Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7525

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Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, con funzione di riesame, in data 12-15.10.12 ha confermato la misura custodiale carceraria emessa dal locale Tribunale il 17.9.12, in esito all’udienza ex art. 558 c.p.p., per reato in materia di sostanze stupefacenti, nei confronti di A.M., il difensore fiduciario ricorre nell’interesse dell’imputato, enunciando unico motivo di violazione dell’art. 291 c.p.p., comma 1 e art. 292 c.p.p., comma 1, lett. A, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.

Premesso che l’ A. era stato arrestato insieme con tale E. K.M., il ricorrente deduce che la richiesta di applicazione della misura cautelare, previa convalida dell’arresto, era stata richiesta in modo soggettivamente indeterminato ed incerto, perchè testualmente risolventesi nella locuzione "nei confronti della persona arrestata", al singolare. Ciò avrebbe determinato nullità dell’ordinanza, dovendosi anche alla richiesta estendere le regole proprie dell’ordinanza applicativa della misura, ex art. 292 c.p.p., comma 2. Sarebbe poi irrilevante che il v.p.o. d’udienza avesse ritualmente chiesto la misura nei confronti di entrambi gli arrestati, avendo esercitato potere non spettantegli.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto che l’uso del singolare fosse esito di puro refuso o al più errore grammaticale, spiegando che pacificamente nel contesto dell’intero atto si dava conto che gli arrestati erano due, escludendo che, tenuto anche conto della conferma dell’interpretazione dell’atto rappresentata dalla richiesta del pubblico ministero onorario di udienza di applicazione della misura ad entrambi gli imputati, non sussistesse incertezza alcuna in ordine all’essere la domanda originaria rivolta all’applicazione della misura per entrambi gli arrestati.

Si tratta di apprezzamento di stretto merito tutt’altro che incongruo al contenuto dell’atto in questione, con il quale il ricorrente fugge il confronto argomentativo, limitandosi a commentare l’aspetto relativo all’eventuale sussistenza di un potere integrativo del magistrato onorario di udienza e non quello, principale, della ricostruzione in termine di mero errore materiale del tutto inidoneo a dare incertezza.

Da qui la genericità evidente del motivo di ricorso, dato assorbente sugli ulteriori profili per la deliberazione di inammissibilità.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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