Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con unico atto del comune difensore fiduciario, R. M., O.E. e C.V. ricorrono avverso l’ordinanza con la quale in data 12.10.12 il Tribunale di Milano ha confermato il decreto di sequestro preventivo di una serie di immobili e società in ipotesi accusatoria facenti capo a R. O. (rispettivamente fratello, cognato, marito dei tre ricorrenti) e R.G. (padre di R.O.), imputati del reato di cui all’art. 12 quinquies legge 356/1992, di cui i tre ricorrenti sarebbero prestanomi.

2. L’unitario atto di ricorso enuncia unico motivo di violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

Quanto all’abitazione ed ai box sequestrati a R.M. ed alla moglie O., il Tribunale non avrebbe considerato che l’immobile era stato acquistato con un mutuo garantito dai redditi personali dei coniugi e comunque l’interposizione fittizia non sarebbe stata provata, essendo insufficiente a tal fine la sola sproporzione argomentata dai Giudici del merito e non risultando "effettivamente significativo" il rapporto di parentela.

"Medesima doglianza deve essere mossa per quanto riguarda la posizione di C.V., moglie di R.O.". Così il ricorso nell’interesse della donna.

Motivi della decisione

3. I ricorsi, ammessi nella materia de qua solo per violazione di legge, sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi.

Quanto alla C. (cui il Tribunale precisa essere stati sequestrati 15 immobili, intestati due solo a lei e 13 a lei per la quota di 10/70), i Giudici di merito hanno argomentato specificamente in ordine non solo all’assenza di redditi idonei a spiegare gli acquisti ed all’assoluta mancanza di prova della rilevanza specifica delle due successioni ereditarie genericamente allegate dalla difesa, ma anche alla prova positiva delle riconducibilità del compendio immobiliare al marito (documenti sociali e intercettazioni). Non sussiste quindi alcun vizio di motivazione omessa o apparente (e del resto il ricorso fugge ogni confronto con tali argomentazioni).

Quanto a R.M. ed alla moglie O.E., il Tribunale ha evidenziato l’imponente scostamento tra il rilevante valore degli immobili ed il reddito, dell’epoca e precedente, dei coniugi, nonchè il contenuto delle intercettazioni sul personale e diretto intervento di R.G. (ufficialmente privo di redditi) nella gestione del patrimonio "familiare" e nelle elargizioni ai figli. I ricorsi di R.M. e della moglie sostanzialmente si limitano a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, censurando in modo sostanzialmente apodittico l’articolato apprezzamento del Tribunale, che risulta sorretto da motivazione non apparente.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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