Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 25-02-2013, n. 9078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.H. propone ricorsola mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, sezione penale minorenni, del 16 novembre 2010 che confermava la sentenza di condanna del 10 maggio 2010 del Tribunale per i Minorenni di Torino per i reati di spaccio di stupefacente, lesioni, danneggiamento ed altro. Con primo motivo deduce la violazione di norme processuali per essere stato utilizzato ai fini di prova il verbale di accompagnamento a seguito di arresto in flagranza del (OMISSIS), che la Corte indica quale atto per il quale vi era stato assenso all’acquisizione al fascicolo del dibattimento, perchè il consenso prestato in udienza era riferito alla diversa nota della Questura di Torino del 22 gennaio 2006. Con secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità basata sul citato atto del (OMISSIS), non utilizzabile.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, pur se il verbale del (OMISSIS) non appare tra gli atti per i quali vi era stato accordo ai fini della lettura, la prova della cessione di droga, come si legge nella sentenza, non è stata desunta da tale verbale bensì dalle dichiarazioni dell’acquirente, F.A..

Pertanto le questioni poste con entrambi i motivi sono del tutto irrilevanti ai fini della prova della responsabilità penale.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013

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