Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12881 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo
V.M.P. e E.M.G. hanno riportato danni, la prima quale proprietaria e conducente dell’autovettura e la seconda come trasportata, a seguito di un incidente stradale occorso con l’autocarro di proprietà di T.S..
V.M.P. ha citato in giudizio per il risarcimento del danno T.S. che, riconosciuta la propria responsabilità esclusiva, ha chiamato in garanzia la compagnia assicuratrice M., ora D,che nel costituirsi ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che la polizza assicurativa invocata dal T. assicurava un’autovettura e non un’autocarro, deducendo la falsità del contrassegno e del certificato esibito.
Con separato giudizio E.M.G. ha citato in giudizio il T. e la M. per ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni.
Si costituiva la U. eccependo la carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che la polizza assicurativa invocata dal T. non assicurava l’autocarro.
Riuniti i giudizi, il Tribunale di Lecce ha accolto le domande proposte dalla V. e dalla E. nei confronti del T. ed ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della U..
Avverso detta sentenza ha proposto appello il T. limitatamente all’esclusione della garanzia assicurativa, e la V. e la E. nel costituirsi, hanno chiesto che la condanna al risarcimento del danno fosse posta a carico anche della U. quale debitore solidale.
La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 19-7-2006, a parziale modifica della decisione di primo grado, ha condannato la M. Assicurazione a risarcire i danni alla E. in solido con il T., confermando nel resto la sentenza impugnata.
Propone ricorso V.P. con tre motivi.
Resiste la U..Gli altri intimati non presentano difese.
La Corte invita il Consigliere relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., per omessa pronunzia sulla domanda di condanna dell’assicuratore in solido con il responsabile dell’incidente nonchè violazione o falsa applicazione della L. n. 69 del 1990, artt. 18, 22 e 23, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Viene formulato il seguente quesito di diritto – se costituisca violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 277 c.p.c., l’aver deciso il giudizio omettendo di pronunciare sulla domanda della sig.ra V. di condanna in solido del T. e della M. al risarcimento dei danni in suo favore così come definita dopo l’estensione operata all’udienza di precisazione delle conclusioni e se ciò abbia determinato la non applicazione della L. n. 69 del 1990, artt. 18 22 e 23 a la mancata condanna dell’assicuratore in solido con il responsabile in favore della V..
2. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto. Il quesito formulato non è idoneo ad assolvere alla propria funzione, che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come a intesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione de ricorrente, la regola da applicare.
Il quesito formulato non individua in che si concretano le violazioni compiute dalla Corte di merito in relazione alle numerose norme elencate nell’intestazione del motivo e non indica le norme invece applicabili, di tal che il suo eventuale accoglimento non consentirebbe a questa Corte di legittimità di enunciare un principio di diritto generalmente applicabile.
3. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 3 Cost.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: Se costituisca violazione dell’art. 3 Cost., in presenza degli stessi fatti e di posizioni giuridiche analoghe l’aver emesso nello stesso giudizio un condanna in solido di responsabile e assicuratore solo a favore della E. e non anche della V..
4. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del principio di diritto.
Il quesito non è idoneo a sintetizzare in che cosa si sia concretizzata la violazione dell’art. 3 Cost., con il riferimento a posizioni non qualificate giuridicamente, ma individuate solo con il nome delle due attrici, di modo che il suo eventuale accoglimento non consentirebbe a questa Corte di valutare la rilevanza della questione denunciata.
5. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, in relazione ai motivi della decisione essendo state assunte decisioni diverse in relazioni a situazioni simili.
6. Il motivo è inammissibile per assenza del momento di sintesi.
Si osserva che l’art. 366-bis cod. proc. civ., richiede che la denunzia del vizio ex art. 360, n. 5, contenga un momento di sintesi, vale a dire una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione., Cass. Sez. Unite n. 16528/2008.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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