Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 25-02-2013, n. 9102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 30 gennaio 2012 il giudice monocratico del Tribunale di Salerno, prima dell’apertura del dibattimento a carico di A.M. per il reato di calunnia, pronunciava sentenza di applicazione pena come richiesto dall’imputato con istanza presentata, con firma autenticata, a mezzo del difensore con consenso dato dal PM prima dell’udienza. A. era anche condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita.

A. propone personalmente ricorso avverso tale decisione deducendo con primo motivo che il difensore munito di procura speciale per l’applicazione pena non può delegare un sostituto; con secondo motivo che il giudice non può liquidare le spese di costituzione di parte civile quando la sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia pronunciata in fase di indagini, ovvero in sede di opposizione a decreto penale ovvero a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato; con terzo motivo deduce che la propria richiesta è stata accolta ancorchè formulata successivamente al termine di cui all’art. 458, comma 1.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’Inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto:

Il primo motivo è fondato su di un erroneo presupposto perchè la richiesta è stata formulata direttamente dall’imputato con istanza a sua firma, regolarmente autenticata.

Il secondo motivo è parimenti fondato su un presupposto erroneo poichè la sentenza è stata pronunciata dal giudice del dibattimento, sede in cui è ammessa la costituzione di parte civile.

Il terzo è infondato in quanto, essendo stato adottato il provvedimento richiesto dalla parte, la stessa non ha un concludente interesse ad eccepire l’errore di accoglimento della richiesta di applicazione pena formulata tardivamente.

Valutate le ragioni della declaratoria di inammissibilità, appare adeguata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013

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