Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 25-02-2013, n. 9079 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 24 giugno 2011 confermava la sentenza del Tribunale di Milano che condannava D. N.F. per corruzione ai sensi degli artt. 319 e 319 bis c.p., P.G. per il medesimo fatto ai sensi dell’art. 321 c.p., e condannava la società Milano Logistica per l’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25, a sanzione pecuniaria e sanzione interdittiva, nonchè disponendo nei suoi confronti la confisca per equivalente per un importo pari al prezzo del reato di corruzione commesso nel suo interesse; confermava anche la condanna in favore della parte civile Agenzia delle Entrate.

In particolare, il D.N.F., dirigente capo Area Controllo dell’Agenzia delle Entrate di Milano (OMISSIS), in concorso con L.S., funzionario dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Milano (OMISSIS) e con B.N., dirigente della Direzione Regionale delle Entrate ufficio controlli fiscali (questi ultimi due giudicati separatamente), nell’ambito di una pratica relativa ad accertamenti fiscali a carico della società Milano Logistica accettavano dal legale rappresentante di tale società, P. G., tramite il suo commercialista, Be.Gi., la promessa del pagamento di Euro 150.000 (di cui 50.000 effettivamente consegnati) perchè la Agenzia delle Entrate aderisse ad una proposta di "conciliazione giudiziale" alle condizioni più vantaggiose per la Milano Logistica. Tale conciliazione giudiziale doveva essere proposta in una causa tributaria in corso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano adita dalla Milano Logistica per contestare l’accertamento fiscale che le imponeva il pagamento di circa Euro 3,4 milioni in favore dell’Erario.

La Corte di Appello espone che nel corso di indagini, svolte attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, a carico di un funzionario della Agenzia delle Entrate, L.S., nei cui confronti erano già emersi indizi di corruzione per altri fatti, si appurava come costui avesse rapporti giornalieri con il consulente fiscale Be.Gi., dello studio professionale "Mhytos", in cui favore svolgeva accertamenti all’anagrafe tributaria e, per agevolarne la attività, si offriva di intervenire presso propri colleghi.

Attesi i risultati indicativi di tale anomalo interessamento in favore di un privato, le operazioni di intercettazione di conversazioni venivano estese alle utenze del consulente Be.

e di un collega del L., B.N., essendo emersa la costante disponibilità di quest’ultimo alle richieste del primo, richieste aventi ad oggetto attività in contrasto con il regolare svolgimento delle attività di ufficio.

In tale modo emergeva la vicenda del contenzioso tributario della Milano Logistica spa, importante cliente del Be..

Tale società aveva già un contenzioso fiscale pregresso, definito con pronunzie negative del giudice tributario nei suoi confronti, ed al momento delle indagini aveva altra questione pendente a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza dell’11.6.99; per tale accertamento, al momento delle attività di indagine, l’Agenzia delle Entrate aveva già rigettato la richiesta di "annullamento in autotutela" presentata dal Be..

Nel marzo 2005 Be. poneva tale pratica all’attenzione di L. e B.; l’iniziativa che questi ultimi ipotizzavano per favorire Be. e la sua cliente era la proposta all’Agenzia delle Entrate di una conciliazione in corso di causa tributaria a condizioni favorevoli per la Milano Logistica, ma tale scelta era inizialmente impedita dalla netta contrarietà della responsabile dell’ufficio contenzioso, dr.ssa I.; secondo tale funzionario, poichè vi erano già state decisioni della Commissione Tributaria favorevoli alla Agenzia delle Entrate proprio nei rapporti con la medesima società Milano Logistica per analoghe questioni, non era possibile aderire ad una conciliazione che riducesse l’importo dei tributi dovuti.

La situazione però mutava dopo che la predetta dr.ssa I. era trasferita in altro ufficio in quanto, quale capo area controllo, all’ufficio Milano (OMISSIS) giungeva il D.N.F., persona che aveva pregressi buoni rapporti con L..

Sottopostagli la pratica Milano Logistica, D.N. rilevava i medesimi ostacoli all’accoglimento della ipotesi conciliativa rappresentati dalle citate sentenze favorevoli alla Agenzia delle Entrate; pertanto riteneva che, per avere una risposta positiva dall’Ente, la somma da offrire in sede di conciliazione non potesse essere inferiore al 30% di quanto accertato come dovuto e, quindi, superiore a L. 1 miliardo. Nel contesto delle conversazioni tra D. N. e L., atteso che il primo si impegnava in modo particolare per trovare una soluzione, venivano captate espressioni che sono state poi ritenute significative per la responsabilità del D.N.: costui chiedeva al L. se il "gioco valesse la candela" ed il L. rispondeva in termini positivi, rappresentandogli di non poter parlare in quel momento, ma di avere comunque "mano libera". Che questo dialogo fosse riferibile ad una questione di pagamenti indebiti per la pratica della Milano Logistica risultava da ulteriori colloqui tra L. e Be.: in particolare vi era un primo colloquio in cui L. riferiva dell’interesse economico del D.N. utilizzando l’espressione "è affamato" e, in seguito, lasciava intendere in modo ancor più chiaro di aver discusso con lui del compenso. L. riportava al Be. le condizioni cui il D.N. era riuscito a giungere, ovvero il pagamento alla Agenzia delle Entrate di una cifra pari a L. 960 milioni, poco più di quanto proposto da Be., e, nell’occasione, si chiariva che la somma da versare ai funzionari interessati doveva essere di 200 milioni di L..

Ulteriori chiarimenti risultavano da una conversazione intercettata il 12 settembre 2005 in cui L., parlando con Be., gli chiariva di aver detto espressamente al D.N. che non poteva ricevere quanto lui desiderava atteso che l’intera parcella del Be. era di 200 milioni di lire e che perciò, riconoscendo al D.N. l’intera somma che chiedeva, a lui L. ed agli altri non sarebbe rimasto nulla.

A questa conversazione corrispondono le conversazioni tra Be. e P., quest’ultimo rappresentante della Milano Logistica, in cui si comprende la piena consapevolezza del P. di dover versare una maggior cifra ad apparente titolo di onorario, dovendo però tale cifra comprendere somme da versare ai funzionari della Agenzia delle Entrate; peraltro lo stesso P., nel corso del dibattimento, dichiarava di avere la consapevolezza che, senza aderire alle richieste dei funzionari, non si sarebbe ottenuto alcun risultato utile per la società.

A tale punto, dato avvio alla fase di conclusione dell’accordo, il 29 settembre Be. si recava in ufficio dal L. con un pacco contenente la somma di Euro 50.000 in contanti che risultava, dal tenore delle conversazioni, un acconto rispetto alla maggiore cifra concordata. L. ne prendeva 20.000 per sè e subito invitava per telefono B. e D.N. a recarsi da lui. Al B., che lo raggiungeva dopo poco, consegnava una busta con Euro 10.000. D. N. non faceva in tempo ad arrivare perchè si trovava in altra area della città e, nel frattempo interveniva nell’ufficio del L. la polizia giudiziaria che, procedendo ad arresto in flagranza dei presenti, nel cassetto della scrivania di L., rinveniva la cifra di Euro 20.000 che risultava destinata al D. N..

Così descritti i fatti, la Corte di Appello, in risposta agli specifici motivi di appello, affrontava in particolare due questioni, ovvero la affermata infondatezza dell’accertamento della Agenzia delle Entrate e conseguente richiesta di pagamento di imposte evase nei confronti di Milano Logistica ed il tema della configurabilità dell’atto contrario ai doveri di ufficio in presenza di una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.

La Corte quanto alla prima questione, osservava innanzitutto che l’effettiva fondatezza o meno della pretesa non era rilevante ai fini della decisione ma che, comunque, le attività di indagine dimostravano che tutti i soggetti interessati avevano operato sul presupposto della fondatezza della richiesta della Agenzia e, quindi, nel senso che era necessaria la attività corruttiva per consentire la definizione volontaria ad un costo, per il privato, più favorevole.

Ciò era indiscutibilmente dimostrato in quanto:

– Il "team accertamenti" aveva risposto negativamente alla richiesta di autotutela della società in ragione delle decisioni dei giudici tributari che, per le precedenti annualità fiscali, avevano confermato gli accertamenti della Agenzia delle Entrate. Quindi, si presupponeva la fondatezza dell’accertamento della Guardia di Finanza del 1999 e, del resto, la risposta dei testimoni in sede dibattimentale era stata sostanzialmente conforme nell’affermare che, per la Agenzia, quella adottata era la soluzione corretta.

– D.N., nelle conversazioni con L., dava per scontata la fondatezza delle pretese della Agenzia in sede di contenzioso ed era il funzionario L. a suggerire al consulente fiscale della società di chiedere la "conciliazione giudiziale" a condizioni per essa accettabili.

– Gli imputati, sempre nelle conversazioni intercettate, si lamentavano dell’atteggiamento della dr.ssa I. che non intendeva consentire la conciliazione in quanto non favorevole alla Agenzia delle Entrate, tanto da ipotizzare di provare a convincere l’Ente con la prospettiva di un pagamento immediato della somma concordata da parte della Milano Logistica anzichè con una rateizzazione della somma.

– In nessuna discussione delle parti ed in nessun atto dell’Amministrazione vi era alcuna traccia, prima dell’accordo corruttivo, di pareri favorevoli che consentissero di adottare soluzioni di miglior favore per la società.

Questo dimostra come per Milano Logistica ed i soggetti che ne sostenevano le ragioni tale definizione concordata apparisse conveniente e come fosse, per converso, ritenuto rischioso giungere ad una decisione di merito della Commissione Tributaria che, in ragionevole prospettiva, avrebbe confermato la pretesa dell’Agenzia delle Entrate come già fatto in passato.

In conclusione, secondo i giudici di merito, ciò che interessava ai fini della decisione era quale fosse la percezione dello stato della pratica che avevano nel dato momento i protagonisti della vicenda, convinti della fondatezza della posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, proprio sul presupposto che fosse inevitabile la soccombenza della Milano Logistica nella vertenza tributaria, vi era stato l’interessamento del D.N. con il L. nella gestione della pratica, nonostante quest’ultimo non avesse alcuna competenza.

Il ruolo in concreto del L. era stato quello di fare da tramite con il Be., anche quale canale di ricezione della cifra pattuita per la corruzione.

In risposta agli argomenti della difesa del P., responsabile della società Milano Logistica che gestiva il rapporto con il consulente fiscale Be. e che sosteneva di non essere consapevole della modalità di gestione della pratica da parte del predetto consulente, la Corte osservava che il contrario risultava innanzitutto dalle intercettazioni in cui Be. manteneva aggiornato il P. sullo stato delle trattative. E risultava chiaramente anche per l’ammontare complessivo della parcella del consulente fiscale, indicata in Euro 200.000, palesemente eccessiva rispetto alla "normale" attività da svolgere; peraltro, lo stesso ricorrente,in sede di dibattimento, aveva detto di essere a conoscenza della destinazione di parte delle somme a dei funzionari della Agenzia delle Entrate e, senza autorizzazione della società, Be. certamente non poteva assumere rilevanti impegni economici con i funzionari corrotti.

La sentenza confermava anche la valutazione in diritto dei giudici di primo grado quanto alla configurabilità della corruzione propria anche a fronte di un atto discrezionale, non essendo rilevante la distinzione fra atti concretamente a vantaggio ovvero a svantaggio per l’amministrazione per distinguere l’atto contrario ai doveri.

In ordine alle argomentazioni in favore della Milano Logistica relative alla configurabilità di responsabilità dell’ente, la Corte osservava che il soggetto che aveva agito era il legale rappresentante con effettivi poteri gestionali sia sul piano formale che su quello sostanziale; che aveva agito esattamente nella data veste; che la condotta era strettamente finalizzata a perseguire un fine della società; che la società, al momento della condotta incriminata, non aveva un modello organizzativo idoneo a prevenire reati contro la pubblica amministrazione. Nessuna esimente, quindi, poteva configurarsi a tali condizioni.

Infine, la Corte confermava, con analitica motivazione, la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio, comprese le sanzioni nei confronti dell’ente e la confisca per equivalente in misura pari alla somma promessa di Euro 150.000.

Hanno proposto ricorso contro tale sentenza D.N.F., personalmente, P.G., con due separati ricorsi a firma di ciascuno dei difensori, nonchè la Milano Logistica spa.

RICORSO D.N..

con primo motivo deduce la violazione legge in relazione all’art. 42 c.p., nonchè il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 197 bis c.p.p..

Innanzitutto si duole della assenza di motivazione in relazione agli specifici motivi di appello con i quali indicava elementi probatori che smentivano la sentenza di primo grado.

In particolare la Corte – non ha valutato le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 197 c.p.p., dai coimputati L. e B.. Il primo aveva escluso ogni partecipazione ad un previo accordo del D.N. alla cui insaputa aveva deciso di regalargli parte dei soldi datigli da Be.; il secondo aveva confermato la regolarità dell’operato del D.N. ed aveva detto che la ragione dell’iniziale contrarietà del funzionario dr.ssa I. era la sua incompetenza tecnica nello specifico settore della questione tributaria in corso con Milano Logistica.

– Non ha valutato le dichiarazioni dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate D. e Pi. che avevano rilevato l’errore materiale dell’accertamento, l’infondatezza dello stesso e l’esistenza dei presupposti per la conciliazione.

– Non ha valutato le dichiarazioni dei testimoni che avevano dichiarato la frequenza con la quale D.N. dimenticava oggetti.

Tale circostanza rendeva credibile che il L. lo avesse convocato effettivamente per degli occhiali che il ricorrente aveva dimenticato, cogliendo l’occasione per dargli, senza previa intesa, il regalo di Euro 20.000. – L’intercettazione 12/9/2005 tra L. e Be. che, nella lettura proposta dalla difesa, dimostrava che a quella data D. N. non era partecipe di alcun accordo.

– La testimonianza della dipendente dell’Agenzia delle Entrate D. C. che aveva ricevuto dal D.N. la disposizione di inserire nel sistema informatico la conciliazione già predisposta in data anteriore al 12 settembre 2005, quindi prima del presunto accordo corruttivo.

Altri argomenti vengono sviluppati per dedurre contraddizioni ed illogicità della motivazione quanto ad essere emerso dagli atti che l’accertamento in questione, per l’anno 1999, era diverso da quelli per i quali vi era già stata definizione negli anni precedenti, quanto alla dichiarazione della dottoressa I. che aveva affermato in dibattimento di aver dato parere positivo in ordine alla sussistenza dei presupposti per la conciliazione, quanto alla erronea interpretazione della conversazione 1060 del 21 giugno 2005 nella quale non è possibile che D.N. facesse riferimento alla pratica Milano Logistica che non gli era ancora stata assegnata.

Afferma, inoltre, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, dal verbale di dibattimento emergeva che nell’ambito del suo ufficio era già stata ritenuta la praticabilità della conciliazione prima della presunta corruzione; e che erroneamente la Corte ha affermato in sentenza che lo stesso D.N. aveva affermato che il denaro nel cassetto di L. fosse destinato a lui.

Con secondo motivo deduce la violazione di legge in riferimento agli artt. 318 e 319 c.p., nonchè il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta illegittimità dell’atto compiuto dal pubblico ufficiale.

Osserva che, essendo contestato al ricorrente il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, ed essendo lo stesso consistente nel concordare una ipotesi di conciliazione nel contesto di un contenzioso tributario, si trattava evidentemente di un’attività discrezionale. E, per poter ritenere un atto discrezionale contrario ai doveri di ufficio, è necessario che lo stesso abbia prodotto un vantaggio per il privato ed un danno per la pubblica amministrazione.

Osserva, quindi, che l’accordo intervenuto con il privato, come emerso in corso di istruzione dibattimentale, era stato ritenuto vantaggioso per la Amministrazione sia dalla direzione generale che dai giudici tributari che avevano effettuato, comunque, una valutazione sostanziale del rapporto tributario pur in sede di conciliazione. Richiama la consulenza tecnica di parte che, come conferma il dr S. della predetta direzione generale, aveva accertato che, in base all’erroneo metodo contabile scelto dalla Guardia di Finanza, Milano Logistica aveva versato dal 1991 al 2000 L. 1.800.000.000 in più del dovuto. Per sostenere la propria argomentazione rileva come le testimonianze dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate C. e M. non fossero in grado di smentire il proprio assunto attesa la ridotta conoscenza da parte loro della specifica vicenda e la assenza di competenza tecnica specifica.

Con terzo motivo deduce la violazione dell’art. 2 c.p., comma 4, e art. 62 bis c.p., nonchè la illogicità della motivazione nella valutazione dello stato di incensuratezza dell’imputato.

Il ricorrente ritiene erroneo applicare al reato in contestazione la norma emanata successivamente ai fatti che ha introdotto la regola di non utilizzabilità della condizione di incensuratezza ai fini delle attenuanti generiche e svolge argomenti per affermare l’errore della sentenza impugnata laddove ritiene la incensuratezza stessa un requisito necessario per il pubblico ufficiale. Ne consegue l’erroneità della negazione delle attenuanti invocate.

RICORSI P..

1^ RICORSO. Con primo motivo deduce il vizio di motivazione in quanto la Corte, pur se nel capo di imputazione si fa espresso riferimento ai presupposto dell’indebito vantaggio che il P. mirava ad ottenere, non ha ritenuto di dover approfondire il tema della fondatezza o meno dell’accertamento cui la società si opponeva, ritenendolo irrilevante.

Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione per la assenza di vaiutazione delle argomentazioni della stessa Agenzia delle Entrate, già richiamate dalla difesa in sede di motivi di appello per sostenere la infondatezza della pretesa tributaria. Indica gli elementi probatori acquisiti agli atti che dimostrano chiaramente l’errore della pretesa fiscale e, quindi, l’errore della Corte che non li ha valutati in alcun modo. Si tratta di atti del 2007 quando, a processo penale in corso, la Milano Logistica aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate di decidere sull’accettazione o meno della proposta conciliativa del 2007, essendo nel frattempo restata sospesa la causa innanzi alla Commissione Tributaria; la conciliazione era quindi stata accolta e vi era stata sentenza di presa d’atto della CTP di Milano.

Richiama in particolare, allegandole al ricorso, la relazione fatta del direttore dell’Ufficio Territoriale di Milano (OMISSIS), S., che attestava la fondatezza della posizione di Milano Logistica nonchè la relazione della commissione istituita ad hoc dalla direzione regionale Lombardia che raggiungeva la conclusione dell’opportunità di omologare la proposta di conciliazione sottoscritta il L. 6 settembre 2005 perchè più favorevole per l’Agenzia.

L’esito della vantazione di tali atti era che la Agenzia delle Entrate aveva effettuato un accertamento erroneo in quanto il metodo contabile utilizzato da Milano Logistica per il 1999 era corretto e, quindi, qualsiasi ipotesi di conciliazione era conveniente per l’Amministrazione che avrebbe ricevuto più del dovuto.

Oltre a non tenere conto di tali atti, la Corte aveva ritenuto che nessuno del responsabili della Agenzia delle Entrate avesse sino allora contestato la fondatezza dell’accertamento nonostante che dalle dichiarazioni dei dipendenti della Agenzia sentiti in corso di processo fosse emerso il contrario.

Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione per essere stato ritenuto provato l’accordo corruttivo tra Be. e P. e per essere stata esclusa la ricorrenza di un caso di concussione.

La Corte non aveva considerato che i rilievi fiscali erano infondati, ma che al P. era stato prospettato il contrario, rappresentandogli che non vi fossero alternative rispetto al versare i soldi richiesti dai funzionari. Lo stesso Be., quindi, non aveva agito nell’interesse della propria cliente ma quale consulente infedele in associazione con i funzionari della Agenzia delle Entrate.

Rispetto agli argomenti sviluppati dalla difesa, la Corte non aveva motivato le ragioni per le quali il rifiuto di annullamento almeno parziale dell’atto in autotutela non dovesse essere riconosciuto quale forma di indebita pressione psicologica nei confronti del privato, così come le false informazioni veicolate dal consulente Be. al P..

La Corte non aveva rilevato che il dialogo tra P. e Be., nel corso del quale quest’ultimo riferiva dell’accordo corruttivo per la prima volta, era del 14 settembre 2005; tale circostanza quindi escludeva che vi potesse essere stato un accordo tra i due sin dalla primavera.

Tutti tali errori comportavano l’erronea configurazione del reato quale corruzione anzichè, più correttamente, quale concussione.

Con quarto motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione per essere stata ritenuta l’ipotesi di corruzione impropria anzichè di corruzione propria.

Rileva che la Corte ha deciso prescindendo dalla valutazione di carattere vantaggioso o svantaggioso per la Amministrazione della ipotesi conciliativa, ritenendo di valorizzare non l’atto in sè ma l’atteggiamento soggettivo dei funzionari. Tale scelta è erronea in quanto non rileva quanto ipotizzato dagli amministratori bensì la concretezza dell’atto e, come detto, l’Agenzia delle Entrate nel 2007 ha ritenuto la contestazione della Milano Logistica fondata. Quindi l’atto che si assume irregolare sarebbe stato comunque adottato, in quanto era idoneo alla miglior soddisfazione del pubblico interesse;

la circostanza è dimostrata anche dal fatto che l’Agenzia delle Entrate, pur costituitasi parte civile, limita la richiesta di risarcimento del danno al solo danno non patrimoniale.

Ricorrerebbe quindi una ipotesi di corruzione impropria susseguente con conseguente non punibilità del P..

Con quarto motivo deduce l’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 319 bis c.p., in quanto la conciliazione giudiziale non può essere ritenuta un contratto in assenza di deliberazione da parte della Commissione Tributaria Provinciale. Nè l’aggravante, all’epoca, poteva essere riferita ad accordi inerenti il pagamento e rimborso di tributi perchè solo con il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, è stato inserito nella norma penale il riferimento a tale tipologia di accordi.

Con sesto motivo deduce la carenza di motivazione in tema di giudizio di bilanciamento delle circostanze ai sensi dell’art. 69 c.p..

Con il settimo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili, essendo omessa ogni valutazione sia sul fatto generatore del danno che sull’efficienza causale ed il contributo del comportamento di ciascuno dei corresponsabili.

2^ RICORSO. Con tre motivi svolge ulteriori argomenti sui temi già presenti nel primo ricorso in tema di configurabilità della concussione nel caso di specie, nell’essere configurabile, tutt’al più, una corruzione impropria susseguente, in tema di vizio di motivazione in punto di comparazione di circostanze.

RICORSO MILANO LOGISTICA. il primo motivo è identico al terzo motivo del ricorso P. in ordine alla configurazione del fatto quale corruzione anzichè concussione.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione laddove in sentenza si afferma che la Milano Logistica aveva tratto un rilevante profitto dal fatto illecito commesso, in ipotesi, nel suo interesse.

Rileva come tale circostanza sia fondamentale in quanto la condanna è stata disposta per la ipotesi di cui al D.Lgs. 231 del 2001, art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 231 2001, art. 25, mentre, senza prova del rilevante profitto, è applicabile la sanzione minore del comma precedente e non è applicabile la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; inoltre ricorre l’ipotesi attenuata di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo.

Con ampia argomentazione osserva che entrambe le sentenze di merito non hanno inteso definire il possibile profitto derivante dalla conclusione di una conciliazione anzichè dall’esito con sentenza di merito del contenzioso tributario; hanno definito il profitto quale meramente potenziale e, del resto, la Corte d’Appello ha espressamente ritenuto inutile approfondire il merito della pretesa tributaria, affermandone la superfluità e la irrilevanza, così testualmente escludendo di aver accertato se vi sia stato o meno tale profitto di rilevante entità. Peraltro la Corte utilizza, ai fini di una generica affermazione di infondatezza della pretesa tributaria, elementi indiretti disattendendo invece le prove acquisite in dibattimento, in particolare la relazione del dr S. e la relazione della apposita commissione dell’Agenzia delle Entrate nonchè la sentenza di omologa della conciliazione emessa dalla Commissione Tributaria provinciale il 10 dicembre 2007, fatti questi ultimi neanche considerati in sentenza.

Con terzo motivo contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove non tiene conto della rilevante circostanza che la avvenuta conciliazione della lite pendente con la relativa omologa da parte della Commissione Tributaria Provinciale con sentenza del 12 dicembre 2007 dimostra la sostanziale legittimità dell’atto e la assenza di profitto illecito. Svolgendo ampie argomentazioni, la società ricorrente osserva come le due distinte relazioni già citate nei motivi di P. dimostrassero la correttezza del proprio metodo contabile e la assenza di irregolarità fiscali. La sentenza di omologa da parte della Commissione Tributaria verificava I’ accordo sostanziale che era ben più favorevole all’Agenzia delle Entrate. Erroneamente la sentenza motiva nel senso della irrilevanza di tali eventi in quanto successivi alla condotta in contestazione, senza rispondere sul punto dell’esser stato l’atto il più conveniente possibile per la amministrazione, non effettuando alcuna valutazione degli elementi probatori (allegati al ricorso per la verifica da parte di questa Corte).

Con quarto motivo deduce il vizio di motivazione non avendo la Corte di Appello valutato l’effetto, ai fini della responsabilità dell’ente, del carattere meramente putativo dell’interesse perseguito dal P.. Con ampia argomentazione osserva che la responsabilità dell’ente è configurabile solo quando il reato sia stato commesso nel suo interesse o comunque a suo vantaggio ma che il concetto di interesse debba essere reale e non riferibile ad un interesse meramente putativo, com’è avvenuto nel caso di specie in cui P., in ipotesi, agiva perseguendo una utilità in realtà insussistente perchè era giuridicamente fondata la richiesta della società che sosteneva che non vi era alcun obbligo tributario.

La motivazione della Cotte di Appello non affrontava questo tema sottopostole dalla difesa,affermando apoditticamente la irrilevanza della mera putatività dell’interesse perseguito.

Con quinto motivo deduce la violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 14, nonchè il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione interdittiva ed alla assenza di adeguata risposta alla richiesta di limitarne l’operatività ai rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.

Con sesto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della confisca per equivalente in Euro 150.000, ritenuta erroneamente corrispondere al prezzo del reato; la motivazione è generica nel ritenere che tale sia la cifra concordata per la corruzione, utilizzando a tale fine in modo erroneo le dichiarazioni di L. il quale, invece, a specifica domanda del pubblico ministero in sede di dibattimento, ebbe a rispondere che non si aspettava altro denaro oltre i Euro 50.000 corrisposti.

Il difensore di P. e Milano Logistica ha depositato motivi aggiunti consistenti in un parere pro veritate di un esperto per attestare la totale infondatezza della pretesa tributaria.
Motivi della decisione

I ricorsi degli imputati sono infondati; il solo ricorso della Milano Logistica è fondato limitatamente al motivo in ordine alla sussistenza della ipotesi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25, comma 3.

Ricorso D.N..

Con il primo motivo il ricorrente deduce sia la carenza di motivazione che la presenza di manifesta illogicità.

Va quindi esaminato sia il profilo della adeguatezza complessiva della motivazione in relazione alla doglianza che non sarebbero stati valutati vari elementi di prova significativi e sia la presenza di eventuali profili di illogicità.

Sopra sono state riportate le specifiche circostanze che la difesa ritiene esser state non valutate o valutate in modo insufficiente.

Invero, il complesso della motivazione della sentenza di appello offre adeguata risposta nella ricostruzione della vicenda e parte degli elementi citati dalla difesa sono di evidente inconsistenza.

– Le dichiarazioni dei correi L. e B. che scagionano il D.N., pur se utilizzabili quale prova a seguito delle diverse opzioni processuali, restano sostanzialmente poco affidabili e, quindi, correttamente non ritenute elemento di smentita del restante materiale probatorio laddove, in termini assai sintetici, affermano la complessiva regolarità della attività svolta dal D.N..

– Per le argomentazioni chiaramente svolte nella sentenza impugnata, poco importano, per quel che riguarda la posizione del ricorrente, le prove che dimostrerebbero che in realtà la modalità di assolvimento degli obblighi tributari di Milano Logistica fosse corretta; quel che rileva, e la Corte lo chiarisce ampiamente, è come il ricorrente operasse sulla base del presupposto contrario in quanto nel dato periodo l’Agenzia delle Entrate sosteneva il proprio atto di accertamento, tanto da avere rigettato la richiesta di annullamento in autotutela.

– Che il ricorrente spesso dimenticasse oggetti in occasioni diverse da quelle in esame poco rilevava nel caso concreto atteso che, comunque, il L. confermava che intendeva, nell’occasione, consegnargli il "regalo" di Euro 20.000. – L’intercettazione 12 settembre 2005 è stata ampiamente e congruamente interpretata dai giudici di merito.

– L’inserimento dei dati della conciliazione nel sistema informatico prima del 12 settembre 2005 non muta i termini della questione atteso il più ampio periodo di tempo in cui, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, erano state predisposte le condizioni per l’accordo corruttivo.

In conclusione, nè può essere affermata la inadeguatezza della motivazione, nè emerge alcuna contraddizione o manifesta illogicità.

Il secondo motivo è parimenti infondato, in quanto basato su una erronea valutazione in diritto in ordine alla questione della configurabìlita della corruzione propria in ipotesi di esercizio di attività discrezionale.

Il ricorrente contesta innanzitutto il mancato approfondimento da parte della sentenza impugnata del tema della correttezza o meno della pretesa dell’amministrazione nei confronti della Milano Logistica per affermare come quest’ultima avesse correttamente assolto i propri obblighi tributari e, pertanto, fosse erroneo l’accertamento della Agenzia delle Entrate.

La questione della fondatezza della posizione della società privata verrà meglio affrontata oltre in riferimento a diversi motivi di ricorso; non è invece rilevante per quanto riguarda la decisione nei confronti del D.N. per il quale, al fine di riconoscimento della responsabilità penale, la Corte ha affermato correttamente come sia rilevante il dato, indiscusso alla stregua della materiale probatorio raccolto, della propria "messa a disposizione" per il perseguimento dell’interesse del privato in cambio di denaro.

Innanzitutto, quindi, la Corte ha ben chiarito che non interessa la corretta individuazione degli obblighi tributari, ma conta il fatto che nel dato periodo la Agenzia delle Entrate riteneva fondato il proprio accertamento ed agiva conseguentemente; per questo aveva rigettato la richiesta di autotutela e insisteva sulle proprie posizioni in sede contenziosa. In questo contesto il D.N. aveva ottenuto una promessa di retribuzione per far adottare, invece, una scelta più favorevole alla Milano Logistica rispetto a quella perseguita sino al settembre 2005.

Inoltre, nell’affrontare il più particolare tema di come possa Individuarsi l’atto contrario ai doveri di ufficio in presenza di una attività discrezionale, in ricorso viene affermato un presupposto del tutto erroneo; si legge "il vantaggio per il privato ed il danno per la Pubblica Amministrazione sono quindi elementi essenziali del reato di corruzione propria per atto contrario ai doveri di ufficio nell’ipotesi in cui l’atto posto in essere dal Pubblico Ufficiale sia l’espressione di un potere discrezionale che, in quanto tale, conferisce al proprio titolare un ampio margine di operatività". Pur se nel caso di specie nel capo di imputazione si è dato rilievo, ai fini della determinazione del profitto del reato, al presumibile vantaggio economico, non è affatto vero che il maggior vantaggio economico per la Pubblica Amministrazione corrisponda al miglior perseguimento dei fini pubblici. Nel caso della Agenzia delle Entrate, l’obbligo di rispetto dei principi di legalità e capacità contributiva impone di individuare il giusto vantaggio economico (la tassazione corretta secondo legge) per l’Erario e non di massimizzare gli introiti contro la legge e ad ingiusto svantaggio del privato.

Va invece rammentato che, secondo la stessa giurisprudenza che il ricorso genericamente cita per fondare la propria erronea tesi, il tema della distinzione tra corruzione propria e impropria in ipotesi di attività discrezionale risiede nell’essere l’atto compiuto con riferimento all’ari, al quando, al quid e al quomodo, il medesimo atto che sarebbe stato compiuto senza la dazione da parte del privato.

Nel caso di specie, la Corte, come detto, argomenta in modo più che adeguato nel senso che il ricorrente si era impegnato, in esecuzione dell’accordo corruttivo, a fare adottare da parte della propria Amministrazione un provvedimento diverso da quello che sarebbe stato altrimenti adottato (accettare la conciliazione anzichè procedere nel giudizio). Ed il D.N. ha tenuto tale comportamento nella convinzione di favorire il privato,violando i propri doveri di ufficio.

E’ quindi infondata la la richiesta di qualificare il reato contestato quale corruzione impropria ai sensi dell’art. 318 c.p. nella vecchia formulazione.

Potrebbe valutarsi, alla stregua della nuova normativa introdotta dalla L. n. 190 del 2012, il tema dell’essere la condotta ascritta tuttora rientrante nella ipotesi di corruzione propria di cui all’art. 319 c.p., o nel reato di cui all’art. 318 c.p., come riformato.

Difatti, mentre l’art. 319 c.p., fa stretto riferimento al singolo atto contrario ai doveri d’ufficio, l’art. 318 c.p., vigente sanziona la "messa a disposizione" del proprio ufficio. E, nel caso di specie, potrebbe apparire non chiaro il confine tra le due condotte.

Ma, essendo pacifica la assoluta continuità normativa nella sanzionabilità del comportamento per il quale si procede, l’essere lo stesso corrispondente alla ipotesi di cui all’art. 319 c.p., o a quella di cui all’art. 318 c.p., novellato è del tutto irrilevante atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all’art. 319 c.p., vigente al momento della commissione il fatto.

Il terzo motivo è manifestamente infondato poichè, nell’affermare la illogicità della motivazione che nega la applicabilità delle attenuanti generiche, non affronta il complesso delle argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte di Appello ma si limita a contestare l’affermazione che la incensuratezza sia una condizione "normale" per il pubblico ufficiale. E’ palese che, anche a ritenere erronea tale valutazione, nessun effetto potrebbe avere sul complesso della motivazione che utilizza vari altri argomenti, non contestati, per negare l’applicabilità delle predette attenuanti.

Ricorsi P..

La premessa per la decisione dei primi quattro motivi del primo dei ricorsi presentati nell’interesse di P. è la valutazione della fondatezza della richiesta della Agenzia delle Entrate ovvero la correttezza del modo in cui la Milano Logistica aveva assolto ai propri obblighi tributari.

I giudici di merito hanno ritenuto sostanzialmente irrilevante l’approfondimento di tale questione sul presupposto che la posizione dell’Agenzia delle Entrate quanto alla pratica di Milano Logistica era stata, almeno sino al settembre 2005, nel senso che la corretta attività dell’ufficio era quella di sostenere l’atto di accertamento formulato sulla scorta delle verifiche della Guardia di Finanza.

Risulta, invero, dalla documentazione presentata in corso di processo ed allegata al ricorso nel rispetto della regola di "autosufficienza" che:

– il processo tributario era rimasto sospeso, perchè, pendente la richiesta di definizione in via transattiva, erano intervenuti gli arresti per corruzione dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, e quindi le parti erano restate inattive.

– Nel 2007 la società Milano Logistica aveva sollecitato la decisione della Agenzia delle Entrate quanto alla proposta di conciliazione presentata nel settembre 2005. – Ai fini della propria decisione, la Agenzia delle Entrate disponeva ulteriore istruttoria e quindi:

– una relazione del 21 giugno 2007 del direttore ( S.) dell’ufficio di Milano (OMISSIS), diretta al capo settore accertamento, riteneva con ampia motivazione la regolarità del comportamento contabile e fiscale della Milano Logistica tanto che l’accertamento in questione "avrebbe dovuto (potuto) essere annullato in autotutela" e quindi "qualunque conciliazione chiusa con il riconoscimento di un debito di imposta verso l’erario, quale che ne sia la misura, assicura a quest’ultimo un vantaggio economico non spettante". – Con un verbale 20 giugno 2007 cui partecipavano, tra gli altri, un dirigente "di vertice", il capo settore accertamento ed il capo ufficio contenzioso parimenti si riconosceva l’errore commesso dalla Agenzia delle Entrate e la correttezza di Milano Logistica nell’assolvimento degli obblighi tributari "Tuttavia, in presenza di sentenze della Commissione Tributaria relative agli esercizi precedenti favorevoli all’Ufficio, tenuto conto dell’errore materiale nella determinazione dell’ammontare della rettifica, ritenuto che il centro logistico non è stato realizzato la conciliazione giudiziale già concordata tra l’ufficio ed il contribuente, in relazione alla quale risultano già versati i corrispondenti importi, può ritenersi sicuramente soddisfacente per la tutela degli interessi erariali". – Le valutazoni tecniche effettuate in tali relazione e verbale di riunione corrispondono sostanzialmente alle deduzioni tecniche presentate dalla difesa di P. e Milano Logistica quali motivi aggiunti.

Tali elementi che dimostravano con certezza come, successivamente al settembre 2005, la Agenzia delle Entrate accertava che la propria pretesa nei confronti di Milano Logistica era ingiustificata (accertamento cui, però, anzichè conseguire l’annullamento dell’atto impositivo seguiva l’accettazione di una proposta transattiva che di fatto riconosceva all’Erario somme non dovute) effettivamente non sono stati valutati dai giudici di merito che, come già detto, non ritenevano la questione significativa ai fini della decisione di competenza.

I giudici di merito, si ribadisce, con motivazione congrua ed immune da vizi evidenti, hanno rilevato che la Agenzia delle Entrate sino al settembre 2005 operava sul presupposto che la corretta scelta amministrativa fosse quella di portare avanti l’impostazione dei precedenti anni fiscali, confortata da decisioni positive per l’agenzia della commissione tributaria competente.

Del resto, l’iniziale atto di accertamento fiscale sulla scorta della verifica della GdF era stato adottato proprio perchè l’Agenzia delle Entrate riteneva sussistere il maggior obbligo fiscale della Milano Logistica; nè la stessa difesa sembra dubitare della "buona fede" di tale iniziale accertamento fiscale.

L’intervento dei soggetti poi accusati di corruzione è avvenuto solo dopo l’emissione di tale atto di accertamento e dopo il rigetto della richiesta di annullamento in autotutela, atti alla cui emissione non avevano partecipato, per trovare modo di ridurne le conseguenze negative per il privato.

Ulteriore conferma che, nel 2005, l’Agenzia delle Entrate sosteneva la fondatezza delle proprie richieste risulta proprio dalla ritenuta necessità, nel 2007, di una nuova istruttoria che non era neanche finalizzata a verificare l’"an" della pretesa tributaria ma soltanto la convenienza della accettazione del minor pagamento proposto con la transazione. Solo in questa momento, melius re perpensa da parte di chi ebbe a svolgere l’istruttoria, l’Ente giungeva alla conclusione della infondatezza dell’accertamento fiscale (pur preferendo aderire alla conciliazione e ricevere le somme altrimenti non dovute).

Passando quindi alla vantazione dei motivi di ricorso:

il primo motivo deduce che, in ragione della accertata infondatezza della pretesa tributaria, verrebbe a mancare l’indebito vantaggio che, secondo la contestazione specifica, rappresenterebbe elemento fondamentale della fattispecie concreta.

Tale motivo è infondato per due ragioni.

Innanzitutto l’accertamento dell’effettivo vantaggio economico non ha effetto sulla qualificazione della condotta: come sopra già detto, la corruzione si realizza con l’impegno, dietro retribuzione, al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio per conto del privato. Non è richiesto, invece, che il corruttore consegua una effettiva utilità.

Poi, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, l’accertamento ex post dell’errore dell’Amministrazione nella sua pretesa tributaria non smentisce affatto la condotta come ricostruita dai giudici di merito.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’ampia argomentazione del ricorso riguarda pressochè integralmente il tema della mancata valutazione da parte della Corte di Appello dei documenti (le due relazioni citate, la sentenza con la quale la Commissione Tributaria prendeva atto della conciliazione) a fondamento della erroneità della pretesa tributaria ma, si ripete, la vicenda in oggetto non è toccata dalla successiva (ri)valutazione: la conciliazione del settembre 2005 doveva essere accettata dall’Agenzia delle Entrate solo in ragione dell’accordo corruttivo, modificando quindi la scelta iniziale che era nel senso di sostenere la fondatezza del proprio accertamento e non accettare una conciliazione per una somma ritenuta troppo bassa.

Peraltro, oltre a questa erronea premessa, larga parte degli argomenti svolti consistono nel ripercorrere analiticamente il materiale probatorio raccolto proponendo una diversa lettura, con osservazioni continue su ciò che la Corte avrebbe dovuto desumere da tali elementi probatori. Si tratta, quindi, di un motivo di merito inammissibile in questa sede.

Va solo osservato che nella parte finale del motivo di ricorso si sostiene che "la maggior parte dei funzionati dell’Agenzia delle Entrate aveva già all’epoca dei fatti maturato – e in vari casi palesato – coscienza dell’Infondatezza dell’originaria pretesa fiscale, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dalla Corte d’Appello" e l’esistenza di tali prove potrebbe effettivamente incidere negativamente sulla logicità della ricostruzione complessiva.

Ma la difesa si limita a riportare scarni elementi che non valgono affatto a dimostrare errori logici della ricostruzione della vicenda per contrasto con atti del processo: infatti, vengono estrapolate poche frasi da alcune delle deposizioni, del tutto avulse dal contesto complessivo delle deposizioni stesse che non valgono a smentire la ricostruzione della Corte di Appello.

Con il quarto motivo vengono riproposti gli stessi argomenti per affermare stavolta che in concreto si sarebbe realizzata non la corruzione propria bensì la corruzione impropria.

Ma, innanzitutto, il motivo ripropone le stesse questioni già sopra superate, proponendo una nuova vantazione delle prove che esula dal giudizio di legittimità, ed afferma che "è infatti dimostrato, per le ragioni di cui sopra, che l’atto "sarebbe stato comunque adottato con il medesimo contenuto e le stesse modalità anche Indipendentemente dalla indebita retribuzione". Ma non è affatto vero che dal testo della sentenza (o dagli atti allegati al ricorso) risulti dimostrato che l’Agenzia delle Entrate nel 2005 avrebbe comunque accolto la proposta conciliativa. Anzi, si è letto di come prima della definizione dell’accordo corruttivo era stata ritenuta la impossibilità di accogliere una proposta transattiva per la somma ipotizzata.

Con il quinto motivo la difesa intende sostenere che non ricorre nel caso di specie la aggravante dell’esser stata la corruzione finalizzata alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione. Si sostiene, infatti, che il "verbale di conciliazione", non avrebbe valore di contratto.

Va innanzitutto premesso che, laddove l’art. 319 bis c.p., prevede l’aumento di pena nel caso in cui la corruzione abbia ad oggetto "la stipulazione di contratti", intende dare rilievo a casi nei quali la corruzione propria dia luogo a impegni stabili dell’Amministrazione rispetto ai quali non possa più intervenire con atto autoritativo in autotutela.

Il testo della norma non consente di porre alcun limite al tipo di contratto la cui conclusione integri l’aggravante, per cui non interessa altro che valutare se la conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, sia un accordo negoziale o ci si trovi, invece, in presenza di un atto autoritativo della Amministrazione che ridetermina l’obbligo tributario cui si aggiunge, in rapporto non paritario, il consenso del contribuente.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che si sia in presenza di un accordo negoziale, chiaramente inquadrabile nell’ambito della transazione, com’è evidente dalla forma di proposizione e dalla assenza di limiti all’accordo che possono raggiungere il privato e l’Amministrazione, non operando nè il limite di indisponibilità della obbligazione tributaria nè residuando alcuna forma di controllo sostanziale da parte della Commissione Tributaria che, ricorrendo le condizioni di legge, può solo dare atto, in via notarile, dell’avvenuto accordo: "Questa Corte, infatti, ha chiaramente espresso il principio (nelle Sentenze nn. 8455 del 2005 e 12314 del 2001) secondo cui la conciliazione giudiziale, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, attiene all’esercizio di poteri dispositivi delle parti, "onde nella fattispecie a formazione progressiva prevista dalla citata norma va escluso che taluni atti negoziali (nella specie: la proposta di conciliazione) siano esenti dai requisiti propri del negozio alla cui formazione sono preordinati.

La conciliazione in materia tributaria è, dunque, concepita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 5, come una "forma di composizione convenzionale della lite nella sede del processo, che postula la formale contestazione della pretesa erariale nel confronti dell’Amministrazione e l’instaurazione del rapporto processuale con l’organo giudicante mediante deposito del ricorso notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la cui mancanza determina la inefficacia della conciliazione medesima".

Tale soluzione, peraltro, ha ricevuto anche il conforto della Corte costituzionale, chiamata a occuparsi del ruolo del giudice e dei limiti del suo controllo nella conciliazione.

2.1.2. La verifica di legalità dell’accordo conciliativo da parte del giudice è, secondo la Corte costituzionale, meramente estrinseco, ma ciò proprio in ragione della riconosciuta sua natura negoziale……

Una volta che l’accordo abbia avuto luogo, il giudice si troverà di fronte ad un assetto negoziale paritariamente formato e avente natura novativa rispetto alle pretese originarie di ciascuna. Rispetto ai quali non può neanche intervenire "Sez. 5, Sentenza n. 21325 del 03/10/2006, Rv. 593253".

L’aggravante in questione è quindi certamente integrata laddove la corruzione sia finalizzata a raggiungere un accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria, nel caso di specie nella forma della conciliazione in fase di contenzioso tributario.

Il sesto motivo è inammissibile perchè, con motivi generici e comunque di merito (la valutazione della condotta del P.), contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Anche il settimo motivo, vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili, risulta manifestamente infondato. Al di là della genericità delle argomentazioni, pur apparentemente ampie, la conclusione cui giunge la difesa appare collegata alla affermazione che "Ebbene, nella prospettata vicenda i giudici di merito, pur se sollecitati in tal senso e in possesso di tutti gli elementi istruttori per procedere ad una vantazione integrale e ripartita del quantum, hanno omesso ogni valutazione sia sul fatto generatore del danno che sull’efficienza causale e contributiva del comportamento di ciascuno dei corresponsabili". Correttamente, invece, la Corte di Appello non ha valutato il "quantum" di responsabilità individuale ed il corrispondente obbligo risarcitorio atteso che si rientra nell’ambito di applicazione del generale principio della solidarietà passiva nelle obbligazioni.

Ricorso Milano Logistica s.p.a..

Il ricorso della Milano Logistica è in parte fondato.

Il primo motivo, corrispondente al terzo del ricorso di P., è infondato per le stesse ragioni.

Con il quarto motivo, si contesta la sentenza impugnata "laddove si ammette implicitamente la possibilità di ascrivere all’ente la condotta serbata dall’agente nella erronea convinzione di agire nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo". Sembra, quindi, che si voglia affermare una regola per la quale in tanto l’ente possa essere responsabile per una condotta delittuosa commessa nel suo interesse in quanto tale condotta sia riuscita ad ottenere un risultato positivo; la responsabilità, per converso, andrebbe esclusa laddove la condotta delittuosa non riesca ad andare a buon fine portando un vantaggio concreto per l’ente. Si tratta, invero, di una conclusione assolutamente contraria alla norma che prevede la responsabilità in ogni caso per il delitto commesso nell’interesse dell’ente, che questo abbia o non abbia portato un risultato positivo.

Quindi, poichè la Corte ha dimostrato che il P. in tanto partecipava all’accordo corruttivo in quanto intendeva ottenere una condizione più vantaggiosa per la Milano Logistica, ha dimostrato in modo adeguato la premessa necessaria per dichiarare la responsabilità dell’ente.

Il sesto motivo, con il quale si contesta la mancata riduzione della confisca per equivalente da Euro 150.000 a Euro 50.000 è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata con motivazione complessivamente adeguata ricostruisce in base a vari elementi l’entità totale della somma promessa quale retribuzione ai pubblici ufficiali, rispetto alla quale quella sequestrata era una prima rata. Il motivo di ricorso non individua una complessiva carenza di motivazione nè specifici vizi logici ma ripercorre il complesso degli elementi probatori utilizzati ed utilizzabili chiedendo una piena rivalutazione ed autonoma decisione da parte di questa Corte, anche in questo caso chiedendo l’esercizio di poteri non consentiti al giudice di legittimità.

Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo che possono essere valutati congiuntamente. Effettivamente non ricorre la condizione di aver la società conseguito, in concreto o potenzialmente, un profitto di rilevante entità in conseguenza della condotta corruttiva.

La contestazione formale nei confronti della Milano Logistica, ("l’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25") fa riferimento "all’ottenimento di una consistente riduzione delle violazioni fiscali con conseguente vantaggio patrimoniale per l’azienda".

La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, ritiene che:

– "non ricorre alcuna delle condizioni legittimanti l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 1" essendo escluso che "il danno patrimoniale cagionato sia stato "di particolare tenuità":

– correttamente stata applicata anche la sanzione interdirti va in quanto ricorre "il presupposto del profitto di rilevante entità previsto dall’art. 13, comma 1, L. cit.": consistente nel "rilevante risparmio conseguito grazie alla conciliazione, a fronte di quanto dovuto in caso di esito sfavorevole del contenzioso tributario".

La documentazione versata in atti già sopra esaminata, proveniente da competenti organi tecnici della Agenzia delle Entrate, con esplicita valutazione giuridica dimostra invece che non vi è stato un profitto in quanto l’accertamento fiscale era erroneo. La scelta della conciliazione è, anzi, risultata più conveniente per l’Amministrazione.

Fermo restante quanto già detto in ordine alla diversa situazione al momento dell’accordo corruttivo, non è nè giustificata la affermazione dell’esservi stato un profitto di rilevante entità, misurato in base alla differenza tra quanto pagato a seguito dell’accordo transattivo e l’originaria richiesta della Agenzia delle Entrate, nè giustificata l’esclusione della condizione di "il danno patrimoniale è di particolare tenuità".

Non rileva neanche la possibilità di una diversa valutazione da parte del giudice penale; la documentazione allegata dimostra che l’accordo transattivo, quanto alla accettazione della proposta da parte della Agenzia delle Entrate, non è il frutto dell’accordo corruttivo del 2005 ma di una autonoma decisione dell’Ente che, nel 2007, ha rivalutato la proposta della Milano Logistica, senza più il condizionamento da parte dei funzionari corrotti, ed ha autonomamente, come detto, raggiunto la conclusione della maggior convenienza di tale accordo per l’Erario (addirittura, a quanto si legge, senza rispettare, in danno del contribuente, i principi di legalità e di capacità contributiva che devono caratterizzare l’azione dell’Amministrazione Finanziaria). Quindi, anche laddove il giudice penale dovesse valutare autonomamente la correttezza o meno dell’iniziale accertamento tributario, non potrebbe configurarsi una diversa misura del danno patrimoniale avendo l’Agenzia delle Entrate autonomamente definito il rapporto tributario ritenendo soddisfacente la somma corrisposta.

Su queste premesse si impone l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento al solo profilo della determinazione della pena e della misura interdirti va:

– la sanzione pecuniaria è stata determinata in relazione all’art. 25, comma 3, ("… 319, aggravato ai sensi dell’art. 319 bis, quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità").

Non ricorrendo però tale condizione di rilevante profitto, la sanzione deve essere determinata in base al comma 2, del medesimo articolo che prevede una pena edittale inferiore sia nel minimo che nel massimo.

– Ricorre l’ipotesi di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), in quanto "il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità" essendo infine risultata infondata la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di pagamento superiore alla somma effettivamente corrisposta. Ne consegue:

– l’obbligatoria riduzione della sanzione ai sensi del medesimo art. 12, comma 1. – La esclusione della sanzione interdittiva in quanto ricorre l’ipotesi di cui all’art. 13, u.c. (le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall’art. 12, comma 1).

Il giudice di rinvio, tenuto conto di quanto sopra, ferma restante la condanna dell’ente, procederà a nuova determinazione della pena applicando quella prevista dall’art. 25, comma 2, con le ulteriori conseguenze, sia quanto alla pena pecuniaria che alla pena detentiva, di cui ai citati artt. 12 e 13.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti della Milano Logistica spa limitatamente alla determinazione delle pene pecuniaria ed interdittiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso della predetta società.

Rigetta i ricorsi del D.N. e del P. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *