T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che parte ricorrente impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato opposto dal Consolato Generale d’Italia in Lagos che lo ha motivato in relazione alla circostanza che "il passaporto – presentato dal ricorrente – n. A. è diverso da quello indicato nel Nulla Osta e quindi sussistono fondati dubbi circa la sua reale identità";

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato, in relazione alle dedotte censure di: 1) eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per omissione e difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere per mancato rilascio del visto di ingresso in presenza di tutti i requisiti di legge; 2) violazione di legge in relazione all’art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 3) violazione di legge in relazione all’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 6 bis del d.P.R. n. 334 del 2004; 4) violazione di legge in relazione all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;

Motivi della decisione

in ordine al dedotto difetto di istruttoria ed alla sussistenza in particolare in capo al ricorrente di tutti i requisiti indicati dall’art. 6 bis del d.P.R. n. 334 del 2004 ai fini del rilascio del visto di soggiorno per lavoro subordinato, l’Amministrazione, nella relazione sul ricorso ha rappresentato che anche nel caso in esame, come nella stragrande maggioranza dei soggetti muniti di Nulla Osta per lavoro subordinato, "il passaporto esibito differisce da quello indicato nel Nulla Osta SUI, sicchè la sede consolare non è in grado di accertare la reale identità del possessore giuridicamente legittimato al possesso del Nulla Osta"; ed ha pure rappresentato le enormi difficoltà di controllo delle identità dei richiedenti causate da un sistema anagrafico di stato civile non sufficientemente attendibile in Lagos, sicchè le due censure non appaiono per nulla condivisibili;

RILEVATO che il ricorrente, riguardo alla motivazione del provvedimento, si limita ad osservare che essa si presenta carente, in quanto semmai l’Amministrazione a fronte di comportamenti rilevanti penalmente, quale la ipotizzata sostituzione di persona, avrebbe dovuto procedere a segnalazione alla competente Autorità giudiziaria, stante l’obbligatorietà dell’azione penale, mentre l’interessato nulla oppone in ordine alle circostanze dello smarrimento del passaporto – che ha causato il raddoppiamento del titolo e la diversità rispetto a quello indicato nel Nulla Osta di lavoro – e si limita a produrre la denuncia di smarrimento presentata in data 17 marzo 2008 alla autorità lagosiane, sicchè anche il dedotto difetto di motivazione non appare sostenibile;

CONSIDERATO che anche la censura concernente il mancato preavviso di provvedimento negativo previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 come in essa inserito in virtù della legge 11 febbraio 2005, n. 15, non pare suscettibile di accoglimento, dal momento che per giurisprudenza formatasi a seguito della entrata in vigore della norma di modifica della legge sul procedimento amministrativo, (TAR Sardegna, Cagliari, sezione II, 31 agosto 2010, n. 2158) anche al preavviso di provvedimento negativo si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo dell’art. 21 octies il quale impedisce che possa essere annullato il provvedimento in cui sia mancata la comunicazione di avvio del procedimento quando l’Amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso;

CONSIDERATO che, pertanto, il ricorso non appare suscettibile di accoglimento;

RITENUTO che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente M.W. al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio a favore dell’Amministrazione degli Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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