Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7521 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano in data 19.6-16.7.23 ha confermato la misura cautelare carceraria emessa dal locale GIP il 22.5.12 nei confronti di C.R., per il delitto di ricettazione continuata in concorso, ricorre per cassazione nel suo interesse il difensore, enunciando motivo di violazione dell’art. 291 c.p.p..

Il ricorrente deduce che nè al GIP nè poi al Riesame il pubblico ministero aveva depositato le richieste ed i decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni sull’utenza del C., il cui contenuto era stato posto a fondamento della misura; tali atti erano stati acquisiti ad horas a seguito di specifica eccezione e richiesta della difesa. Da ciò la dedotta violazione degli artt. 271 e 291 c.p.p., perchè il GIP non era stato posto nelle condizioni di operare il proprio controllo di legalità e legittimità delle intercettazioni: secondo il ricorrente, ciò avrebbe determinato l’inutilizzabilità delle intercettazioni in sede cautelare perchè anche quando il GIP della misura cautelare sia lo stesso che ha autorizzato prima le intercettazioni, tuttavia pure in tal caso risulterebbe comunque violato il diritto della difesa a verificare direttamente legalità e legittimità degli atti di intercettazione, diritto che sorgerebbe fin dal momento della ricezione dell’avviso di deposito ex art. 293.3 c.p.p.. Secondo il ricorrente, infine, il mancato tempestivo esercizio di tale controllo non potrebbe essere sanato dall’acquisizione degli atti davanti al Riesame e dall’avvenuto esame difensivo in tale sede (il ricorso abbandona la ulteriore censura di perdita di efficacia della misura, proposta al Tribunale e respinta in ordinanza con motivazione specifica).

Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

In "fatto del procedimento" risulta pacifico, dalla ricostruzione compiuta nell’ordinanza e nello stesso ricorso, che la fattispecie che ci occupa è quella della mancata trasmissione al GIP, al momento della richiesta di misura cautelare, e poi al tribunale, dopo la richiesta di riesame, dei decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni, disposte nel procedimento e il cui contenuto è stato valutato tra il materiale probatorio costituente gravità indiziaria Idonea all’adozione della misura, con l’acquisizione successiva ad opera del tribunale e la verifica del contenuto di tali atti autorizzativi da parte della difesa con la constatazione della loro regolarità, sicchè consapevolmente nessuna irregolarità "di contenuto" viene eccepita prima della deliberazione conclusiva del Tribunale.

Il ricorrente pare dedurre che la mancata immediata originaria trasmissione di tali decreti già al GIP, con gli atti che accompagnano la richiesta di misura determinerebbe una inutilizzabilità delle intercettazioni, in sè ed anche quale conseguenza della nullità insanabile per violazione del diritto della difesa alla verifica tempestiva della ritualità dei provvedimenti.

L’assunto è palesemente Infondato.

Corte suprema ha spiegato che ove il P.M. non abbia presentato al GIP i decreti autorizzativi delle intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale, nel termine prescritto, di detti decreti non comporta l’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza cautelare, ma solo l’inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre che i decreti stessi, a seguito di specifica e tempestiva richiesta del difensore, non siano stati acquisiti agli atti, prima della decisione, dal giudice del riesame, con possibilità del giudice e del difensore dell’indagato di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez 1, sent 800/2001; Sez. 1, sent 8806/2005; Sez. 3, sent.

43271/2007; Sez. 1, sent. 7350/2008). Con tale giurisprudenza il ricorrente non si confronta, e propone la tesi di una nullità assoluta e insanabile, che comporterebbe le medesime conseguenze dell’inutilizzabilità, quandochè prima della decisione del Riesame la difesa abbia potuto efficacemente e tempestivamente (in relazione al momento utile della decisione del tribunale sulle proprie richieste, anche relative alla regolarità dei provvedimenti legittimanti le intercettazioni), del tutto contraria al sistema delle nullità positivamente disciplinato (artt. 180 e 181 c.p.p., art. 183 c.p.p., lett. B).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013


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