T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 416

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con ordinanza n. 85 del agosto 1994, il Comune di Ponza ha ordinato la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle opere realizzate dalla ricorrente nell’immobile ubicato in località Salita Croce – strada vicinale Amalfitano (fg. n. 21 part. n. 639), consistite – in sintesi – nell’aver rimosso una vecchia scala ivi esistente;

– che, avverso tale provvedimento, l’interessata ha proposto impugnativa per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione (accolta con ordinanza n. 399/1995), deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;

– che la ricorrente ha presentato, al riguardo, istanza di condono edilizio in data 23 giugno 1994 (protocollo comunale n. 5945), ovvero prima dell’adozione dell’ordine di demolizione impugnato, sulla quale il Comune non si è ancora pronunciato;

– che, in pendenza di tali procedimenti, l’attività repressiva del Comune deve reputarsi illegittima posto che l’Amministrazione avrebbe dovuto completare il procedimento di condono;

– che, pertanto, l’ordine di demolizione adottato in pendenza di istanza di condono edilizio è illegittimo, risultando in contrasto con l’art. 44 della legge n. 47 del 1985, il cui disposto impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria;

– che, prima dell’adozione di provvedimenti repressivi, l’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’opera edilizia abusiva, anche perché il provvedimento di demolizione non può costituire implicito rigetto della domanda di condono, stante l’art. 35 comma 15, della legge n. 47 del 1985 che impone la notificazione espressa del diniego al richiedente;

– che, in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, mentre le spese di giudizio possono essere dichiarate irripetibili, sussistendo giustificati motivi in ragione di quanto sopra dedotto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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