Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 25-02-2013, n. 9100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.R., persona offesa del procedimento a carico di S.V.A. per i reati di cui agli artt. 392 e 635 cod. pen., propone ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso de plano dal giudice per le indagini preliminari tribunale di Pavia, previa dichiarazione di inammissibilità della sua opposizione, osservando che in sede di opposizione " aveva chiaramente indicato l’oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova, il Giudice per le indagini preliminari di Pavia avrebbe dovuto necessariamente provvedere alla fissazione dell’udienza camerale prevista all’art. 409 c.p.p.".

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa corte ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che le richieste istruttorie della persona offesa erano palesemente superflue toccando circostanze già accertate.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’atto di opposizione, lungamente dedicato a contestare gli argomenti del pubblico ministero, solo nell’ultima parte fa un minimo riferimento ad investigazioni suppletive: "si indica l’oggetto dell’investigazione suppletiva nell’approfondimento delle condotte di cui agli artt. 392 e 635 c.p. poste in essere dal signor S. V., acclarabili attraverso l’escussione … . Potrà riferire in ordine alle circostanze che hanno condotto il signor D. a posizionare paletti di legno imparò la relativi costi di apposizione degli stessi … Il signor … In quanto persona presente fatti".

E’ di tutta evidenza come si tratti di richieste generiche di svolgere indagini sulla vicenda, e non della indicazione di indagini mirate per colmare l’incompletezza dell’attività del P.M.; queste richieste appaiono invero palesemente strumentali a rendere apparentemente ammissibile una non consentita opposizione meramente "argomentativa".

Correttamente, quindi, il giudice del provvedimento impugnato aveva ritenuto l’opposizione inammissibile decidendo de plano sulla richiesta del pubblico ministero.

Valutate le ragioni della declaratoria di inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013

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