Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 25-02-2013, n. 9101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di F.T. propone ricorso avverso la sentenza di applicazione pena dell’11 luglio 2012 emessa dal giudice monocratico di Roma per il reato di detenzione di droga finalizzata all’uso di terzi, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per aver il giudice disposto la confisca facoltativa della autovettura utilizzata dal ricorrente al momento del sequestro senza motivazione e, comunque, senza valutare che vi era una situazione di uso occasionale del mezzo che, quindi, non era strumentale rispetto alla commissione del reato.

Il Procuratore Generale presso questa Corte chiede il rigetto del ricorso ritenendo correttamente esercitata la facoltà di confisca essendo stata utilizzata la vettura per la commissione del reato.

Il ricorso è fondato.

La sentenza, manoscritta con grafia di difficile comprensione, appare disporre la confisca dell’autovettura in assenza di qualsiasi esposizione delle ragioni per le quali debba essere adottato tale provvedimento; peraltro, applicata la citata attenuante speciale, non può che trattarsi di confisca disposta per la utilizzazione del bene per la commissione del reato. Rammentato che il provvedimento sulla confisca non fa parte del contenuto negoziato della sentenza di applicazione pena, il giudice per esercitare il potere di confiscale tenuto, come in una ordinaria sentenza di condanna, ad offrire motivazione, adeguata pur se succinta, delle ragioni per le quali ritiene necessario procedere nel caso di specie ad applicare misure di sicurezza (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 – dep. 24/11/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010 – dep. 06/05/2010, Trevisan, Rv. 247085;Sez. 6, n. 42804 del 25/09/2008 – dep. 17/11/2008, Garritano, Rv. 241875).

Ne consegue l’annullamento con rinvio sul punto della sentenza per la nuova valutazione sul tema della confisca da parte di diverso giudice ai sensi dell’art. 623 c.p.p., lett. d).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’autovettura e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013
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