Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 15-02-2013, n. 7519 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Padova disponeva, su richiesta delle parti, l’applicazione nei confronti di S. G. della pena di mesi sei giorni venti di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 337 e 341 bis cod. pen., nonchè condannava lo stesso S. a rifondere le spese sostenute dalle costituite parti civili F.I. e G. R..

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, il quale, formalmente con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 444 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di motivare sulla richiesta di compensazione delle spese che la difesa dello stesso S. aveva avanzato nel corso dei giudizio di primo grado. Tali doglianze sono state ribadite con una successiva memoria depositata il 18/01/2013 a firma dell’avv. Rossella Cicchetti, difensore di fiducia del prevenuto.

3. Con requisitoria scritta il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

Costituisce consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, nel caso di procedimento definito mediante applicazione di pena su richiesta, ove sia costituita la parte civile, il giudice è tenuto a dare conto, sia pur succintamente, dei "giusti motivi" in base ai quali ritiene eventualmente di disporre la compensazione delle spese tra le parti ovvero di disattendere la sollecitazione che, in tal senso, sia stata formulata dall’imputato (in questo senso, tra le tante, Sez. 4, n. 20796 del 03/05/2006, P.C. in proc. Lopo, Rv. 234593; Sez. 5, n. 40839 del 20/09/2004, P.C. in proc. Zanni, Rv. 230008).

Nel caso di specie il Tribunale di Padova ha omesso del tutto di motivare le ragioni per le quali ha rigettato la richiesta dell’Imputato di compensazione delle spese di costituzione e difesa, delle quali le parti civili aveva domandato la liquidazione in loro favore, impegnandosi, invece, solamente nell’argomentare le ragioni per le quali aveva reputato di disattendere la diversa sollecitazione proveniente dalla difesa dell’Imputato, qualificata in termini di eccezione alla costituzione delle medesime parti civili.

5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla predetta statuizione, con rinvio al giudice civile, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., per una nuova decisione in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese di costituzione delle parti civili.

Quanto all’applicabilità dell’art. 622 cod. proc. pen., questo Collegio provvede in conformità all’indirizzo per il quale, in tema di patteggiamento, allorchè la Corte di cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata "globalmente" senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l’importo, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto, mentre l’annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, in base al predetto art. 622, laddove l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese (così Sez. 4, n. 7583/07 del 29/11/2006, Fabris, Rv. 236096).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa decisione sulla istanza di compensazione delle spese e rimette le parti al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione sul punto.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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