Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7522

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Milano, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 04/09/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto nei riguardi di S.D. l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all’art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis per avere, il (OMISSIS) e in epoca immediatamente precedente, in (OMISSIS), in concorso con M.P., acquistato da Ma.Cr. un quantitativo di 200 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui era stata anticipata la consegna di 200 gr. della medesima sostanza: droga che era stata rinvenuta e sequestrata, ed in relazione alla quale il suddetto era stato tratto in arresto in flagrante.

Rilevava il Tribunale come gli elementi di prova acquisiti durante le indagini, in particolare quelli desumibili dalle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, nonchè dai verbali delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro svolte dalla polizia giudiziaria, avessero integrato gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza del S. in ordine al reato contestatogli; e come le modalità esecutive delle condotte accertate avessero dimostrato l’esistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato, in ragione dell’elevata professionalità delinquenziale dell’indagato, operante certamente a buon livello nel traffico della droga in ragione dei consistenti quantitativi di stupefacente trattati, nonchè del fatto che le intercettazioni avevano comprovato che il S. si era rifornito in precedenza, almeno una volta, dal Ma. di altri consistenti quantitativi di droga.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso.

Il S., con atto sottoscritto personalmente, il quale, formalmente con due distinti motivi, ha dedotto il vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza della esigenza connessa al pericolo di reiterazione di reati della stessa natura, per un verso valorizzando il dato ponderale della sostanza stupefacente compra-venduta nel caso di specie, pari a 200 gr. e non anche a 200 kg.; per altro verso, omettendo di considerare che (come già evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari) il S. è persona incensurata e coinvolta in singoli episodi, comunque non interessata ad analoghi episodi criminosi negli ultimi due anni.

3. il ricorso è inammissibile, avendo l’imputato, con nota del 22/01/2013, rinunciato all’impugnazione, precisando di avere, nelle more, ottenuto un provvedimento favorevole con il quale il Giudice per le indagini preliminari gli ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con altra meno gravosa.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto che la rinuncia all’impugnazione è ascrivibile ad una sopravvenuta carenza di interesse dovuta a circostanze non imputabili al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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