Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12898 Recesso del conduttore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Centro Pellicceria di Soru e Zocca, s.n.c., con sede in (OMISSIS), con raccomandata del 1 settembre 1996 comunicava al locatore R.V. il recesso dal contratto di locazione commerciale per i locali siti in (OMISSIS), contratto stipulato il 22 gennaio 1990 per la durata di due anni, la chiave dei locali era spedita dentro lettera raccomandata.

2.Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato in data 8 giugno 2000 il Centro Pellicceria conveniva dinanzi al Tribunale il locatore R. e chiedeva lo accertamento della legittimità del recesso.

Espose inoltre il Centro che il R. nel marzo 1997 aveva offerto in locazione lo stabile a Z.M. e che con ricorso 18 febbraio 1997 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni da. luglio 1996 al marzo 1977 e che l’opposizione proposta avverso tale decreto era stata dichiarata inammissibile con sentenza in data 1 luglio 1999 n. 1255 successivamente passata in giudicato. Si costituiva il R., deducendo che il Centro non aveva più corrisposto i canoni dal 1 luglio 1996 e che la dichiarazione di recesso non era giuridicamente fondata; proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento dei canoni dei mesi da aprile 1997 ad ottobre 1999, con interessi dalla scadenza al saldo e con condanna al risarcimento dei danni.

3. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 17 maggio 2006 n. 1304 rigettò il ricorso in punto di recesso, ed in parziale accoglimento della riconvenzionale condannò il Centro al pagamento, in favore del locatore, della somma di Euro 38.651,10 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, rigettando nel resto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e compensando per la metà le spese di lite, ponendo il resto a carico del Centro.

4. La decisione era appellata in via principale dal Centro e in via incidentale dal R. in punto di liquidazione di interessi moratori ed in punto di risarcimento danni.

5. LA Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 17 maggio 2006 ha confermato la statuizione di inefficacia del recesso, rigettando lo appello principale, ed esaminando di ufficio la eccezione di giudicato esterno relativa alla sentenza del tribunale n. 1255 del 1999, tra le stesse parti, ma con petitum e causa petendi diversi, riteneva infondata tale eccezione, rigettava quindi lo appello principale ed in accoglimento parziale dell’appello incidentale ha condannato il centro al pagamento degli interessi di mora, compensando per un quarto le spese del grado e ponendo il resto a carico del Centro.

6. Contro la decisione ricorre la s.a.s. Movrmasky di S. M. e soci, avente causa dal Centro etc., proponendo unico articolato motivo con formulazione di quattro quesiti. Non resiste la controparte, pur ritualmente citata.
Motivi della decisione

Premesso che il ricorso, ratione temporis, è soggetto al regime dei quesiti di cui allo art. 366 bis cod. proc. civ., lo stesso risulta inammissibile per la formulazione cumulativa di tre diversi ordini di censure,come risulta dalla intestazione del motivo che deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1365 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità del procedimento e della sentenza per omesso esame di un giudicato esterno nonchè degli atti del processo definito con tale giudicato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" senza motivare nella parte argomentativa la sintesi descrittiva della fattispecie cui la censura si riferisce, al fine di dotarla di autosufficienza e specificità, come richiesto dalla censura per error in iudicando e in procedendo, e senza indicare il fatto controverso e decisivo, in relazione al quale la motivazione si ritiene insufficiente, posto che non contrasta la chiara ratio decidendi della Corte di appello che invece ha escluso un rapporto di pregiudizialità o di giudicato implicito rilevante in relazione al tema decidendi introdotto con il ricorso notificato in data 8 giugno 2000 che è relativo allo accertamento della domanda di legittimità del recesso per giusta causa, ritenuta infondata da entrambi i giudici del merito con ampia ed esaustiva, oltre che corretta motivazione.

Gli stessi quesiti proposti, ai sensi del citato art. 366 bis, che qui si riproducono, risultano privi di collegamento logico con gli argomenti esposti in un contesto privo di specificità:

PRIMO QUESITO. "dica la Corte se la interpretazione del giudicato esterno invocato nel presente giudizio dalla Centro etc. e costituito dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1255 del 14 settembre 1999,dovesse essere eseguita dalla Corte di appello con il rispetto delle norme di cui agli artt. 1362-1365 c.c., dettate per la interpretazione dei contratti".

Quesito astratto, che presuppone la verifica del giudicato esterno, che invece è stata esclusa con chiara ratio decidendi dalla Corte di appello, la quale ha considerato la diversità delle domande e delle cause petendi e del petitum.

E dunque la interpretazione appartiene ad una valutazione logica e coerente e la sintesi descrittiva attiene ad una diversa interpretazione, questa volta, illogica ed incoerente.

SECONDO QUESITO. "dica la Corte se la Corte di appello di Cagliari nell’interpretare la suddetta sentenza…… abbia violato: alle norme dell’art. 1362 c.c., non avendo la Corte stessa preso a base della propria operazione interpretativa l’intero testo di detta sentenza, ed avendo in particolare omesso di prendere in considerazione brani e passaggi di detta sentenza etc…

alle norme dell’art. 1363 c.c., avendo la Corte di appello di Cagliari omesso di interpretare i singoli capi della sentenza n. 1255 del 1999 gli uni per mezzo degli altri attribuendo a ciascuno in senso che risulta dal complesso della sentenza ed in particolare dallo insieme delle argomentazioni svolte nella motivazione stessa.

Quesito oscuro in quanto presuppone una ricostruzione fattuale che dovrebbe sovrapporsi con un rapporto di pregiudizialità rispetto alla controversia, senza formulare la regola iuris, e la fattispecie complessa cui essa accede, e soprattutto ripetendo le censure già espresse in forma astratta nel primo quesito. INAMMISSIBILITA’ per difetto di specificità e di corretta indicazione della sintesi descrittiva in contrasto con la chiara ratio decidendi espressa correttamente senza tener conto di tale giudicato, che non inerisce al tema del decidere.

TERZO QUESITO SUBORDINATO:

"Se alla luce delle regole di interpretazione del giudicato debba riconoscersi la efficacia del GIUDICATO IMPLICITO con il quale il tribunale di Cagliari l’accertando espressamente l’obbligo del locatore R. di restituire il deposito cauzionale versato dalla conduttrice Centro etc. ha implicitamente deciso che il rapporto di locazione per cui è causa era venuto meno a seguito della restituzione dello immobile locato e della sua accettazione, quali fatti concludenti da cui emerge la volontà delle parti di risolvere consensualmente il rapporto di locazione".

Quesito inammissibile sotto vari profili: sia per la mancanza assoluta di un coordinamento con la sintesi descrittiva della fattispecie in esame, sia perchè introduce un motivo nuovo, che non risulta proposto nei motivi di appello, come riprodotti nelle conclusioni epigrafate nella sentenza di appello.

QUARTO QUESITO. "Dica infine la Corte se lo OMESSO ESAME da parte della Corte di appello della sentenza 1255 del 1999 in tutte le sue parti, nonchè dello atto di citazione introduttivo del giudizio, delle memorie e delle omissioni già segnalate in precedenza, siano cause di nullità del procedimento e della sentenza del giudizio di appello" Quesito inammissibile in quanto non contiene la specificazione delle norme processuali che si assumono violate, essendo inoltre privo della esatta indicazione della sintesi in relazione alla fattispecie da sussumere sotto una regula iuris, ed inoltre risulta nuovo rispetto alle conclusioni svolte in appello.

In conclusione si deve ribadire che vigendo il regime dei quesiti, pur essendo possibile una intestazione complessa delle varie censure, occorre poi la specifica formulazione dei singoli motivi di censura, con autonomia di logica ed autosufficienza di esposizione e di riferimenti, senza innovare il tema della decisione, o senza introdurre errati riferimenti a giudicati esterni o impliciti, ritenuti irrilevanti con congrua e corretta motivazione da parte dei giudici del merito. Vedi, per una migliore riflessione, Cass. SU 31 ottobre 2007 n. 23019 e Cass. 3^ civ. 25 settembre 2009 n. 20652.
P.Q.M.

RIGETTA IL RICORSO, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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