T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 434

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’atto impugnato (nota n. 417 del 2 febbraio 1993) ha ad oggetto l’accertamento della mancata demolizione di manufatti realizzati dal ricorrente di cui all’ordinanza del Comune intimato n. 23 del 19 ottobre 1992 (emanata in ragione del diniego di condono ex legge n. 47/1985 adottato con provvedimento n. 2963 del 19 ottobre 1992);

– che gli atti predetti (diniego di condono n. 2963 del 19 ottobre 1992 e ordinanza di demolizione n. 23 del 19 ottobre 1992) sono stati annullati con sentenza del Tribunale, sez. II, 16 luglio 1993, n. 885 (passata in giudicato);

– che, pertanto, la nota n. 417 del 2 febbraio 1993 (impugnata con il ricorso in esame) si limita ad accertare la mancata ottemperanza ad un ordine che è stato annullato dal giudice amministrativo (cit. sentenza n. 885/1993);

– che la nota impugnata, essendo ormai priva dell’oggetto in ragione del quale era stata adottata, deve essere, a sua volta, annullata;

– che, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della nota impugnata con conseguente declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio, essendo state peraltro liquidate con la predetta sentenza n. 885/1993.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto comunicato con nota n. 417 del 2 febbraio 1993.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio sostenute dal ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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