Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12878

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con citazione del 22-25 luglio 2002 P.A., titolare dello studio P., affiliato alla T., conveniva dinanzi al Tribunale di Torino i signori R.S. e M.M. G. e ne chiedeva la condanna in solido al pagamento di una provvigione di Euro 3773,42 oltre Iva, per la mediazione svolta in relazione allo acquisto di una abitazione sita in (OMISSIS), compravendita intervenuta tra R. e la proprietaria società L.C.D. nel novembre 2001. I convenuti si costituivano e contestavano la esistenza della mediazione; la lite era istruita con prove orali e documentali.
2. Il Tribunale di Torino, sezione di Moncalieri, con sentenza del 26 ottobre 2006 rigettava la domanda condannando il P. alla rifusione delle spese di lite.
3. Contro la decisione proponeva appello P. e produceva un tesserino attestante la iscrizione nei ruoli di agente di mediazione.
Resistevano le controparti eccependo la tardività della produzione e deducevano che il P. era persona estranea alla trattazione della compravendita.
4. La Corte di appello di Torino, con sentenza 1 dicembre 2009, in riforma della decisione accoglieva lo appello ed accertava la esistenza della mediazione e della qualità di agente nella persona del P., ritenendo indispensabile ai fini della decisione l’esame del tesserino, e condannava R. e M. in solido al pagamento della provvigione ed accessori ed alle spese dei due gradi del giudizio.
5. Contro la decisione hanno proposto ricorso, con unico atto, R. e M., deducendo tre motivi di censura; resiste la contro parte con controricorso.
Motivi della decisione
6. Il ricorso, ratione temporis si sottrae al regime dei quesiti, ma non alle regole generali in tema di specificità e di autosufficienza e pertanto non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre dapprima una sintesi descrittiva dei motivi, ed a seguire la confutazione in diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 184 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 3 e della L. n. 29 del 1989, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 2, con conseguente disapplicazione dei principi interpretativi dell’art. 345, comma 3 enunciati dalla Cassazione con le sentenze nn. 8002 e 8003 del 2005;
nonchè omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia".
LA TESI è che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile la produzione del tesserino in quanto tardivamente prodotto. Il vizio della motivazione viene riferito in relazione alla rilevata assenza di tempestiva contestazione da parte del convenuto.
Nel SECONDO MOTIVO si deduce "violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, anche in relazione all’art. 2719 c.c., nonchè degli artt. 214 e 215 c.p.c. e del D.P.R. n. 1926 del 1960, art. 26, regolamento di esecuzione della L. n. 253 del 1958; nonchè il vizio della motivazione omessa e insufficiente su punto decisivo.
La tesi è che il tesserino ,prodotto in fotocopia era inidoneo a comprovare la qualità e che le parti convenute non avevano l’onere di contestare la non conformità della copia all’originale; si assume inoltre che il tesserino,essendo soggetto a rinnovo annuale, non risultava rinnovato al tempo della mediazione.
Nel TERZO MOTIVO si deduce "Violazione degli artt. 1754 e 1755 cod. civ., dell’art. 246 c.p.c., della L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 6, dell’art. 2697 c.c.; nonchè si deduce il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla valutazione delle prove orali come comprovanti la esistenza di un nesso eziologico tra la attività mediatore, svolta dallo studio P. e la conclusione dello affare da parte del R..
7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. I primi due motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione.
In ordine alla qualità di mediatore del P.A., titolare dello studio P., prodotto in appello, proprio per superare il rilievo del Tribunale circa la prova della qualità, si osserva che la contestazione della qualità, e cioè della legittimazione attiva, venne sollevata dagli odierni ricorrenti solo nella comparsa conclusionale in primo grado; che le stesse sezioni unite citate, nello stabilire la regola di rigore, tuttavia precisano che il giudice dello appello, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, può ammettere il documento ritenuto indispensabile in quanto suscettibile di confermare la influenza causale tra la attività prestata dal P. quale mediatore nella trattazione dello affare.
In successive decisioni questa Corte ha poi precisato che nella valutazione della indispensabilità la Corte è anche il giudice del fatto e quindi in grado di valutare e confermare la esistenza di tale esigenza, che è nell’interesse del giusto processo.
Vedi in particolare Cass. 16 ottobre 2009 n. 21980 e Cass. 26 marzo 2011 n. 7441.
ENTRAMBI I MOTIVI risultano infondati in punto di errores in iudicando e inammissibili nel punto in cui deducono un inesistente vizio della motivazione.
INFONDATO come error in iudicando e inammissibile come vizio della motivazione è il terzo motivo, in quanto propone una diversa valutazione delle prove e delle condotte delle parti, diversa da quel prudente apprezzamento compiuto dalla sentenza di appello attraverso l’analitico riesame del materiale probatorio.
SUSSISTONO giusti motivi, in relazione alla complessità della valutazione delle prove, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *