Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 20-02-2013, n. 8098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 12/7/2012, la Corte di appello di Napoli, Sezione per i Minorenni, concesse all’imputato appellante D. L. le attenuanti generiche, rideterminava in anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa la pena al medesimo inflitta per una serie di reati contro il patrimonio. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, dolendosi di non aver ricevuto un trattamento sanzionatorio più mite.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

2. Il ricorrente non è stato in grado di indicare nessuno dei motivi, indicati nell’art. 606 c.p.p., per i quali è possibile proporre ricorso per cassazione, limitandosi a chiedere una mitigazione del trattamento sanzionatorio, questione che rientra nella esclusiva cognizione dei giudici del merito, rispetto alla quale non sarebbe ammissibile un intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte.

3. Trattandosi di imputato minorenne all’epoca dei fatti, nessuna statuizione deve essere assunta in punto di spese e deve essere disposto l’oscuramento dati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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