T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 428

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Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, titolare dell’autorizzazione amministrativa per la tabella merceologica XIV, autoricambi ed oli lubrificanti, attività da svolgersi nei locali di via n. 62, ha impugnato la disposizione n. 896 del 13 settembre 1993, emessa dal Dirigente Superiore della V Circoscrizione del Comune di Roma, con la quale è stata revocata la citata autorizzazione amministrativa "per indisponibilità dei locali", nonché il successivo accertamento di violazione dell’art. 24 legge 426/71, verbalizzato in data 29 ottobre 1993, con cui le è stato contestato di tenere "attivato un esercizio per la vendita al minuto di autoricambi ed olii lubrificanti (Tab. XIV) sprovvisto di qualsiasi autorizzazione amministrativa".
Con l’atto di gravame ha dedotto che per il rilascio della citata autorizzazione l’Autorità comunale aveva compiutamente accertato il possesso in capo ad ella ricorrente dei requisiti prescritti dalla legge, ed in particolare il possesso legittimo dei locali ove svolgere l’attività commerciale e l’iscrizione nel Registro dei Commercianti tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma (n. 163791).
2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Nullità assoluta per inesistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 3 legge 7/8/1990 n. 241; 2) Violazione, falsa ed erronea applicazione di legge; 3) Eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza n. 413 del 18 febbraio 1994, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
5. All’udienza del 7 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2. La ricorrente ha documentato, producendo in giudizio il contratto di locazione commerciale stipulato il 21.06.1989 con il locatore sig. G. C., debitamente registrato in data 13.07.1989, che al momento della comunicazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale relativa all’immobile sito in Roma v. P n. 62 (n. 5069 del 10.02.1989), oggetto dell’odierno gravame, aveva la legittima disponibilità del menzionato immobile.
Poiché il provvedimento di revoca risulta genericamente motivato con riferimento ad una presunta "indisponibilità dei locali", tanto è sufficiente per ritenere la fondatezza delle censure di carenza di motivazione e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento di fatti.
3. L’accertata fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente impone l’accoglimento del gravame e l’annullamento della disposizione n. 896 del 13.09.1993 nonché, per invalidità derivata, dell’impugnato verbale di accertamento del 29.10.1993.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei termini meglio precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Roma a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chine’, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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