Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 25-02-2013, n. 9077 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 23 settembre 2010 il gup presso il Tribunale di Pesaro in sede di giudizio abbreviato condannava C.D. per la detenzione di grammi 44 di hashish rinvenuti mentre era alla guida della propria auto, nonchè per la detenzione di altri 53 g della medesima sostanza presso il domicilio e per la detenzione di 105 semi di canapa indiana, nonchè per il reato di guida senza patente. La pena per il reato di detenzione a fine di spaccio era determinata in un anno e quattro mesi di reclusione e Euro 2000 di multa ritenuta applicabile l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ritenendo che almeno parte della droga dovesse essere destinata alla vendita ma che comunque, trattandosi di un caso di piccolo spaccio svolto non con carattere professionale, potesse essere applicata la predetta attenuante.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ritenendo la violazione di legge quanto all’applicazione della predetta attenuante e comunque il vizio di motivazione essendo stato ritenuto applicabile il caso lieve in una ipotesi di netto superamento della soglia massima di quantità.

Il ricorso è infondato.

Va innanzitutto considerato che il provvedimento impugnato afferma che la certezza di destinazione allo spaccio della sostanza non può essere affermata per la complessiva quantità sequestrata ritenendo, sulla scorta degli elementi indicativi della tossicodipendenza del ricorrente, che una quota ragionevole della stessa sostanza fosse destinata ad uso personale, rilevando invece chiari indizi della destinazione ad uso di terzi per quella sostanza che, in quanto custodita nella autovettura, appariva più immediatamente destinata alla cessione a terzi. Questa valutazione ed altri elementi di fatto ritenuti sussistenti dalla sentenza non sono stati oggetto di specifica impugnazione.

Alla stregua dei fatti come accertati, quindi, appare corretta la valutazione di sussistenza della ipotesi attenuata con ragioni che non risultano smentite dalle diverse affermazioni del ricorso. La quantità di stupefacente, anche per il suo controvalore, tenuto conto della tipologia di sostanza, non risulta eccedere, per la parte ragionevolmente destinata alla cessione a terzi, i limiti del piccolo spaccio così come è immune da vizi logici la valutazione degli altri elementi di fatto quali convergenti verso l’ipotesi della condotta di piccolo spaccio fuori dalle condizioni di professionalità della attività di vendita.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013

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