T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 380

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 02/02/07 e depositato il 09/02/07 B.R. e L.S. hanno impugnato il provvedimento n. 51563 del 28/11/06 con cui il Comune di Monterotondo ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente nella realizzazione "al di sopra delle preesistente copertura a tetto…di un cordolo perimetrale in c.a. di ml. 30,00 circa, con altezza di mt. 0,40 circa con la soprastante installazione di una orditura in travi di legno e ferro, il tutto per una maggiore altezza di mt. 0,70 circa rispetto alla sopraccitata preesistente copertura".

Il Comune di Monterotondo, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 13/03/07 ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1233/07 del 15/03/07 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

B.R. e L.S. impugnano il provvedimento n. 51563 del 28/11/06 con cui il Comune di Monterotondo ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente nella realizzazione "al di sopra delle preesistente copertura a tetto…di un cordolo perimetrale in c.a. di ml. 30,00 circa, con altezza di mt. 0,40 circa con la soprastante installazione di una orditura in travi di legno e ferro, il tutto per una maggiore altezza di mt. 0,70 circa rispetto alla sopraccitata preesistente copertura".

A seguito dell’ordinanza in questione i ricorrenti hanno presentato, per le opere oggetto dell’ingiunzione demolitoria, istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01.

La richiesta di sanatoria è stata respinta dal Comune di Monterotondo con atto prot. n. 25421 del 19/06/07 rimasto inoppugnato.

A seguito del diniego di sanatoria il Comune di Monterotondo con provvedimento prot. n. 35584 del 07/09/07 ha nuovamente ingiunto la demolizione delle medesime opere già oggetto dell’ordinanza prot. n. 51563 del 28/11/06, impugnata nel presente giudizio.

L’ordinanza del 07/09/07 è stata impugnata con distinto ricorso davanti a questo Tribunale (proc. n. 10038/07 R.G.) e la relativa istanza cautelare è stata respinta.

Così ricostruita in fatto l’evoluzione procedimentale della vicenda oggetto di causa, il Tribunale rileva che l’ordinanza prot. n. 35584 del 07/09/07 ha integralmente sostituito il provvedimento prot. n. 51563 del 28/11/06, impugnato nel presente giudizio, così come ivi testualmente evidenziato (nel provvedimento del 07/09/07 è scritto: "ritenuto di dover riproporre l’ordinanza precedentemente emessa").

La sostanziale reiterazione con efficacia novativa dell’ordinanza del 28/11/06, operata dal provvedimento prot. n. 35584 del 07/09/07 in conseguenza della presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01, induce a ritenere che sia quest’ultimo l’atto effettivamente lesivo dell’interesse attuale dei ricorrenti al mantenimento dell’opera di cui si contesta l’abusività.

Nel deriva che l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 51563 del 28/11/06, impugnata nel presente giudizio, non arrecherebbe alcuna utilità all’interesse dei ricorrenti in ragione della perdurante vigenza ed efficacia della successiva ordinanza prot. n. 35584 del 07/09/07 che ha ordinato – per gli stessi motivi – la demolizione delle medesime opere oggetto del precedente provvedimento del 28/11/06.

L’assenza di un significativo vantaggio derivante dall’ipotetico annullamento dell’atto impugnato nel presente giudizio induce a ritenere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La peculiarità della controversia giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 9 dicembre 2010 e del 10 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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