Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 20-02-2013, n. 8095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 7/10/2011, la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Modugno, in data 26/3/2008, che aveva condannato F.A. e D.L.R. alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di concorso in truffa aggravata, nonchè al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile L.F.S..

2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di incompetenza territoriale e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati a loro ascritti, ed equa la pena inflitta.

3. Avverso tale sentenza propongono un unico ricorso entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame.

3.1 Con il primo motivo ripropongono l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, deducendo che il reato si è consumato in (OMISSIS), ricadente nella competenza del Tribunale di Foggia;

3.2 Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione all’art. 640 c.p. e vizio della motivazione sul punto.

Al riguardo eccepiscono che nella fattispecie del pagamento con assegno post-datato difetterebbero gli estremi degli artifici e raggiri;

3.3 Con il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio della motivazione dolendosi della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non può essere considerato inammissibile non essendo manifestamente infondato il terzo motivo in punto di sussistenza dei requisiti della condotta punibile, attuata mediante il rilascio di assegni postdatati.

2. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Devono essere confermate le statuizioni civili per le ragioni compiutamente esposte dai giudici del merito in ordine alla responsabilità dei prevenuti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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