Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 22-02-2013, n. 8733

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21/10/2011, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza con la quale, in data 04/04/2011, il Tribunale della medesima città aveva ritenuto H.X. colpevole del delitto di estorsione aggravata nei confronti di Z.Y..

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza ed illogicità della MOTIVAZIONE in quanto, a fronte di precise critiche che erano state mosse alla sentenza di primo grado, la sentenza della Corte di Appello "fornisce una motivazione assolutamente incomprensibile nella sua stesura nel senso che non ha, come si suoi dire, nè testa nè coda. A conferma di ciò dovrebbe essere sufficiente osservare che, quanto alla punteggiatura, che dovrebbe essere parte essenziale della scrittura, onde ben comprendere il contenuto della stessa ed i suoi vari nessi logici, in quasi quattro pagine di motivazione, a parte le virgole, vi sono 41 punto e virgole e neppure un solo punto femno". L’unico brano della motivazione che, ad avviso del ricorrente, sarebbe comprensibile è quello contenuto a metà pagina 3, ma il medesimo sarebbe "totalmente illogico poichè in netto contrasto con le risultanze processuali …".

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione non solo è comprensibile – sia sotto il profilo sintattico che semantico – ma è anche del tutto logica e congrua.

Il ricorrente stigmatizza il fatto che l’estensore della sentenza impugnata non ha utilizzato il punto ma il punto e virgola.

Ciò risponde a vero ma, nel caso di specie, il punto e virgola riveste la stessa funzione del punto tant’è che ogni periodo è scritto in un capoverso topograficamente separato da quello precedente che si conclude, appunto, con il punto e virgola: non è vero, quindi, che la sentenza sarebbe sintatticamente e semanticamente incomprensibile.

Il ricorrente, poi, sostiene che la sentenza sarebbe illogica e l’illogicità riguarderebbe il periodo scritto a metà pagina tre ("il collegamento con l’imputato …") e consisterebbe nel fatto che l’imputato non avrebbe potuto essere considerato colpevole perchè H.L., figlio dell’imputato, e X.H., lo avevano scagionato avendo ammesso di aver partecipato all’estorsione.

Ma, anche in tal caso è facile notare, non appena si legga tutta la sentenza, che la Corte non ha affatto negato che i suddetti H. L. e X.H. parteciparono all’estorsione: anzi, ha affermato esattamente il contrario. Ma ciò non significa che l’imputato non fosse anche lui colpevole perchè si trattò di un’azione portata a termine in più riprese da diverse persone.

Non è vero, quindi, che la motivazione sia illogica: la Corte, infatti, dopo avere illustrato i fatti dei quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile (pag. 1 – 2), passa ad esporre i motivi di gravame (pag. 2) ed infine spiega le ragioni per le quali riteneva di disattendere i motivi di gravame e, quindi, di confermare la decisione del primo giudice (pag. 3-4).

La decisione, è lineare, logica e del tutto aderente agli evidenziati elementi fattuali, sicchè il ricorso va ritenuto generico ed aspecifico e, quindi, inammissibile non consentendone a questa Corte neppure lo scrutinio in quanto la doglianza, a ben vedere, è tutta racchiusa nel brano che si è riportato integralmente nella presente parte narrativa.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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