T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 430

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Genzano di Roma, via n. 28, al piano terra, ha impugnato l’ordinanza n. 17984 del 27.09.2001, notificata in data 10.10.2001, con la quale il Dirigente del Servizio Tecnico del citato Comune ha diffidato la ricorrente medesima a "sospendere immediatamente i lavori e di procedere entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, alla demolizione di tutte le opere eseguite ed al ripristino del precedente stato dei luoghi".

Con l’atto di gravame, ha dedotto che, circa dieci anni prima, aveva eseguito interventi di manutenzione e risistemazione di una piccola scaletta esterna che collega il ballatoio della suddetta unità immobiliare con il sottostante vano cassoni e con una piccola aiuola posta a quota più bassa, interventi tutti necessari a mettere in sicurezza l’originaria scaletta. Tali opere, considerata la modesta entità, sono state eseguite senza effettuare alcuna denuncia di inizio attività alle autorità competenti.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguente doglianze: 1) Eccesso di potere; travisamento dei fatti; 2) Violazione di legge; 3) Violazione di legge; 4) Violazione di legge ed eccesso di potere; 5) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; 6) Violazione di legge; 7) Violazione di legge;

3. Benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio il Comune di Genzano di Roma.

4. Con ordinanza n. 7695 del 17 dicembre 2001, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

5. In sostituzione dei precedenti difensori, avv. Michele Proverbio e avv. Stefano Della Valle, con memoria difensiva depositata il 26.08.2009, si sono costituiti in giudizio per la ricorrente gli avv.ti Gianluca Piccinni e Elisabetta Nardi.

6. Con ordinanza n. 421 del 9 marzo 2010, la Sezione ha ordinato incombenti istruttori al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Genzano di Roma. Detti incombenti sono stati eseguiti con nota prot. 10801 del 12.04.2010.

7. All’udienza del 7 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ed invero, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio non ha motivo nella specie di discostarsi, la presentazione di una istanza di condono o sanatoria per le opere edilizie oggetto di provvedimento sanzionatorio, comporta l’improcedibilità del gravame giurisdizionale proposto avverso quest’ultimo provvedimento, e ciò in quanto l’istanza di condono o sanatoria comporta il riesame dell’abusività dell’opera mediante l’emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 4 giugno 2010, n. 15305; T.A.R. Lazio, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10574).

Con la memoria depositata presso la Segreteria della Sezione in data 26.08.2009, i difensori della ricorrente hanno dichiarato, e ritualmente documentato, che per le opere oggetto del provvedimento impugnato è stata presentata domanda di condono, ai sensi della legge n. 326 del 2003, in data 9.12.2004. Il relativo procedimento amministrativo non risulta ancora definito.

Ne discende, in applicazione dei principi sopra esposti, l’improcedibilità del proposto gravame.

Per le ragioni che precedono, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Giuseppe Chine’, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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