Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 20-02-2013, n. 8093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 26/1/2012, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino del 19/4/2011 assolveva S.S. dai reati di tentata estorsione, detenzione e porto illecito di pistola e spari in luogo pubblico.

2. La Corte territoriale accogliendo le censure mosse con l’atto d’appello, escludeva la responsabilità del S. per i reati relativi alla detenzione, al porto ed all’uso della pistola e derubricava il fatto contestato come estorsione in esercizio arbitrario della proprie ragioni, non punibile per mancanza di querela.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. deducendo motivazione insufficiente in ordine alla non riferibilità all’imputato di tutti i segmenti della condotta contestata al capo B) ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla derubricazione del reato di estorsione tentata in quello di esercizio arbitrario.

4. L’imputato ha depositato una memoria chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

2. Preliminarmente occorre rilevare che il difetto di motivazione insufficiente non è previsto dal codice di rito come motivo di ricorso per cassazione. Il ricorso del P.G. propone una censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il P.G. ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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