T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 417

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 16 del 19 agosto 1993, il Comune di Aquino ha ordinato alla ricorrente la demolizione del muretto in blocchetti di tufo dalla stessa realizzato nell’immobile di via .

L’ordine di demolizione è stato adottato sul presupposto che i lavori di realizzazione del muretto, prima assentiti con autorizzazione n. 4355 del 19 luglio 1991, erano iniziati una volta scaduto il termine previsto dalla normativa allora vigente.

Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l’interessata chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

L’ordine impugnato è stato adottato in ragione dell’intervenuta decadenza dell’autorizzazione n. 4355 del 19 luglio 1991 ma, in questi casi, l’art. 10 della legge n. 47/1985 prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria e non quella della demolizione;

b) eccesso di potere per mancanza dei presupposti; difetto di motivazione.

L’ autorizzazione n. 4355 del 19 luglio 1991 non prevedeva termini di inizio e fine lavori e, comunque, il predetto titolo abilitativo non era stato ancora dichiarato decaduto.

In ordine, poi, alla pretesa difformità dell’opera realizzata, nel provvedimento impugnato non è spiegato in che cosa tale presunta difformità sia consistita.

Con ordinanza n. 405/1994, è stata accolta la domanda di sospensiva.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Ed invero, sebbene non possa revocarsi in dubbio che, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, l’autorizzazione edilizia rilasciata alla ricorrente nel 1991 sia decaduta in quanto, ai sensi dell’allora vigente art. 31 della legge n. 1150 del 1942, i lavori non erano iniziati entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo, va tuttavia rilevato che la sanzione tipica, in caso di realizzazione di opere (il muro in blocchetti di tufo) sottoposte al regime autorizzatorio, è quella pecuniaria di cui all’art. 10 della legge n. 47/1985 e non la demolizione disposta con il provvedimento impugnato ex art. 7 della legge citata.

Che la realizzazione di un muro – se, come nella specie, opera di natura pertinenziale – sia assoggettata al previo rilascio dell’autorizzazione edilizia non è, altresì, revocabile in dubbio (cfr., Cons. St., sez. II, 4 giugno 1997, n. 2265; Cass. Pen., sez. III, 14 luglio 2003, n. 38193) in quanto si tratta di un intervento edilizio che non comporta una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in presenza della quale sarebbe stato invero necessario richiedere la concessione edilizia (ora, permesso di costruire).

Da ciò deriva, come detto, che il Comune intimato, nel sanzionare l’abusività dell’opera realizzata dalla ricorrente in assenza della necessaria autorizzazione edilizia perché decaduta ai sensi dell’allora vigente art. 31 della legge n. 1150 del 1942, avrebbe dovuto irrogare la sanzione pecuniaria nei limiti previsti dall’art. 10 della legge n. 47/1985.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

4. Atteso l’esito del contenzioso, le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente possono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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