T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 2728 dicembre 2005, depositato il successivo 30 dicembre, la società ricorrente impugna l’ordinanzaingiunzione n. 526/2005, con la quale il Ministero delle attività produttive le ha intimato di pagare la sanzione amministrativa di Euro 18.104,00, per i motivi esposti nel verbale 28 luglio 2005 n. 693 della Commissione valutativa per le sanzioni dell’ISVAP, richiamato per relationem.

La società precisa di avere ricevuto processo verbale di accertamento di violazione del 26 febbraio 2003, con il quale l’ISVAP le contestava la mancata formulazione nei termini prescritti dall’art. 3 d.l. n. 857/1976, conv. in l. n. 39/1977, dell’offerta di risarcimento danni per un sinistro verificatosi il 20 novembre 2001 o comunque dei motivi di diniego del risarcimento.

In particolare, l’ISVAP segnalava di avere ricevuto in data 30 ottobre 2002 un esposto da parte del patrocinatore del danneggiato, a seguito del quale l’Istituto aveva completato la relativa istruttoria in data 27 novembre 2002 con il "pervenimento… della lettera di precisazioni di codesta società".

Nonostante la A. avesse inviato all’ISVAP scritti difensivi, chiedendo tra l’altro di verificare il rispetto dei termini ex art. 14 l. n. 689/1981, la Commissione valutativa per le sanzioni confermava l’accertamento della violazione e formulava parere conclusivo per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, poi assunta a presupposto dell’ordinanza avverso la quale vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

violazione e falsa applicazione art. 14 l. n. 689/1981; vizio di motivazione; conseguente estinzione della violazione contestata.

Ed infatti, poiché "il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni previsto dalla norma citata (art. 14 l. n. 689/1981)corrisponde al giorno in cui vi sia stato l’accertamento da parte dell’Autorità competente (nella specie l’ISVAP) della presunta violazione", ne consegue che, individuata la data dell’avvenuto accertamento nel giorno 27 novembre 2002, "la relativa contestazione del ritenuto illecito amministrativo doveva essere effettuata entro il 25 febbraio 2003". Al contrario, il processo verbale è stato notificato solo il 3 marzo 2003 "e pertanto consegue ex lege l’estinzione della violazione contestata nonché l’illegittimità della sanzione così irrogata". In ogni caso, "successivamente al 27 novembre 2002, l’ISVAP non ha compiuto in relazione al fatto contestato alcuna ulteriore attività inquirente".

Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle attività produttive e l’ISVAP, che hanno concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

Con ordinanza 14 gennaio 2006 n. 334, questo Tribunale ha rigettato la domanda di misure cautelari.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

In punto di fatto, occorre precisare che:

– in data 27 novembre 2002, l’ISVAP riceveva le deduzioni del 25 novembre 2002, della soc. A., alla richiesta di chiarimenti del precedente 6 novembre 2002;

– in data 3 marzo 2003, la soc. A. ed il suo legale rappresentante dell’epoca ricevevano il processo verbale di accertamento di violazione dell’art. 3 d.l. n. 857/1976, n. 15088 del 26 febbraio 2003;

– in tale processo verbale, si afferma che "la relativa istruttoria si è conclusa con il pervenimento, in data 27 novembre 2002, della lettera di precisazioni da parte di codesta società".

Alla luce di tali elementi, la ricorrente, ritenuto che la istruttoria si è chiusa, come da affermazione della stessa ISVAP in sede di contestazione, in data 27 novembre 2002, rileva che, non essendo stati notificati "gli estremi della violazione" entro il termine di 90 giorni, come prescritto dall’art. 14 l. n. 689/1981, "l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue", così come disposto dalla norma citata.

In sostanza, la ricorrente ritiene che, identificato il momento di accertamento del fatto costituente illecito in quello di conclusione del’istruttoria, è da tale giorno che decorre il termine di 90 giorni previsto, pena l’estinzione dell’obbligazione, dall’art. 14 l. n. 689/1981 cit.

A fronte di tale prospettazione, le amministrazioni resistenti evidenziano (v. memoria dep. il 1 aprile 2010), con ampia citazione di giurisprudenza, che "il termine in cui l’istruttoria si è conclusa non coincide in alcun modo con il termine conclusivo del procedimento di accertamento e di valutazione dell’illecito", in quanto "acquisito l’ultimo documento istruttorio, l’amministrazione necessita di un ulteriore periodo – che nel caso di specie è stato peraltro estremamente esiguo – necessario per valutare se sia stato commesso un illecito amministrativo e, in caso affermativo, in quale misura debba essere eventualmente irrogata la sanzione applicabile".

Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 334/2006, ha già avuto modo di affermare che "il dies a quo per la notifica degli estremi della violazione deve essere inteso come comprensivo del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell’infrazione".

Da tali considerazioni, questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

L’art. 14, legge n. 689/1981, prevede, tra l’altro che:

(comma 1) "la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa";

(comma 2) "se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento";

(comma 6) "l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".

La legge, dunque, prevede una duplice ipotesi e precisamente:

– la contestazione immediata, laddove possibile;

– la contestazione successiva, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal momento di accertamento dell’illecito.

In questo secondo caso, è del tutto evidente che, laddove tale accertamento consegua ad una attività istruttoria della pubblica amministrazione, non può ritenersi acquisita la conoscenza del fatto e della sua illiceità con la chiusura di detta fase istruttoria, essendo evidentemente necessaria una ulteriore fase di valutazione del fatto medesimo (come emergente dalla documentazione acquisita), onde pervenire alla qualificazione dello stesso come illecito; una fase di valutazione che deve essere contenuta nel tempo per essa "ragionevolmente necessario" (Cass civ., sez. I, 5 novembre 2003 n. 16608), spettando al giudice l’apprezzamento di fatto per stabilire quale sia il tempo ragionevolmente necessario all’amministrazione per pervenire ad un completo accertamento dell’illecito (Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2005 n. 3037; Cons. stato, sez. VI, 9 febbraio 2008 n. 420).

Nel caso di specie, l’unico elemento fornito dal ricorrente (sul quale è, in buna sostanza, fondato il motivo di ricorso) è costituito dalla affermazione circa la conclusione dell’istruttoria in data 27 novembre 2002, a fronte di un processo verbale notificato il 3 marzo 2003.

Orbene, a considerare il 27 novembre 2002 come il dies a quo dal quale far decorrere il termine di 90 giorni ex art. 14 l. n. 689/1981, il dies ad quem risulta il 25 febbraio 2003, e precisamente 6 giorni prima del 3 marzo 2003, data di intervenuta notifica della contestazione.

Ne consegue che, anche solo ipotizzando una durata della fase di valutazione della documentazione acquisita pari ad una settimana (da aggiungere al 27 novembre 2002), già tale tempo ulteriore comporterebbe il rispetto del predetto termine di 90 giorni.

Appare evidente, quindi, come sia del tutto ragionevole sostenere il rispetto del termine ex art. 14 l. n. 689/1981, in difetto, peraltro, anche nella prospettazione della società ricorrente, di fatti inequivocabili volti a determinare un diverso momento di decorrenza del termine.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da A. s.r.l. (n. 12360/2005 r.g.), lo respinge.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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