T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 377

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

che i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 159 del 22/09/10 con cui il Comune di Fiano Romano ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Considerato, infatti, che nella gravata ordinanza di demolizione non sono compiutamente specificate la natura, le dimensioni, la consistenza ed il materiale di costruzione delle opere contestate essendo ivi, genericamente, indicata la "realizzazione di un piazzale per il deposito di mezzi pesanti per movimenti terra…, apposizione di n. 4 container da cantiere, realizzazione di un manufatto adibito a tettoia…oltre al deposito di diversi metri cubi di materiale inerte e all’apposizione di una costerna";

Considerato che, come fondatamente dedotto nella censura, l’omessa indicazione dei dati in questione vizia l’atto impugnato non consentendo di comprendere l’iter logicogiuridico sulla base del quale l’amministrazione ha qualificato la fattispecie ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla norma in esame per il caso d’inottemperanza alla prescrizione demolitoria;

Motivi della decisione

la fondatezza della censura in esame impone l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanisticoedilizia ad essa riconosciuti dalla normativa vigente;

Considerato che il Comune di Fiano Romano, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Comune di Fiano Romano a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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