto di aver prestato Euro 10.000 al F. per la sua attività di noleggio di barche.

Confermava la sussistenza di gravi esigenze cautelari attesa la entità del traffico di droga che risultava indicativa di uno stabile rapporto con l’ambiente criminale dedito al traffico di stupefacenti.

Contro tale ordinanza propone ricorso P.P. a mezzo del suo difensore deducendo con unico motivo .violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione gravi indizi di colpevolezza; rileva la sostanziale genericità dei singoli elementi indiziari a fronte, peraltro, di adeguate spiegazioni offerte dall’indagato che ha giustificato i rapporti con il Pa., sia per amicizia che, quanto alla conversazione del 3 luglio, per averlo posto a contatto con un avvocato di Genova per fatti relativi ad un suo processo; quanto alle due valigette che aveva ricevuto, ne aveva indicato il contenuto in francobolli da collezione, fatto corrispondente a quanto verificato in sede di perquisizione domiciliare; giustifica la conversazione del 4 agosto tra P. ed il F. rilevando che il riferimento alla barca, peraltro scherzoso, era collegato all’attività dello stesso F. di noleggio barche. Quanto alla conversazione successiva al sequestro di droga nei confronti di F., la sua preoccupazione manifestata al Pa. era conseguenza del debito che aveva il F. per la somma che gli aveva prestato.

Il ricorso è infondato.

Il motivo è certamente impostato in modo corretto in quanto la difesa evidenza due profili della motivazione che possono certamente essere oggetto di sindacato in questa sede di legittimità, ovvero affronta il tema della sufficienza dei singoli elementi rappresentati da conversazioni intercettate ritenute significative per dimostrare il possesso da parte del P. di droga la cui materiale detenzione da parte sua non è provata nonchè la equivocità di interpretazione delle singole conversazioni per escluderne la capacità di dimostrare quanto, invece, l’ordinanza ritiene dimostrato. Ma la difesa non riesce, comunque, a sminuire la portata degli elementi principali.

Nel quadro, invero non contestato e non contestabile alla stregua dell’operazione di sequestro di droga, di certezza della attività di Pa. di gestione di traffici di droga e di partecipazione del F. allo stesso, il Tribunale ha valutato elementi indicativi della gestione di affari comuni tra i predetti ed il P., "affari" trattati in modo criptato nelle conversazioni intercettate per le quali non viene offerto un serio significato alternativo, nonchè la conversazione successiva all’arresto del F. in cui il senso inequivoco ("(OMISSIS) è caduto … e s’è fatto male … non so … verso (OMISSIS)") fa riferimento all’arresto ed al sequestro di droga e la risposa di P. è che lui deve "recuperare" perchè si trattava di materiale della "società". E’ la stessa lettura alternativa proposta (si discuteva della difficoltà di Fa. a restituire un debito dopo l’arresto) che è talmente sganciata dal tenore effettivo della conversazione, in assenza peraltro di qualsiasi ragione logica per la cripticità, da confermare la univocità e correttezza della valutazione dei giudici di merito. Il ricorso va, pertanto, rigettato con le conseguenze di Legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013

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